Art. 102 Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-bis) 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale responsabilita' non puo' essere delegata e comprende la responsabilita' per le attivita' degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. 2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a: a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Cio' comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondita'; b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare; c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze; d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonche' risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi. 3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c) devono: a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, ed essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita'; b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unita'; c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna; d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.