Art. 49 
 
            Remunerazioni basate su strumenti finanziari 
 
  1. In  coerenza  con  gli  articoli  46,  47  e  48,  le  forme  di
retribuzione  incentivanti  basate  su  strumenti  finanziari,   sono
parametrate al rischio assunto dall'impresa e strutturate in modo  da
evitare il prodursi di incentivi in conflitto con la sana e  prudente
gestione della societa' in un'ottica di lungo termine. 
  2. In coerenza con quanto  previsto  dall'art.  275,  paragrafo  2,
lettera c), degli atti delegati, i piani di remunerazione  basati  su
azioni  e  altri  strumenti  finanziari  prevedono  adeguati  periodi
temporali per l'assegnazione delle azioni o di  tali  strumenti,  per
l'esercizio delle opzioni e per il mantenimento degli stessi, in modo
che il conseguimento dei relativi vantaggi  economici  si  compia  in
modo graduale nel tempo.