Art. 222 
 
Disposizioni  a  sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
                          dell'acquacoltura 
 
  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle
filiere agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura  e  superare  le
conseguenze economiche  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 
  2. A favore delle imprese di cui  al  comma  1,  appartenenti  alle
filiere   agrituristiche,   apistiche,    brassicole,    cerealicole,
florovivaistiche,     vitivinicole     nonche'      dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'  riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti  per  il  periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. Con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  attuative  del
presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono  valutati  in
426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni
del  presente   comma   e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3. A favore delle filiere  in  crisi  del  settore  zootecnico,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  un   fondo   denominato   «Fondo
emergenziale per le filiere  in  crisi»,  con  una  dotazione  di  90
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di  aiuti
diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso  privato
e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da  adottare  entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  attuazione
del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono  definiti
nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)
2019/316 della Commissione, del 21 febbraio  2019,  che  modifica  il
regolamento  (UE)  n.  1408/2013  relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo,  nonche'  di  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea  C(2020)  1863
final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero  in  favore
delle imprese agricole e della pesca, in  attuazione  del  regime  di
aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione  C(2020)
2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per  il
mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno
2020. 
  5. Ai fini dell'attuazione delle  misure  di  cui  all'articolo  1,
comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.160,  la  dotazione  del
Fondo di solidarieta'  nazionale-interventi  indennizzatori,  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  e'
incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
  « 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica,
sociale e ambientale delle filiere agroalimentari,  incentivando  una
maggiore integrazione e una migliore e piu'  equa  distribuzione  del
valore lungo la catena di  approvvigionamento  attraverso  l'utilizzo
delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e
agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo  di
100.000 euro e dell'80 per cento  delle  spese  ammissibili,  per  il
finanziamento di iniziative finalizzate  allo  sviluppo  di  processi
produttivi  innovativi  e  dell'agricoltura  di  precisione  o   alla
tracciabilita' dei prodotti con  tecnologie  blockchain,  nei  limiti
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti
i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'erogazione   dei
contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma
521 ». 
  7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per far fronte  ai  danni  diretti  e  indiretti  subiti  dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura  a  causa  dell'emergenza  da
COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020  per  la  sospensione
dell'attivita' economica delle imprese  del  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  adottare  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli arti-coli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura  nonche'  di
quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020,  recante  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ». 
  8. Ai pescatori autonomi,  compresi  i  soci  di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta  un'indennita'  di
950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata  con  le
modalita' previste dall'articolo 28, comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e non concorre alla  formazione  del  reddito  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine  e'  autorizzata  una
spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4,  5  e  8
del presente articolo, determinati  in  579,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro,  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui  al  comma  7  del
presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis. 
              - Il Regolamento (UE) 2019/316 della  Commissione,  del
          21 febbraio  2019  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1408/2013 relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
          108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  Europea  del  22  febbraio
          2019, n. 51. 
              - Si riporta il testo del  comma  502  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «502. Per far fronte  ai  danni  subiti  dalle  imprese
          agricole danneggiate dagli attacchi della  cimice  asiatica
          (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta'
          nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo15
          del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   102,   e'
          incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art. 15 Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 
              1. 
              2. Per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentarie forestali,  allo  scopo  denominato  "Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi".  Per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
          e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, allo scopo  denominato  "Fondo  di  solidarieta'
          nazionale-interventi indennizzatori". 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11,comma 3, lettera  f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta'   nazionale   -   interventi   indennizzatori,
          destinato agli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettere b) e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del
          Fondo di  protezione  civile,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 11,comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  nel  limite
          stabilito annualmente dalla legge finanziaria.» 
              La legge 13 marzo 1958, n. 250  recante  «Previdenze  a
          favore dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle
          acque  interne»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica Italiana del 5 aprile 1958, n. 83. 
              - Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della  legge  8
          agosto 1995, n. 335 e' riportato nei  riferimenti  normtivi
          all'art. 84. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi  iscritti  alle
          Gestioni speciali dell'Ago 
              1. Omissis 
              2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede
          al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
          i risultati di tale attivita' al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  al  ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              Omissis.» 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25.