Art. 224
Misure in favore della filiera agroalimentare
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «70 per cento»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono
inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,».
2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso
il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;
b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza
del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e
promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione
del codice ATECO. »;
c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
« 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento
delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere
rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie
delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative
incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di
interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni
imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ».
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva
a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo
diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari
o inferiore a 30 tonnellate.»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al
comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove e'
ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle
dichiarazioni di produzione.».
4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle
seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a
tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e
il settore del latte ovi-caprino.».
5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
« 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza
e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare,
la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150,
nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e'
prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Sistema di anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune).
1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta'
finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse
condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie
fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di
ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura
pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti
diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui
al presente articolo si intendono concessi ai sensi del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
disposizioni attuative.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei
beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo
si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale
vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito
della PAC.
4-bis. Per l'anno 2020, in alternativa all'ordinario
procedimento, l'anticipazione di cui al presente articolo
e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del
rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che
conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e
che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i
termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e
nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il
regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013. La presentazione della richiesta
dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere
sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione
dell'anticipazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della
pesca
1. In relazione all'aggravamento della situazione di
crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo
10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al
presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per
cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019
agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino
a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente
normativa europea e nazionale, una domanda unica per la
campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli
a valere sulla campagna 2020 e successive sino a
compensazione dell'anticipazione".
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al
comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23,
della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma
7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa informativa alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono
adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, per l'anno
2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e
contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle
amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al
comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,
n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID- 19,
integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo
92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti
dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata
del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, e'
istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro
per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi
passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale
circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la
copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli
ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese,
nonche' per la sospensione dell'attivita' economica delle
imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione del Fondo, in deroga
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore
agricolo, in relazione al riconoscimento formale
dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi
del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di
acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie
riferite al COVID- 19 ne' indicate in accordi di fornitura
per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti
agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis
costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i
contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti
agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e alle imprese agricole";
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e delle imprese agricole".
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e
stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e
semplici, non richiedenti specifici requisiti
professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo
decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del
datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita
medica preventiva, da effettuare da parte del medico
competente ovvero del Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha
validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di
prestare la propria attivita' anche presso altre imprese
agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi,
senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica
di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita
certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad acquisire
copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici del settore agricolo e della cooperazione di
livello nazionale o territoriale possono adottare
iniziative, anche utilizzando lo strumento della
convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli
obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al
sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le
aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica
preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con
medici competenti in caso di esposizione a rischi
specifici. In presenza di una convenzione, il medico
competente incaricato di effettuare la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e'
tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in
relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro
convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da
2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo
le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o
statali".
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a
denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande
spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo,
attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti,
dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi
registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di
cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni,
differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere
riportate nei registri, nonche' le modalita' di
registrazione della costituzione e dell'estinzione del
pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i
quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
predetti registri.
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma
2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di
cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono
sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette
imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1°
aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31
luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate
alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del
virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a
favore delle aste telematiche, della logistica della
vendita diretta del prodotto ittico alla grande
distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio
delle comunita' urbane in virtu' della chiusura delle aste
per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese
di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati
momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per
l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19
ed al fine di garantire la piu' ampia operativita' delle
filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le
province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti
derivanti da processi di trattamento e trasformazione del
latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi,
alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In
attuazione del presente comma, le regioni e le province
autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi
i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle
specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta
straordinaria all'autorita' sanitaria competente che,
effettuatele necessarie verifiche documentali, procede
all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva
l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per
la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del COVID- 19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui
all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico
delle acque reflue addizionate con siero, scotta,
latticello e acque di processo delle paste filate, nonche'
l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga
all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo
agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero
puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di assicurare la continuita'
dell'attivita' di controllo e di certificazione dei
prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione
geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n.
251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i
certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base
di una valutazione del rischio da parte dei predetti
Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza
delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
alle visite in azienda laddove siano state raccolte
informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari
delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da
svolgere a seguito della cessazione delle predette misure
urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le
seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per
lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e'
prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19,
sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni
interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle
condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale degli operatori della pesca, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
per la riprogrammazione delle risorse previste dal
programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il
massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte
dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG);
3-decies. Considerata la particolare situazione di
emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente
sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate
alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto
nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce
una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini
dell'attribuzione del codice ATECO.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e
produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito
danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso
zero, della durata non superiore a quindici anni,
finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle
stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita'
speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale
delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri
finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito destinati a
soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle
strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze
economiche e finanziarie delle imprese agricole ed
assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di
ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le
operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e
da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono
presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle
entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica possono inviare per via telematica
ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
o del mandato all'incarico sottoscritta e della
documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identita'. In alternativa e' consentita la
presentazione in via telematica di deleghe, mandati,
dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la
regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della
documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite
anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche
locali, alle universita' e agli istituti di istruzione
universitaria pubblici e ad altri enti erogatori
convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della
filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di
abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in
corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque
almeno fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti
dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la
sicurezza alimentare e il benessere animale, gli
investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono
concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2016.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 Schedario viticolo e inventario del potenziale
produttivo
1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo
contenente informazioni aggiornate sul potenziale
produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n.
1308/2013.
2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva da
vino deve essere iscritta nello schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º
marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta
alla Commissione europea un inventario aggiornato del
potenziale produttivo.
4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni
secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del
SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e'
attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare
vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici
delle unita' vitate, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario
viticolo, validati dalle regioni, non possono essere
oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di
errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai
disciplinari di produzione, individuano la modalita' di
attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria.
6. Le regioni rendono disponibili i dati dello
schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonche' ai
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41
in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' gestito nell'ambito dei
servizi del SIAN.
8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e
gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni,
adeguano le procedure di gestione e controllo, nonche'
quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo
nell'ambito del GIS, affinche' i dati relativi alle
superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche
allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e
non espressamente richieste dal produttore, pur senza
effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo
notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per
la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del
corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle
uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.
9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva
dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le
relative DO e IG e le procedure informatiche per la
gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo
semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto,
nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario
anche ai fini della rivendicazione produttiva.
10. La resa massima di uva per ettaro delle unita'
vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle
rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o
inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021
o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a
ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario
viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a
DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.
10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro
fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi
cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di
produzione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di
concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di trenta
giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino,
ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti
lattierocaseari a base di latte importati da Paesi
dell'Unione europea e da Paesi terzi
1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio
delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul
territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo,
come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto
stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di
esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile
2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare
mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi
di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia
grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i
quantitativi di latte di qualunque specie acquistati
direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da
altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione
europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti
lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi
dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del
Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano
trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun
prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale
diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori.
2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca
dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati
relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di
latte registrato.
3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti,
rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore
del latte ovi-caprino.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione
di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese
successivo a quello al quale la registrazione si riferisce,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non
supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del
50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione
mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino
superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si
applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere
l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano,
per un periodo da sette a trenta giorni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti
locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
rispettive competenze, esercitano i controlli per
l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»