Art. 48 Pagamento della componente variabile 1. La politica di remunerazione prevede che una parte significativa della componente variabile, indipendentemente dall'orizzonte temporale dei risultati a cui e' subordinata sia erogata solo al termine di un periodo di differimento minimo in conformita' all'art. 275, paragrafo 2, lettera c), degli atti delegati e tenendo conto dei rischi associati ai risultati secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 2, lettera a) del presente regolamento. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46, comma 2 ed in coerenza con l'art. 275, paragrafo 2, degli atti delegati, se la politica di remunerazione degli amministratori prevede il riconoscimento di una componente variabile, l'impresa adotta opportune disposizioni contrattuali che le consentono di: a) non erogare in tutto o in parte tali compensi se i risultati prefissati non sono stati raggiunti ovvero se si e' verificato un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria dell'impresa; b) chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei compensi erogati sulla base di risultati che si sono rivelati non duraturi o effettivi a causa di condotte dolose o gravemente colpose o in caso di violazioni di codici etici applicabili all'impresa, nei casi da questa stabiliti.