Art. 224 
 
            Misure in favore della filiera agroalimentare 
 
  1. All'articolo 10-ter del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «50 per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «70 per cento»; 
    b) al comma  4-bis,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2020»,  sono
inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,». 
  2.  All'articolo  78  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso
il siero puro, la gestione dei prodotti  viene  equiparata  a  quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»; 
    b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente: 
      « 3-decies. Considerata la particolare situazione di  emergenza
del settore agricolo, ed il maggiore conseguente  sviluppo  di  nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e  acquaponica,  per  le  quali  e'   necessaria   valorizzazione   e
promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,
definisce una specifica classificazione merceologica delle  attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica  ai  fini  dell'attribuzione
del codice ATECO. »; 
    c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente: 
      « 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio  del  credito
destinati a soddisfare le  esigenze  di  conduzione  o  miglioramento
delle strutture  produttive,  in  essere  al  1°  marzo  2020,  anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono  essere
rinegoziati, tenuto conto delle  esigenze  economiche  e  finanziarie
delle  imprese  agricole  ed  assicurando   condizioni   migliorative
incidendo sul piano di ammortamento  e  sulla  misura  del  tasso  di
interesse. Le  operazioni  di  rinegoziazione  sono  esenti  da  ogni
imposta e  da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a  carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ». 
  3. All'articolo 8 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di  uva
a ettaro  delle  unita'  vitate  iscritte  nello  schedario  viticolo
diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari
o inferiore a 30 tonnellate.»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al
comma  10,  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove  e'
ammessa una resa massima di  uva  a  ettaro  fino  a  40  tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle
dichiarazioni di produzione.». 
  4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole «entro il termine  di  tre  mesi»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a
tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  5.  Al  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  il  31  dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte  vaccino  e
il settore del latte ovi-caprino.». 
  5-bis. Il comma 4-octies  dell'articolo  78  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
  « 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire  l'efficienza
e la continuita' operativa nell'ambito della filiera  agroalimentare,
la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,
nonche' degli attestati di funzionalita' delle  macchine  irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020  o  in  corso  di  rinnovo,  e'
prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di  emergenza
». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-ter   del
          decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21   maggio   2019,   n.   44
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di  sostegno
          alle imprese agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici
          avversi di carattere eccezionale e  per  l'emergenza  nello
          stabilimento Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10-ter  (Sistema  di  anticipazione  delle  somme
          dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno
          previsti dalla politica agricola comune). 
              1.  Allo  scopo  di  alleviare  le  gravi   difficolta'
          finanziarie degli  agricoltori  determinate  dalle  avverse
          condizioni   meteorologiche,    dalle    gravi    patologie
          fitosanitarie  e  dalla  crisi  di   alcuni   settori,   e'
          autorizzata  la  corresponsione,  entro  il  31  luglio  di
          ciascun anno, fino al persistere della situazione di  crisi
          determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
          pagatori  riconosciuti  sulle  somme  oggetto  di   domanda
          nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica
          agricola comune (PAC). 
              2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in  misura
          pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti
          diretti di cui  all'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
          1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di  cui
          al presente articolo si intendono  concessi  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
          disposizioni attuative. 
              3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
          2018, n. 74. 
              4.  Per  la  verifica  dei  requisiti  soggettivi   dei
          beneficiari dell'anticipazione di cui al presente  articolo
          si applica la disciplina dell'Unione  europea  e  nazionale
          vigente in materia di erogazione  degli  aiuti  nell'ambito
          della PAC. 
              4-bis. Per l'anno 2020,  in  alternativa  all'ordinario
          procedimento, l'anticipazione di cui al  presente  articolo
          e' concessa in misura pari al 70 per cento del  valore  del
          rispettivo portafoglio titoli  2019  agli  agricoltori  che
          conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e
          che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i
          termini stabiliti  dalla  pertinente  normativa  europea  e
          nazionale, una domanda unica per la campagna  2020  per  il
          regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n.
