Art. 225 
 
                Consorzi di bonifica ed enti irrigui 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione  di  crisi  di  liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica
disposta dall'articolo 62 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,
aggravata dalla difficolta'  di  riscossione  del  contributo  dovuto
dalle aziende agricole per  il  servizio  di  irrigazione,  la  Cassa
depositi e prestiti o altri  istituti  finanziari  abilitati  possono
erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei  compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilita'  di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. 
  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo  complessivo  di  500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. 
  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza
dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per  la  rimodulazione
dell'importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi
complessivamente richiesti superino  la  disponibilita'  indicata  al
comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
  6-bis.  In  considerazione  della  sospensione  del  pagamento  dei
contributi dovuti per il servizio  di  bonifica  idraulica,  disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,  e  della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione  straordinaria  per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio  idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione   delle   economie    realizzate    su    interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno  2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  anche
con fondi provenienti da  gestioni  straordinarie  in  tale  settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero. 
  6-ter.  L'utilizzo  delle  economie  di  cui  al  comma  6-bis   e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica  e  degli  enti  irrigui  in  conseguenza  della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi  gli  interessi  attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione  delle  opere
infrastrutturali irrigue. 
  6-quater. I consorzi di bonifica e  gli  enti  irrigui  interessati
comunicano  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis  e
6-ter, i fabbisogni  manutentivi  della  rete  idrica  cui  intendono
destinare le risorse,  il  cronoprogramma  della  spesa  e,  dopo  la
conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 62 citato  decreto-  legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 135.