Art. 47 Fissazione e misurazione dei risultati 1. Ai fini di cui all'art. 275, paragrafo 2, lettera b), degli atti delegati, il riconoscimento della componente variabile e' subordinato al raggiungimento di risultati predeterminati, oggettivi e agevolmente misurabili. 2. Anche ai fini di cui all'art. 275, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e) degli atti delegati, la politica di remunerazione, nella fissazione dei risultati da raggiungere: a) prevede l'adozione di indicatori di performance che tengano conto dei rischi attuali e prospettici connessi ai risultati prefissati e dei correlati oneri in termini di costo del capitale impiegato e di liquidita' necessaria; b) tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa, quali la conformita' alla normativa esterna ed interna e l'efficienza della gestione del servizio alla clientela; c) assicura che l'importo complessivo della componente variabile sia basato su una adeguata combinazione dei risultati ottenuti dal singolo, dall'unita' produttiva di appartenenza e dei risultati complessivi dell'impresa o del gruppo di appartenenza. 3. La misurazione dei risultati e' effettuata su un adeguato arco temporale preferibilmente pluriennale.