          1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre   2013.   La   presentazione    della    richiesta
          dell'anticipazione non consente di cedere titoli  a  valere
          sulla campagna  2020  e  successive  sino  a  compensazione
          dell'anticipazione.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  78  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e  della
          pesca 
              1. In relazione all'aggravamento  della  situazione  di
          crisi determinata dall'emergenza da COVID-19,  all'articolo
          10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  dopo
          il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
              "4-bis. Per l'anno  2020,  l'anticipazione  di  cui  al
          presente articolo e' concessa in  misura  pari  al  70  per
          cento del valore del  rispettivo  portafoglio  titoli  2019
          agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
          del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si  impegnino
          a presentare, entro i termini  stabiliti  dalla  pertinente
          normativa europea e nazionale, una  domanda  unica  per  la
          campagna 2020 per il regime di base di cui  al  titolo  III
          del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
          richiesta dell'anticipazione non consente di cedere  titoli
          a  valere  sulla  campagna  2020  e   successive   sino   a
          compensazione dell'anticipazione". 
              1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di  cui  al
          comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
          3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti  dalla
          sezione 3.1., Aiuti sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
          anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali,  punto  23,
          della  comunicazione  della  Commissione  europea   "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
          C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal  comma
          7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
          sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 
              1-ter.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, da  adottare  entro  venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa  informativa  alla
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,  sono
          adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
          1-bis. 
              1-quater.  In  relazione  alla  situazione   di   crisi
          determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,   al   fine   di
          garantire liquidita'  alle  aziende  agricole,  per  l'anno
          2020,  qualora  per  l'erogazione  di  aiuti,  benefici   e
          contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche  sia
          prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di  saldo,  le
          amministrazioni competenti  possono  rinviare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al comma  1-quinquies  al  momento
          dell'erogazione del saldo. In tale  caso  il  pagamento  in
          anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva. 
              1-quinquies. I  controlli  da  eseguire  a  cura  delle
          amministrazioni che erogano risorse  pubbliche  di  cui  al
          comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo,  sono
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
              a) comma 7 dell'articolo 52  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234; 
              b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio  2014,
          n. 78; 
              c) articolo 48-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
              d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159. 
              1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito
          dell'insorgenza e della diffusione  del  virus  COVID-  19,
          integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo
          92 del codice di cui al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, ai fini del pagamento  degli  aiuti  previsti
          dalla politica agricola comune e nazionali, per  la  durata
          del  periodo  emergenziale  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2020. 
              2.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti
          derivanti  dall'emergenza  COVID-19  e  per  assicurare  la
          continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e
          dell'acquacoltura, nello stato di previsione del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   e'
          istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro
          per l'anno 2020 per la  copertura  totale  degli  interessi
          passivi su  finanziamenti  bancari  destinati  al  capitale
          circolante e  alla  ristrutturazione  dei  debiti,  per  la
          copertura dei costi sostenuti per interessi maturati  negli
          ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime  imprese,
          nonche' per la sospensione dell'attivita'  economica  delle
          imprese del settore della pesca  e  dell'acquacoltura.  Con
          uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          criteri e le modalita' di attuazione del Fondo,  in  deroga
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2019/316  della
          Commissione,  del  21  febbraio  2019,  che   modifica   il
          regolamento (UE) n.  1408/2013,  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti " de minimis "  nel  settore
          agricolo,   in   relazione   al   riconoscimento    formale
          dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale,  ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del  25
          giugno 2014, e  del  regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti " de minimis "  nel  settore
          della pesca e dell'acquacoltura. 
              2-bis. Costituisce pratica commerciale  sleale  vietata
          nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai  sensi  della
          direttiva  (UE)  2019/633  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17  aprile  2019,  la  subordinazione   di
          acquisto  di  prodotti  agroalimentari,   della   pesca   e
          dell'acquacoltura   a   certificazioni   non   obbligatorie
          riferite al COVID- 19 ne' indicate in accordi di  fornitura
          per la consegna dei prodotti su base  regolare  antecedenti
          agli accordi stessi. 
              2-ter.  La  disposizione  di   cui   al   comma   2-bis
          costituisce norma  di  applicazione  necessaria,  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per  i
          contratti  di  compravendita  aventi  ad  oggetto  prodotti
          agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale. 
