Art. 226
Fondo emergenza alimentare
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di 250 milioni
di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle
derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del
virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui
all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui
concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020,
istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di
cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Riferimenti normativi
La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 58 del
citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
Omissis.»
- Il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al
Fondo di aiuti europei agli indigenti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 marzo 2014,
n. 72.