Art. 46 Bilanciamento delle componenti fisse e variabili 1. Se la politica di remunerazione degli amministratori con deleghe esecutive prevede il riconoscimento di una componente variabile, e' assicurato un corretto bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile e sono previsti limiti massimi per la componente variabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 275, paragrafo 2, lettera a), degli atti delegati. 2. La ripartizione tra le due componenti e' tale da consentire all'impresa di perseguire una politica flessibile in materia di riconoscimento di componenti variabili, con particolare riferimento all'esercizio delle facolta' di cui all'art. 48, comma 2.