              2-quater. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il
          contraente,  a  eccezione  del  consumatore   finale,   che
          contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000  a
          euro  60.000.  La  misura  della  sanzione  e'  determinata
          facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto  che
          non  ha  rispettato  i  divieti  di  cui  al  comma  2-bis.
          L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
          repressione delle frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          e' incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle
          relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,
          n.  689.   All'accertamento   delle   medesime   violazioni
          l'Ispettorato  provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
          qualunque  soggetto  interessato.  Gli  introiti  derivanti
          dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati, con  decreto  del  Ragioniere  generale
          dello Stato, allo stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali   per   il
          finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
          e per il rafforzamento dei controlli. 
              2-quinquies.   All'articolo   11,    comma    2,    del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: "e alle imprese agricole"; 
              b) al  secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: "e delle imprese agricole". 
              2-sexies.  Per  i  lavoratori  a  tempo  determinato  e
          stagionali,  e  limitatamente  a  lavorazioni  generiche  e
          semplici,    non    richiedenti     specifici     requisiti
          professionali, per le  quali  ai  sensi  dell'articolo  41,
          comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'
          prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria,  gli
          adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2,  del  medesimo
          decreto legislativo si considerano assolti, su  scelta  del
          datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
          competenti, senza costi per i lavoratori,  mediante  visita
          medica  preventiva,  da  effettuare  da  parte  del  medico
          competente   ovvero   del   Dipartimento   di   prevenzione
          dell'azienda sanitaria locale. 
              2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha
          validita'  annuale  e  consente  al  lavoratore  idoneo  di
          prestare la propria attivita' anche  presso  altre  imprese
          agricole per lavorazioni che presentano i medesimi  rischi,
          senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici. 
              2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica
          di cui al  comma  2-sexies  devono  risultare  da  apposita
          certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad  acquisire
          copia della certificazione di cui al presente comma. 
              2-novies.  Gli  enti   bilaterali   e   gli   organismi
          paritetici del settore agricolo  e  della  cooperazione  di
          livello   nazionale   o   territoriale   possono   adottare
          iniziative,   anche   utilizzando   lo   strumento    della
          convenzione, finalizzate a  favorire  l'assolvimento  degli
          obblighi  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81, per le imprese agricole  e  i  lavoratori  aderenti  al
          sistema  di  bilateralita',  mediante  convenzioni  con  le
          aziende sanitarie locali per effettuare  la  visita  medica
          preventiva preassuntiva  ovvero  mediante  convenzione  con
          medici  competenti  in  caso  di   esposizione   a   rischi
          specifici.  In  presenza  di  una  convenzione,  il  medico
          competente  incaricato  di   effettuare   la   sorveglianza
          sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non  e'
          tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro  in
          relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In  tal
          caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
          i suoi effetti nei confronti di tutti i  datori  di  lavoro
          convenzionati. 
              2-decies.  Agli  adempimenti  previsti  dai  commi   da
          2-sexies a 2-novies  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          finanziare  e  strumentali   disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  dopo
          le parole: "fondi europei" sono inserite  le  seguenti:  "o
          statali". 
              2-duodecies.  I  prodotti  agricoli  e   alimentari   a
          denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
          protetta, inclusi i  prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande
          spiritose, possono  essere  sottoposti  a  pegno  rotativo,
          attraverso l'individuazione, anche per mezzo di  documenti,
          dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
          trasferisce  nonche'  mediante  l'annotazione  in  appositi
          registri. 
              2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri  di
          cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le  indicazioni,
          differenziate per tipologia di prodotto, che devono  essere
          riportate   nei   registri,   nonche'   le   modalita'   di
          registrazione  della  costituzione  e  dell'estinzione  del
          pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i prodotti  per  i
          quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
          istituiti  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo
          nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
          predetti registri. 
              2-quaterdecies. Al  pegno  rotativo  di  cui  al  comma
          2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e  seguenti  del
          codice civile, in quanto compatibili. 
