Art. 47 
 
               Fissazione e misurazione dei risultati 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 275, paragrafo 2, lettera b), degli atti
delegati, il riconoscimento della componente variabile e' subordinato
al  raggiungimento   di   risultati   predeterminati,   oggettivi   e
agevolmente misurabili. 
  2. Anche ai fini di cui all'art. 275, paragrafo 2, lettere a),  b),
d) ed e) degli atti delegati, la  politica  di  remunerazione,  nella
fissazione dei risultati da raggiungere: 
    a) prevede l'adozione di indicatori di  performance  che  tengano
conto  dei  rischi  attuali  e  prospettici  connessi  ai   risultati
prefissati e dei correlati oneri in termini  di  costo  del  capitale
impiegato e di liquidita' necessaria; 
    b) tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non  finanziari
che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa,  quali  la
conformita' alla normativa esterna ed interna  e  l'efficienza  della
gestione del servizio alla clientela; 
    c) assicura che l'importo complessivo della componente  variabile
sia basato su una adeguata combinazione dei  risultati  ottenuti  dal
singolo, dall'unita'  produttiva  di  appartenenza  e  dei  risultati
complessivi dell'impresa o del gruppo di appartenenza. 
  3. La misurazione dei risultati e' effettuata su un  adeguato  arco
temporale preferibilmente pluriennale.