Art. 65 
 
 
                 Organismi territoriali di controllo 
 
  1. Gli OTC sono uffici  territoriali  dell'ONC  privi  di  autonoma
soggettivita'  giuridica,   chiamati   a   svolgere,   nell'interesse
generale,  funzioni  di  controllo  dei   CSV   nel   territorio   di
riferimento, in conformita' alle norme del presente  decreto  e  allo
statuto e alle direttive dell'ONC. 
  2. Sono istituiti i seguenti OTC: 
    Ambito 1: Liguria; 
    Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta; 
    Ambito 3: Lombardia; 
    Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia; 
    Ambito 5: Trento e Bolzano; 
    Ambito 6: Emilia-Romagna; 
    Ambito 7: Toscana; 
    Ambito 8: Marche e Umbria; 
    Ambito 9: Lazio e Abruzzo; 
    Ambito 10: Puglia e Basilicata; 
    Ambito 11: Calabria; 
    Ambito 12: Campania e Molise; 
    Ambito 13: Sardegna; 
    Ambito 14: Sicilia. 
  3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti
da: 
    a) quattro  membri,  di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,
designati dalle FOB; 
    b) un membro, espressione delle  organizzazioni  di  volontariato
del territorio, designato  dall'associazione  degli  enti  del  Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione
del numero di enti del Terzo settore ad essa  aderenti,  aventi  sede
legale o operativa nel territorio di riferimento; 
    c) un membro designato dalla Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI); 
    d) un membro designato dalla Regione. 
  4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12  sono  composti
da: 
    a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dalle FOB; 
    b) due membri, di cui uno  espressione  delle  organizzazioni  di
volontariato del territorio, designati dall'associazione  degli  enti
del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di  riferimento
in ragione del numero di enti del Terzo  settore  ad  essa  aderenti,
aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; 
    c) due membri designati dalla Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI); 
    d)  due  membri  designati,  uno  per   ciascun   territorio   di
riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome. 
  5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre  anni,  ed  in
ogni caso sino al loro rinnovo, e non  possono  essere  nominati  per
piu' di tre mandati consecutivi. Per  ogni  componente  effettivo  e'
designato un supplente. Per la  partecipazione  all'OTC  non  possono
essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti,  gravanti  sul
FUN o sul bilancio dello Stato. 
  6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un  proprio  regolamento
di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione. 
  7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita' alle norme,
ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle  disposizioni
dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che
dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalita' di esercizio: 
    a)  ricevono  le   domande   e   istruiscono   le   pratiche   di
accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei
requisiti di accreditamento; 
    b) verificano periodicamente, con  cadenza  almeno  biennale,  il
mantenimento dei requisiti di accreditamento come  CSV;  sottopongono
altresi' a verifica  i  CSV  quando  ne  facciano  richiesta  formale
motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o  un
numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di
enti non associati pari ad almeno il 5 per  cento  del  totale  degli
enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore; 
    c) ripartiscono tra  i  CSV  istituiti  in  ciascuna  regione  il
finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale  ed  ammettono  a
finanziamento la programmazione dei CSV; 
    d) verificano la legittimita' e la correttezza dell'attivita' dei
CSV in relazione all'uso delle  risorse  del  FUN,  nonche'  la  loro
generale  adeguatezza  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,
tenendo  conto  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  degli
indirizzi generali strategici fissati dall'ONC; 
    e)  nominano,  tra  i  revisori  legali  iscritti   nell'apposito
registro e con specifica competenza in materia di Terzo  settore,  un
componente dell'organo di controllo interno del CSV con  funzioni  di
presidente e  diritto  di  assistere  alle  riunioni  dell'organo  di
amministrazione del CSV; 
    f) propongono all'ONC l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori
nei confronti dei CSV; 
    g) predispongono una relazione annuale sulla  propria  attivita',
che inviano entro il  30  aprile  di  ogni  anno  all'ONC  e  rendono
pubblica mediante modalita' telematiche. 
  8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o  svolgere  attivita'
che non siano direttamente connesse allo svolgimento  delle  funzioni
di cui al comma 7.