              2-quinquiesdecies. I versamenti e  gli  adempimenti  di
          cui all'articolo 61, comma 1,  del  presente  decreto  sono
          sospesi per le imprese del  settore  florovivaistico  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le  predette
          imprese  sono  sospesi  i  versamenti  da  autoliquidazione
          relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1°
          aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui  ai
          periodi precedenti sono effettuati, senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un  massimo  di
          cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
          luglio 2020. Non si fa luogo al  rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
              3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate
          alimentari per l'emergenza derivante dalla  diffusione  del
          virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58,  comma  1,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a
          favore  delle  aste  telematiche,  della  logistica   della
          vendita   diretta   del   prodotto   ittico   alla   grande
          distribuzione organizzata e ai punti vendita  al  dettaglio
          delle comunita' urbane in virtu' della chiusura delle  aste
          per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese
          di  logistica  e  magazzinaggio  dei   prodotti   congelati
          momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. 
              3-bis.  Ai  fini  del  riconoscimento  della  specifica
          professionalita' richiesta e dei rischi  nello  svolgimento
          dei controlli, anche di polizia  giudiziaria,  nel  settore
          agroalimentare, da  parte  del  personale  dell'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei  prodotti  agroalimentari,  e'  autorizzata,  per
          l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento
          dell'indennita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,   del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49.  Alla
          copertura  degli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del
          presente comma, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2020,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali. 
              3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19
          ed al fine di garantire la piu'  ampia  operativita'  delle
          filiere  agricole  ed  agroindustriali,  le  regioni  e  le
          province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
          di  latte,  prodotti  derivati  dal  latte,   sottoprodotti
          derivanti da processi di trattamento e  trasformazione  del
          latte negli impianti di digestione anaerobica  del  proprio
          territorio, derogando, limitatamente al periodo  di  crisi,
          alle ordinarie  procedure  di  autorizzazione  definite  ai
          sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
          l'uso  e  la  modifica  delle  biomasse  utilizzabili.   In
          attuazione del presente comma, le  regioni  e  le  province
          autonome definiscono specifiche disposizioni  temporanee  e
          le relative modalita' di attuazione a cui devono  attenersi
          i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
          di digestione anaerobica, qualora  non  in  possesso  delle
          specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1069/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009, e' tenuto a  formulare  preventiva  richiesta
          straordinaria  all'autorita'  sanitaria   competente   che,
          effettuatele  necessarie  verifiche  documentali,   procede
          all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
          lavorativi  dalla  data  della   richiesta.   Fatta   salva
          l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria  competente,  per
          la durata dell'emergenza sanitaria dovuta  alla  diffusione
          del COVID- 19, e' altresi' consentito, ai soggetti  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo  agronomico
          delle  acque  reflue   addizionate   con   siero,   scotta,
          latticello e acque di processo delle paste filate,  nonche'
          l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti  di
          allevamento  su  tutti  i  tipi  di  terreno  e  in  deroga
          all'articolo 15, comma 3, del decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel  caso  di  utilizzo
          agronomico delle materie sopra citate,  compreso  il  siero
          puro, la gestione dei prodotti viene  equiparata  a  quella
          prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento. 
              3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia
          di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,   al   fine   di   assicurare   la    continuita'
          dell'attivita'  di  controllo  e  di   certificazione   dei
          prodotti agricoli biologici  e  di  quelli  ad  indicazione
          geografica  protetta  a  norma  dei  regolamenti  (UE)   n.
          1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008  e  (UE)  n.
          251/2014  da   parte   degli   Organismi   autorizzati,   i
          certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla  base
          di una  valutazione  del  rischio  da  parte  dei  predetti
          Organismi in ordine  alla  sussistenza  o  alla  permanenza
          delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
          alle  visite  in  azienda  laddove  siano  state   raccolte
          informazioni  ed  evidenze  sufficienti  e  sulla  base  di
          dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46  e  47
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rese  dai  titolari
          delle imprese  interessate,  fermo  restando  l'obbligo  di
          successiva verifica aziendale da parte degli  Organismi  da
          svolgere a seguito della cessazione delle  predette  misure
          urgenti. 
              3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, dopo le parole: "i provvedimenti,"  sono  inserite  le
          seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,". 
