Art. 52 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta: a) dagli iscritti nel Registro; b) dagli addetti a tale attivita' all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67; c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attivita' di distribuzione. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del Codice.