Art. 225 
 
                     Mutui consorzi di bonifica 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazioni  di  crisi  di  liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
aggravata dalla difficolta'  di  riscossione  del  contributo  dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi
e prestiti o altri istituti  finanziari  abilitati,  possono  erogare
mutui  ai  consorzi  di  bonifica  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilita'  di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. 
  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo  complessivo  di  500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. 
  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza
dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 
  5.  Con  decreto  del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto  con  il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  la  modalita'  di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per  la  rimodulazione
dell'importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi
complessivamente richiesti superino  la  disponibilita'  indicata  al
comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.