              3-sexies. La validita' dei permessi  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in
          scadenza tra il  23  febbraio  e  il  31  maggio  2020,  e'
          prorogata al 31 dicembre 2020. 
              3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19,
          sono  disposti,  d'intesa  con   le   regioni,   i   comuni
          interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
          controllo e di intervento sanitario sugli alloggi  e  sulle
          condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti. 
              3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di  cui
          all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145,  prorogati  all'anno  2020  dall'articolo  40-ter  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e'
          pubblicato entro il 30 settembre 2020. 
              3-novies. Per far fronte ai danni diretti  e  indiretti
          derivanti dall'emergenza da COVID-19 e  per  assicurare  la
          continuita' aziendale  degli  operatori  della  pesca,  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
          per  la  riprogrammazione  delle   risorse   previste   dal
          programma operativo nazionale del  Fondo  europeo  per  gli
          affari marittimi e per la pesca, al  fine  di  favorire  il
          massimo utilizzo possibile delle relative misure  da  parte
          dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
          gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG); 
              3-decies.  Considerata  la  particolare  situazione  di
          emergenza del settore agricolo, ed il maggiore  conseguente
          sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo  applicate
          alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
          necessaria   valorizzazione   e   promozione,    l'Istituto
          nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  definisce
          una specifica classificazione merceologica delle  attivita'
          di  coltivazione   idroponica   e   acquaponica   ai   fini
          dell'attribuzione del codice ATECO. 
              4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3
          si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              4-bis. Al fine di assicurare  la  ripresa  economica  e
          produttiva  alle  imprese  agricole  ubicate   nei   comuni
          individuati nell'allegato 1 al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,  che  abbiano  subito
          danni diretti o indiretti,  sono  concessi  mutui  a  tasso
          zero,  della  durata  non  superiore   a   quindici   anni,
          finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle
          stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 
              4-ter. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4-bis,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
          con una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno  2020.
          Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  il  Ministero   e'
          autorizzato  all'apertura   di   un'apposita   contabilita'
          speciale. 
              4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
          di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis. 
              4-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  4-ter  si
          provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
              4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale
          delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del  codice
          civile, in forma singola o associata, i mutui e  gli  altri
          finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri  soggetti
          autorizzati   all'esercizio   del   credito   destinati   a
          soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento  delle
          strutture produttive, in essere al  1°  marzo  2020,  anche
          perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,
          possono essere rinegoziati,  tenuto  conto  delle  esigenze
          economiche  e  finanziarie  delle   imprese   agricole   ed
          assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano  di
          ammortamento e sulla misura  del  tasso  di  interesse.  Le
          operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta  e
          da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a   carico
          dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. 
              4-septies.     In     considerazione     dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e  fino  alla  cessazione  dello
          stato di emergenza  sanitaria,  i  soggetti  che  intendono
          presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia  delle
          entrate per il tramite degli  intermediari  abilitati  alla
          trasmissione telematica possono inviare per via  telematica
          ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
          o   del   mandato   all'incarico   sottoscritta   e   della
          documentazione  necessaria,  unitamente  alla   copia   del
          documento di identita'. In  alternativa  e'  consentita  la
          presentazione  in  via  telematica  di  deleghe,   mandati,
          dichiarazioni, modelli e domande non  sottoscritti,  previa
          autorizzazione  dell'interessato.  Resta   fermo   che   la
          regolarizzazione  delle  deleghe  o  dei  mandati  e  della
          documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
          situazione emergenziale.  Tali  modalita'  sono  consentite
          anche  per  la  presentazione,  in   via   telematica,   di
          dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione  di
          prestazioni  all'INPS,   alle   amministrazioni   pubbliche
          locali, alle universita'  e  agli  istituti  di  istruzione
          universitaria  pubblici   e   ad   altri   enti   erogatori
          convenzionati con gli intermediari abilitati. 
