Art. 48 
 
                Pagamento della componente variabile 
 
  1. La politica di remunerazione prevede che una parte significativa
della   componente   variabile,   indipendentemente    dall'orizzonte
temporale dei risultati a cui e'  subordinata  sia  erogata  solo  al
termine di un periodo di differimento minimo in conformita'  all'art.
275, paragrafo 2, lettera c), degli atti delegati e tenendo conto dei
rischi associati ai risultati secondo quanto disposto  dall'art.  47,
comma 2, lettera a) del presente regolamento. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  46,  comma  2  ed  in
coerenza con l'art. 275, paragrafo 2,  degli  atti  delegati,  se  la
politica   di   remunerazione   degli   amministratori   prevede   il
riconoscimento  di  una  componente   variabile,   l'impresa   adotta
opportune disposizioni contrattuali che le consentono di: 
    a) non erogare in tutto o in parte tali compensi se  i  risultati
prefissati non sono stati raggiunti ovvero se  si  e'  verificato  un
significativo  deterioramento   della   situazione   patrimoniale   o
finanziaria dell'impresa; 
    b) chiedere la restituzione, in tutto o in  parte,  dei  compensi
erogati sulla base di risultati che si sono rivelati non  duraturi  o
effettivi a causa di condotte dolose o gravemente colpose o  in  caso
di violazioni di codici etici applicabili all'impresa,  nei  casi  da
questa stabiliti.