Art. 52 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si   applicano
all'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa svolta: 
  a) dagli iscritti nel Registro; 
  b)  dagli  addetti  a  tale  attivita'   all'interno   dei   locali
dell'intermediario  per  il  quale  operano,  con  esclusione   degli
articoli 53, 63, 64 e 67; 
  c) dalle imprese di  assicurazione  o  riassicurazione  e  relativi
dipendenti,   laddove   esercitino   direttamente   l'attivita'    di
distribuzione. 
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano  altresi'  agli
intermediari assicurativi a titolo  accessorio  di  cui  all'art.  3,
comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'art. 107,  comma  5,  del
Codice.