Art. 222 bis 
 
Imprese agricole danneggiate dalle  eccezionali  gelate  occorse  nel
                periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 
 
  1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni
in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel  periodo  dal  24
marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per  le  quali  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
in  deroga  all'articolo  1,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere  agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'articolo 5 del citato  decreto  legislativo  n.
102 del 2004. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  possono   conseguentemente   deliberare   la   proposta   di
dichiarazione di eccezionalita'  degli  eventi  di  cui  al  presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle  imprese  agricole  danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3,  e  5,
          del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
              «Art. 1 Finalita' 
              1. - 2. Omissis 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
              a) misure volte a incentivare la stipula  di  contratti
          assicurativi          prioritariamente          finalizzate
          all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
          mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
          del rischio; 
              b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso  di
          danni a produzioni, strutture  e  impianti  produttivi  non
          inseriti nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
              c)  interventi  di  ripristino   delle   infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
          imprese agricole. 
              Omissis.» 
              «Art.   5   Interventi   per   favorire   la    ripresa
          dell'attivita' produttiva 
              1. Possono beneficiare degli  interventi  del  presente
          articolo, le imprese agricole di cui  all'articolo  2135del
          codice civile, ivi comprese  le  cooperative  che  svolgono
          l'attivita' di produzione agricola, iscritte  nel  registro
          delle  imprese  o  nell'anagrafe  delle  imprese   agricole
          istituita presso le Province autonome ricadenti nelle  zone
          delimitate ai sensi dell'articolo  6,  che  abbiano  subito
          danni superiori al 30  per  cento  della  produzione  lorda
          vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono
          escluse  dal  calcolo   dell'incidenza   di   danno   sulla
          produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
              a) contributi in conto capitale fino all'80  per  cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
              b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale   per   le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
              1) 20  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende 
              ricadenti nelle zone svantaggiate di  cui  all'articolo
          32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
              2) 35  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
              c) proroga delle operazioni di credito agrario, di  cui
          all'articolo 7; 
              d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
          1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
              4-bis. Ai sensi della normativa europea  sono  altresi'
          esclusi dagli aiuti: 
              a) le grandi imprese; 
              b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli  aiuti
          destinati a indennizzare le perdite causate  da  avversita'
          atmosferiche   assimilabili   a   calamita'   naturali,   a
          condizione  che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa   in
          difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
          eventi in questione; 
              c) i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero
          pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
          Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
          incompatibili con il mercato interno. 
              4-ter. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro
          tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
          assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
          versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
          tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
          dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
          calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: 
              a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
          allevamenti qualora  risultino  danneggiate  entrambe  o  i
          danni abbiano interessato le strutture aziendali; 
              b)  limitatamente  alle  singole   componenti   qualora
          risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
          allevamenti. 
              4-quater. Gli aiuti e  gli  eventuali  altri  pagamenti
          ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
          quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
          unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
          ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
          90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
              4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
          causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
          naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo  quando  sono
          accordati a beneficiari che abbiano stipulato  una  polizza
          assicurativa a copertura di almeno il 50  per  cento  della
          loro produzione media annua o del  reddito  ricavato  dalla
          produzione e dei rischi climatici  compresi  nel  piano  di
          gestione dei rischi in agricoltura. 
              4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
          produzione  agricola  della  singola  impresa,  purche'  il
          metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
          perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
          questione. 
              5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.» 
              - Il testo del comma 2  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 222. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.