Art. 49 Remunerazioni basate su strumenti finanziari 1. In coerenza con gli articoli 46, 47 e 48, le forme di retribuzione incentivanti basate su strumenti finanziari, sono parametrate al rischio assunto dall'impresa e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con la sana e prudente gestione della societa' in un'ottica di lungo termine. 2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 275, paragrafo 2, lettera c), degli atti delegati, i piani di remunerazione basati su azioni e altri strumenti finanziari prevedono adeguati periodi temporali per l'assegnazione delle azioni o di tali strumenti, per l'esercizio delle opzioni e per il mantenimento degli stessi, in modo che il conseguimento dei relativi vantaggi economici si compia in modo graduale nel tempo.