Art. 62 
 
 
                Finanziamento dei Centri di servizio 
                         per il volontariato 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  finanziamento  stabile  dei  CSV  e'
istituito il FUN, alimentato da contributi annuali  delle  fondazioni
di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.
153, di seguito FOB, ed amministrato  dall'ONC  in  conformita'  alle
norme del presente decreto. 
  2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio  autonomo
e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV,  vincolato  alla
destinazione di cui al comma 9. 
  3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al
quindicesimo   del   risultato   della   differenza   tra    l'avanzo
dell'esercizio  meno  l'accantonamento  a  copertura  dei   disavanzi
pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da  destinare
ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c)  e
d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
  4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio
di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e  le  versano  al
FUN entro il 31  ottobre  dell'anno  di  approvazione  del  bilancio,
secondo modalita' individuate dall'ONC. 
  5. Le FOB sono  inoltre  tenute  a  versare  al  FUN  i  contributi
integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11  e  possono  in
ogni caso versare al FUN contributi volontari. 
  6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi
4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB e'  riconosciuto  annualmente
un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati,
fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e  di  euro  10
milioni  per  gli  anni  successivi.  Il  credito   di   imposta   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo
riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
mediante  servizi  telematici  resi  disponibili  dall'Agenzia  delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di  versamento.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il  credito  e'
cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel  rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile,
a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed e' utilizzabile
dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per
la concessione del  contributo  nel  rispetto  del  limite  di  spesa
stabilito. 
  7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile  triennale
dei CSV, anche sulla base  del  fabbisogno  storico  e  delle  mutate
esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore,
e ne stabilisce la  ripartizione  annuale  e  territoriale,  su  base
regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed  equi,  definiti
anche in relazione alla  provenienza  delle  risorse  delle  FOB,  ad
esigenze  di  perequazione  territoriale,  nonche'   all'attribuzione
storica delle risorse. L'ONC puo' destinare all'associazione dei  CSV
piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del  numero
di CSV ad essa aderenti  una  quota  di  tale  finanziamento  per  la
realizzazione di  servizi  strumentali  ai  CSV  o  di  attivita'  di
promozione del volontariato che possono piu' efficacemente  compiersi
su scala nazionale. 
  8.   L'ONC   determina,   secondo   criteri   di   efficienza,   di
ottimizzazione e contenimento dei costi e di  stretta  strumentalita'
alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto,  l'ammontare
previsto delle proprie spese  di  organizzazione  e  funzionamento  a
valere sul FUN, inclusi i  costi  relativi  all'organizzazione  e  al
funzionamento degli OTC e ai componenti  degli  organi  di  controllo
interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6,  lettera
e), in misura comunque non superiore  al  5  per  cento  delle  somme
versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In  ogni  caso,  non  possono
essere posti a carico del FUN eventuali  emolumenti  riconosciuti  ai
componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le  somme  non  spese
riducono di un  importo  equivalente  l'ammontare  da  destinarsi  al
medesimo fine nell'anno  successivo  a  quello  di  approvazione  del
bilancio di esercizio. 
  9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla  copertura
dei costi di cui ai commi 7 ed  8.  L'ONC,  secondo  modalita'  dalla
stessa   individuate,   rende   annualmente   disponibili   ai   CSV,
all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC  le  somme  ad
essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
  10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al
FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di  cui
ai commi 7 e 8, la differenza e' destinata dall'ONC  ad  una  riserva
con finalita' di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV. 
  11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al
FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di  cui
ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalita' di  stabilizzazione
sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la  differenza  a
carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN
di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio gia'
versato. 
  12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle  del  FUN,
che possono essere liberamente percepite e  gestite  dai  CSV,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera  c).  I  CSV
non  possono  comunque  accedere  alle  risorse  del  Fondo  di   cui
all'articolo 72. 
 
          Note all'art. 62: 
                - Per i riferimenti del decreto  legislativo  n.  153
          del 1999, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta l'art. 8, comma 1, lettere c)  e  d),  del
          citato decreto legislativo n. 153 del 1999: 
              «Art. 8 (Destinazione del reddito). - 1. Le  fondazioni
          destinano il reddito secondo il seguente ordine: 
              (Omissis); 
              c)  riserva  obbligatoria,  nella  misura   determinata
          dall'Autorita' di vigilanza; 
              d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o,
          se  maggiore,  l'ammontare  minimo  di  reddito   stabilito
          dall'Autorita' di  vigilanza  ai  sensi  dell'art.  10,  ai
          settori rilevanti; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          n. 241 del 1997: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 53, della citata legge  n.
          244 del 2007: 
              «Art. 1. - 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche  in
          deroga  alle  disposizioni  previste  dalle  singole  leggi
          istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel  quadro  RU
          della dichiarazione dei redditi possono  essere  utilizzati
          nel limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente
          e' riportato in avanti  anche  oltre  il  limite  temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.». 
              - Si riporta l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3.  All'art.  3,  secondo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi". 
          6. All'art. 38, secondo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:  "di
          diciotto  mesi"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di
          quarantotto mesi".».