Art. 225
Consorzi di bonifica ed enti irrigui
1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa
depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono
erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza
dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione
dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al
comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei
contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione delle economie realizzate su interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche
con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere
infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e
6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono
destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la
conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 62 citato decreto- legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 135.