Art. 226 Fondo emergenza alimentare 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Riferimenti normativi La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 58 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: «Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Omissis.» - Il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 marzo 2014, n. 72.