Art. 224 
 
            Misure in favore della filiera agroalimentare 
 
  1. All'articolo 10-ter del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «50 per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «70 per cento»; 
    b) al comma  4-bis,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2020»,  sono
inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,». 
  2.  All'articolo  78  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso
il siero puro, la gestione dei prodotti  viene  equiparata  a  quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»; 
    b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente: 
      « 3-decies. Considerata la particolare situazione di  emergenza
del settore agricolo, ed il maggiore conseguente  sviluppo  di  nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e  acquaponica,  per  le  quali  e'   necessaria   valorizzazione   e
promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,
definisce una specifica classificazione merceologica delle  attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica  ai  fini  dell'attribuzione
del codice ATECO. »; 
    c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente: 
      « 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio  del  credito
destinati a soddisfare le  esigenze  di  conduzione  o  miglioramento
delle strutture  produttive,  in  essere  al  1°  marzo  2020,  anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono  essere
rinegoziati, tenuto conto delle  esigenze  economiche  e  finanziarie
delle  imprese  agricole  ed  assicurando   condizioni   migliorative
incidendo sul piano di ammortamento  e  sulla  misura  del  tasso  di
interesse. Le  operazioni  di  rinegoziazione  sono  esenti  da  ogni
imposta e  da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a  carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ». 
  3. All'articolo 8 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di  uva
a ettaro  delle  unita'  vitate  iscritte  nello  schedario  viticolo
diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari
o inferiore a 30 tonnellate.»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al
comma  10,  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove  e'
ammessa una resa massima di  uva  a  ettaro  fino  a  40  tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle
dichiarazioni di produzione.». 
  4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole «entro il termine  di  tre  mesi»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a
tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  5.  Al  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  il  31  dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte  vaccino  e
il settore del latte ovi-caprino.». 
  5-bis. Il comma 4-octies  dell'articolo  78  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
  « 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire  l'efficienza
e la continuita' operativa nell'ambito della filiera  agroalimentare,
la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,
nonche' degli attestati di funzionalita' delle  macchine  irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020  o  in  corso  di  rinnovo,  e'
prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di  emergenza
».