Art. 64 
 
 
                  Organismo nazionale di controllo 
 
  1. L'ONC e' una fondazione con personalita'  giuridica  di  diritto
privato, costituita con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al fine di svolgere, per  finalita'  di  interesse
generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode  di
piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme  del
presente  decreto,  del  codice  civile  e  dalle   disposizioni   di
attuazione del medesimo. Le funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono  esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti
dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da: 
    a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dall'associazione  delle  FOB  piu'  rappresentativa  sul  territorio
nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti; 
    b)  due  membri  designati   dall'associazione   dei   CSV   piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti; 
    c) due membri, di cui uno  espressione  delle  organizzazioni  di
volontariato,  designati  dall'associazione  degli  enti  del   Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione  del
numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti; 
    d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali; 
    e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. 
  3. I componenti dell'organo di amministrazione  sono  nominati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano  in
carica tre  anni,  ed  in  ogni  caso  sino  al  rinnovo  dell'organo
medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente.  I
componenti non possono  essere  nominati  per  piu'  di  tre  mandati
consecutivi.  Per  la  partecipazione  all'ONC  non  possono   essere
corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul
bilancio dello Stato. 
  4. Come suo primo  atto,  l'organo  di  amministrazione  adotta  lo
statuto dell'ONC col  voto  favorevole  di  almeno  dodici  dei  suoi
componenti. Eventuali modifiche statutarie devono  essere  deliberate
dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti. 
  5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita' alle norme,  ai
principi e agli obiettivi del presente decreto  e  alle  disposizioni
del proprio statuto: 
    a) amministra il FUN e riceve  i  contributi  delle  FOB  secondo
modalita' da essa individuate; 
    b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB  ai  sensi
dell'articolo 62, comma 11; 
    c) stabilisce il  numero  di  enti  accreditabili  come  CSV  nel
territorio nazionale nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo
61, commi 2 e 3; 
    d)  definisce  triennalmente,  nel  rispetto  dei   principi   di
sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di
volontariato e di  tutti  gli  altri  enti  del  Terzo  settore,  gli
indirizzi strategici generali da perseguirsi  attraverso  le  risorse
del FUN; 
    e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale  dei
CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale,  su  base
regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7; 
    f) versa annualmente ai  CSV  e  all'associazione  dei  CSV  piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti le somme loro assegnate; 
    g)  sottopone  a  verifica  la  legittimita'  e  la   correttezza
dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di  cui  all'articolo
62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC
ai sensi dell'articolo medesimo; 
    h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi  i  costi  di
funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi
di controllo interno dei CSV, nominati  ai  sensi  dell'articolo  65,
comma 6, lettera e); 
    i)  individua  criteri  obiettivi  ed  imparziali   e   procedure
pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra
gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti  richiedenti,
espressa anche dal numero di enti associati,  della  loro  esperienza
nello svolgimento  dei  servizi  di  cui  all'articolo  63,  e  della
competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali; 
    j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco  nazionale  che  rende
pubblico con le modalita' piu' appropriate; 
    k) definisce gli indirizzi generali, i  criteri  e  le  modalita'
operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio  delle  proprie
funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento; 
    l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che  i  CSV
sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN; 
    m) controlla  l'operato  degli  OTC  e  ne  autorizza  spese  non
preventivate; 
    n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV,  su
propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; 
    o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di  verifica
della qualita' dei servizi erogati dai  CSV  medesimi  attraverso  le
risorse del FUN, e ne valuta gli esiti; 
    p) predispone una relazione annuale  sulla  proprie  attivita'  e
sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali entro il 31 maggio di  ogni  anno  e  rende
pubblica attraverso modalita' telematiche. 
  6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o  svolgere  attivita'  che
non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni  di
cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta l'art. 25 del codice civile: 
              «Art.   25   (Controllo   sull'amministrazione    delle
          fondazioni).  -   L'autorita'   governativa   esercita   il
          controllo  e  la   vigilanza   sull'amministrazione   delle
          fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione  degli
          amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni
          contenute nell'atto di  fondazione  non  possono  attuarsi;
          annulla,  sentiti  gli  amministratori,  con  provvedimento
          definitivo, le deliberazioni contrarie a norme  imperative,
          all'atto di  fondazione,  all'ordine  pubblico  o  al  buon
          costume; puo' sciogliere l'amministrazione  e  nominare  un
          commissario straordinario, qualora gli  amministratori  non
          agiscano in conformita' dello statuto o dello  scopo  della
          fondazione o della legge. 
              L'annullamento della  deliberazione  non  pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad  atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 
              Le  azioni  contro   gli   amministratori   per   fatti
          riguardanti   la   loro   responsabilita'   devono   essere
          autorizzate dall'autorita' governativa  e  sono  esercitate
          dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai  nuovi
          amministratori.».