Art. 224 bis 
 
       Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  livello  crescente  di   qualita'
alimentare e di sostenibilita' economica, sociale  e  ambientale  dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le  condizioni
di benessere e  di  salute  degli  animali  e  ridurre  le  emissioni
nell'ambiente, e' istituito il «Sistema di qualita' nazionale per  il
benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e
di benessere  animale  superiori  a  quelli  delle  pertinenti  norme
europee e  nazionali,  in  conformita'  a  regole  tecniche  relative
all'intero sistema di gestione  del  processo  di  allevamento  degli
animali destinati alla produzione alimentare,  compresa  la  gestione
delle emissioni  nell'ambiente,  distinte  per  specie,  orientamento
produttivo  e  metodo  di  allevamento.  L'adesione  al  Sistema   e'
volontaria e vi accedono tutti gli  operatori  che  si  impegnano  ad
applicare la relativa  disciplina  e  si  sottopongono  ai  controlli
previsti. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute,  secondo
le  rispettive  competenze,  adottati  previa  intesa  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno  distintivo  con  cui  identificare  i  prodotti
conformi, le procedure  di  armonizzazione  e  di  coordinamento  dei
sistemi di certificazione e di  qualita'  autorizzati  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita' di  utilizzo  dei  dati  disponibili  nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche'  di  tutte  le  ulteriori  informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di  dati,  comprese  le
modalita' di alimentazione e integrazione dei  sistemi  in  cui  sono
registrati  i  risultati   dei   controlli   ufficiali,   inclusi   i
campionamenti e gli esiti di analisi,  prove  e  diagnosi  effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei  sistemi  alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e' istituito  e  regolamentato
un organismo tecnico-scientifico,  con  il  compito  di  definire  il
regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il  ricorso  a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita'  al
regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti  dell'Ente
unico nazionale per  l'accreditamento.  Ai  componenti  del  predetto
organismo  tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.
All'attuazione  del  presente  comma  le  amministrazioni   pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio  2008  che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE) n. 339/93  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea del 13 agosto 2008, n. 218.