              4-octies. In relazione  alla  necessita'  di  garantire
          l'efficienza e la continuita' operativa  nell'ambito  della
          filiera agroalimentare, la  validita'  dei  certificati  di
          abilitazione rilasciati  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli  8
          e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
          degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
          rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del  medesimo  decreto
          legislativo n. 150 del 2012, in  scadenza  nel  2020  o  in
          corso di rinnovo, e' prorogata di dodici  mesi  e  comunque
          almeno  fino  al   novantesimo   giorno   successivo   alla
          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
              4-novies.  Al   fine   di   contrastare   gli   effetti
          dell'emergenza da COVID-19 e di garantire  maggiormente  la
          sicurezza  alimentare   e   il   benessere   animale,   gli
          investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
          possono fruire delle  agevolazioni  erogate  a  valere  sul
          Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese   e   gli
          investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma  354,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  nel  limite  di  100
          milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  agevolazioni  sono
          concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali  8  gennaio
          2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11
          marzo 2016.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  12
          dicembre  2016,   n.   238   (Disciplina   organica   della
          coltivazione della vite e della produzione e del  commercio
          del vino), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 Schedario viticolo e inventario del  potenziale
          produttivo 
              1.  Il  Ministero  istituisce  uno  schedario  viticolo
          contenente   informazioni   aggiornate    sul    potenziale
          produttivo viticolo,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013. 
              2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva  da
          vino deve essere iscritta nello schedario viticolo. 
              3. Sulla base dello schedario  viticolo,  entro  il  1º
          marzo di ogni anno  l'amministrazione  competente  presenta
          alla  Commissione  europea  un  inventario  aggiornato  del
          potenziale produttivo. 
              4. Lo  schedario  viticolo  e'  gestito  dalle  regioni
          secondo modalita' concordate nell'ambito  dei  servizi  del
          SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. 
              5. Ai vigneti  iscritti  nello  schedario  viticolo  e'
          attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte  a  dare
          vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli  elementi  tecnici
          delle  unita'   vitate,   fatte   salve   le   disposizioni
          dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello  schedario
          viticolo,  validati  dalle  regioni,  non  possono   essere
          oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di
          errore evidente o colpa  grave.  Le  regioni,  in  base  ai
          disciplinari di produzione,  individuano  la  modalita'  di
          attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria. 
              6.  Le  regioni  rendono  disponibili  i   dati   dello
          schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
          enti e organismi autorizzati preposti alla  gestione  e  al
          controllo delle rispettive DOCG,  DOC  e  IGT,  nonche'  ai
          consorzi di tutela riconosciuti ai sensi  dell'articolo  41
          in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 
              7.  Il  sistema  di  autorizzazioni  per  gli  impianti
          viticoli di cui alla parte II,  titolo  I,  capo  III,  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 e'  gestito  nell'ambito  dei
          servizi del SIAN. 
              8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  e
          gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le  regioni,
          adeguano le procedure  di  gestione  e  controllo,  nonche'
          quelle di  periodico  aggiornamento  degli  usi  del  suolo
          nell'ambito  del  GIS,  affinche'  i  dati  relativi   alle
          superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche
          allo schedario viticolo effettuate  dall'amministrazione  e
          non  espressamente  richieste  dal  produttore,  pur  senza
          effetto su pagamenti o sanzioni,  devono  essere  a  questo
          notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto  per
          la campagna vitivinicola  successiva,  anche  al  fine  del
          corretto aggiornamento dei massimali  di  produzione  delle
          uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT. 
              9. Con decreto  del  Ministro,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati
          i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva
          dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per  le
          relative DO  e  IG  e  le  procedure  informatiche  per  la
          gestione  del   sistema   di   autorizzazioni,   prevedendo
          semplificazioni  e  automatismi  in  caso  di   reimpianto,
          nonche' per la gestione dei dati contenuti nello  schedario
          anche ai fini della rivendicazione produttiva. 
              10. La resa massima di  uva  per  ettaro  delle  unita'
          vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da  quelle
          rivendicate per produrre  vini  a  DOP  e  IGP  e'  pari  o
          inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio  2021
          o, se successiva, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima  di  uva  a
          ettaro  delle  unita'  vitate  iscritte   nello   schedario
          viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini  a
          DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate. 
