Art. 46 
 
          Bilanciamento delle componenti fisse e variabili 
 
  1. Se la politica di remunerazione degli amministratori con deleghe
esecutive prevede il riconoscimento di una componente  variabile,  e'
assicurato un corretto bilanciamento tra la componente fissa e quella
variabile e sono previsti limiti massimi per la componente variabile,
in coerenza con quanto previsto dall'art. 275, paragrafo  2,  lettera
a), degli atti delegati. 
  2. La ripartizione tra le due  componenti  e'  tale  da  consentire
all'impresa di perseguire  una  politica  flessibile  in  materia  di
riconoscimento di componenti variabili, con  particolare  riferimento
all'esercizio delle facolta' di cui all'art. 48, comma 2.