Art. 223
Contenimento della produzione e miglioramento della qualita'
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore
vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano
alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a
denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la
pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente
campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento rispetto al
valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo
le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle
dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale
del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla
campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico
istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le procedure attuative, le priorita' di intervento e i
criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.