              10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   da
          adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   disposizione,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro
          fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati  degli  ultimi
          cinque  anni  come  risultanti   dalle   dichiarazioni   di
          produzione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  26
          maggio 1965, n. 590 (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della
          proprieta' coltivatrice), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 8 
              In  caso  di  trasferimento  a  titolo  oneroso  o   di
          concessione in enfiteusi di fondi  concessi  in  affitto  a
          coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o  a
          compartecipazione,     esclusa      quella      stagionale,
          l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
          a parita' di condizioni, ha diritto di  prelazione  purche'
          coltivi il fondo stesso  da  almeno  due  anni,  non  abbia
          venduto, nel biennio precedente,  altri  fondi  rustici  di
          imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il  caso
          di cessione a scopo  di  ricomposizione  fondiaria,  ed  il
          fondo per il quale  intende  esercitare  la  prelazione  in
          aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta'  od
          enfiteusi   non   superi   il   triplo   della   superficie
          corrispondente  alla   capacita'   lavorativa   della   sua
          famiglia. 
              La prelazione non e' consentita nei  casi  di  permuta,
          vendita   forzata,   liquidazione    coatta,    fallimento,
          espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni  in
          base a piani regolatori, anche  se  non  ancora  approvati,
          siano destinati ad utilizzazione  edilizia,  industriale  o
          turistica. 
              Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
          per  quota  di  fondo,  da  un   componente   la   famiglia
          coltivatrice, sia in costanza di comunione  ereditaria  che
          in ogni  altro  caso  di  comunione  familiare,  gli  altri
          componenti hanno diritto alla prelazione  sempreche'  siano
          coltivatori manuali o continuino  l'esercizio  dell'impresa
          familiare in comune. 
              Il   proprietario   deve   notificare    con    lettera
          raccomandata al  coltivatore  la  proposta  di  alienazione
          trasmettendo il preliminare di compravendita in cui  devono
          essere indicati  il  nome  dell'acquirente,  il  prezzo  di
          vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola  per
          l'eventualita'  della  prelazione.  Il   coltivatore   deve
          esercitare il  suo  diritto  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. 
              Qualora   il   proprietario   non   provveda   a   tale
          notificazione o il prezzo indicato sia superiore  a  quello
          risultante dal contratto di compravendita, l'avente  titolo
          al  diritto  di  prelazione  puo',  entro  un  anno   dalla
          trascrizione del contratto di compravendita, riscattare  il
          fondo dell'acquirente e da  ogni  altro  successivo  avente
          causa. 
              Ove il diritto di prelazione sia stato  esercitato,  il
          versamento del prezzo di acquisto  deve  essere  effettuato
          entro il termine di sei  mesi,  decorrenti  dal  trentesimo
          giorno dall'avvenuta notifica da  parte  del  proprietario,
          salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. 
              Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
          dimostra,  con  certificato  dell'Ispettorato   provinciale
          dell'agricoltura competente,  di  aver  presentato  domanda
          ammessa all'istruttoria per la  concessione  del  mutuo  ai
          sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
          sospeso fino a che non sia stata  disposta  la  concessione
          del  mutuo  ovvero  fino  a  che  l'Ispettorato  non  abbia
          espresso diniego a conclusione della  istruttoria  compiuta
          e,  comunque,  per  non  piu'  di  un  anno.  In  tal  caso
          l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve  provvedere
          entro quattro mesi dalla domanda agli  adempimenti  di  cui
          all'art. 3, secondo le  norme  che  saranno  stabilite  dal
          regolamento di esecuzione della presente legge. 
              In tutti i casi nei quali il pagamento  del  prezzo  e'
          differito il trasferimento della proprieta'  e'  sottoposto
          alla condizione sospensiva del pagamento  stesso  entro  il
          termine stabilito. 
              Nel caso di  vendita  di  un  fondo  coltivato  da  una
          pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la  prelazione
          non puo' essere esercitata  che  da  tutti  congiuntamente.
          Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo'  essere
          esercitata congiuntamente dagli altri affittuari,  mezzadri
          o coloni purche' la superficie  del  fondo  non  ecceda  il
          triplo della complessiva capacita'  lavorativa  delle  loro
          famiglie. Si considera rinunciatario  l'avente  titolo  che
          entro quindici giorni dalla notificazione di cui al  quarto
          comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
          intenzione di avvalersi della prelazione. 
