Art. 222 bis 
 
Imprese agricole danneggiate dalle  eccezionali  gelate  occorse  nel
                periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 
 
  1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni
in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel  periodo  dal  24
marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per  le  quali  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
in  deroga  all'articolo  1,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere  agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'articolo 5 del citato  decreto  legislativo  n.
102 del 2004. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  possono   conseguentemente   deliberare   la   proposta   di
dichiarazione di eccezionalita'  degli  eventi  di  cui  al  presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle  imprese  agricole  danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.