Art. 66 
 
 
                         Sanzioni e ricorsi 
 
  1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare
i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. 
  2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli  OTC
denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti  i  provvedimenti
necessari.  L'ONC,  previo  accertamento  dei  fatti  e  sentito   in
contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a
seconda della gravita' del caso: 
    a) diffida formale con eventuale sospensione  dell'accreditamento
nelle more della sanatoria dell'irregolarita'; 
    b) revoca dell'accreditamento, esperita  dopo  aver  sollecitato,
senza ottenere riscontro, il rinnovo dei  componenti  dell'organo  di
amministrazione del CSV. 
  3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso  ricorso  dinanzi  al
giudice amministrativo.