              Se il componente di  famiglia  coltivatrice,  il  quale
          abbia cessato di far parte  della  conduzione  colonica  in
          comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
          cinque anni dal giorno in cui ha  lasciato  l'azienda,  gli
          altri componenti hanno diritto  a  riscattare  la  predetta
          quota   al   prezzo   ritenuto   congruo   dall'Ispettorato
          provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni  previste
          dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto  allo
          scopo  di   assicurare   il   consolidamento   di   impresa
          coltivatrice   familiare   di   dimensioni   economicamente
          efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se  il
          proprietario  della  quota  non  consente   alla   vendita,
          mediante la procedura giudiziaria  prevista  dalle  vigenti
          leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. 
              L'accertamento delle condizioni  o  requisiti  indicati
          dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato  agrario
          provinciale competente per territorio. 
              Ai soggetti di cui al primo comma  sono  preferiti,  se
          coltivatori diretti, i coeredi del venditore.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino,
          ovino  e  caprino  e  dell'acquisto  di  latte  e  prodotti
          lattierocaseari  a  base  di  latte  importati   da   Paesi
          dell'Unione europea e da Paesi terzi 
              1. Allo scopo di consentire  un  accurato  monitoraggio
          delle   produzioni   lattiero-casearie    realizzate    sul
          territorio nazionale, i primi acquirenti  di  latte  crudo,
          come  definiti  dall'articolo   151,   paragrafo   2,   del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  fermo  restando  quanto
          stabilito dall'allegato III, punto 9,  del  regolamento  di
          esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20  aprile
          2017, per  il  latte  vaccino,  sono  tenuti  a  registrare
          mensilmente,  nella  banca  dati  del  Sistema  informativo
          agricolo  nazionale  (SIAN)  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74,  i  quantitativi
          di latte ovino, caprino e il  relativo  tenore  di  materia
          grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i
          quantitativi  di  latte  di  qualunque  specie   acquistati
          direttamente dai produttori, nonche' quelli  acquistati  da
          altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione
          europea o in Paesi terzi,  e  i  quantitativi  di  prodotti
          lattiero-caseari   semilavorati   provenienti   da    Paesi
          dell'Unione europea o da Paesi terzi, con  indicazione  del
          Paese di provenienza, fatte salve le  disposizioni  di  cui
          alla legge 11 aprile 1974, n. 138. 
              2. Le aziende che producono  prodotti  lattiero-caseari
          contenenti  latte  vaccino,  ovino  o  caprino   registrano
          trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i  quantitativi
          di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi  di  ciascun
          prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
          decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito  l'eventuale
          diverso periodo temporale di assolvimento  dell'obbligo  di
          registrazione dei piccoli produttori. 
              2-bis. I produttori di latte e le loro  associazioni  e
          organizzazioni, registrati nel SIAN,  accedono  alla  banca
          dati del  medesimo  SIAN  al  fine  di  consultare  i  dati
          relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo  di
          latte registrato. 
              3. Le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          sono stabilite con  distinti  decreti  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottarsi entro  il  31  dicembre  2020  e  riguardanti,
          rispettivamente, il settore del latte vaccino e il  settore
          del latte ovi-caprino. 
              4. Chiunque non adempie agli obblighi di  registrazione
          di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo  giorno  del  mese
          successivo a quello al quale la registrazione si riferisce,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione  non
          supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del
          50 per cento. Nel caso di mancata o  tardiva  registrazione
          mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino  e  caprino
          superiori a 500  ettolitri  per  due  mesi  consecutivi  si
          applica la sanzione  accessoria  del  divieto  di  svolgere
          l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio  italiano,
          per un periodo da sette a trenta giorni. 
              5.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo. 
              6.  Il  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo, le regioni,  gli  enti
          locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
          rispettive   competenze,   esercitano   i   controlli   per
          l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo. 
              7.   All'attuazione   del    presente    articolo    le
          amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.»