Art. 102 
 
Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
                        230, articolo 58-bis) 
 
  1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso  delle
capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa  vigente,
con particolare riguardo  alla  sicurezza  nucleare,  e  allo  stesso
compete la responsabilita' primaria per la sicurezza  degli  impianti
nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi. Tale responsabilita' non puo' essere delegata  e
comprende la responsabilita' per le attivita' degli appaltatori e dei
subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere  sulla  sicurezza
nucleare di un impianto nucleare. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a: 
    a) valutare e verificare  periodicamente,  nonche'  a  migliorare
costantemente, nella misura ragionevolmente possibile,  la  sicurezza
dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione  dei  rifiuti
radioattivi e  del  combustibile  esaurito,  in  modo  sistematico  e
verificabile.  Cio'  comprende  la  verifica  che  sono  stati  presi
provvedimenti  ai  fini   della   prevenzione   degli   incidenti   e
dell'attenuazione  delle  loro  conseguenze,  compresa  la   verifica
dell'applicazione della difesa in profondita'; 
    b) istituire e attuare sistemi di gestione che  attribuiscono  la
dovuta priorita' alla sicurezza nucleare; 
    c) stabilire procedure e misure di emergenza sul  sito  adeguate,
comprese  indicazioni  per  la  gestione  degli  incidenti  gravi   o
provvedimenti equivalenti,  ai  fini  di  un'efficace  risposta  agli
incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze; 
    d) prevedere e mantenere adeguate  risorse  finanziarie,  nonche'
risorse  umane  in  possesso  delle  qualifiche  e  delle  competenze
adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla
sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre,  che
gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e  le  cui
attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle
qualifiche  e  delle  competenze  adeguate  per  adempiere  ai   loro
obblighi. 
  3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c) devono: 
    a) essere coerenti con  le  altre  procedure  operative,  con  la
pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I,  ed  essere
oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita'; 
    b)  riguardare  incidenti  e  incidenti  gravi,  che   potrebbero
verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che  coinvolgono
o colpiscono contemporaneamente diverse unita'; 
    c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna; 
    d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente  tenendo  conto
delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.