Art. 222 Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente: « 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521 ». 7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli arti-coli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ». 8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
Riferimenti normativi Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis. - Il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 febbraio 2019, n. 51. - Si riporta il testo del comma 502 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.» - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): «Art. 15 Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 1. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori". 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11,comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11,comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.» La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 5 aprile 1958, n. 83. - Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti normtivi all'art. 84. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 28 Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago 1. Omissis 2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Omissis.» - Il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.