Art. 222
(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito un fondo, denominato "Fondo
emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di
500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di
interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della
pesca e dell'acquacoltura.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti
anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.