Art. 224 bis
Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale
1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita'
alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell'ambiente, e' istituito il «Sistema di qualita' nazionale per il
benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative
all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e'
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al
regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente
unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 13 agosto 2008, n. 218.