Art. 104 
 
Trasparenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo  58-
                               quater) 
 
  1. L'ISIN pone in atto  tutte  le  misure  possibili  affinche'  le
informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare
e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,
siano  rese  accessibili  ai  lavoratori  e  al  pubblico,  prestando
particolare attenzione alle autorita' locali, alla popolazione  e  ai
soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare. 
  2. L'ISIN pubblica sul proprio sito web istituzionale  i  risultati
dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori  di
sua competenza. 
  3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai  lavoratori  e  alla
popolazione  informazioni  in  merito  allo  stato  della   sicurezza
nucleare, con riferimento alle normali condizioni  di  esercizio  dei
propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, alla regione e all'Agenzia regionale per la  protezione
ambientale  competenti,  che  ne  informano  l'ISIN,   i   dati,   le
informazioni e i documenti di interesse ai fini  della  tutela  della
popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,  compresi  i
dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo  97.  Il  titolare
dell'autorizzazione informa l'ISIN di quanto richiesto e trasmesso. 
  5. Le  informazioni  sono  rese  accessibili  ai  lavoratori  e  al
pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 195. Sono fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  42,
della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  6. Fatte salve le competenze del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  l'ISIN  puo'  concludere  accordi
bilaterali con le autorita' di regolamentazione competenti  di  altri
Stati  membri  per  regolare  le  attivita'  di  cooperazione   sulla
sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso,  tra  l'altro,
lo scambio e, se del caso,  la  condivisione  di  informazioni.  Tali
accordi sono preventivamente comunicati  al  Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, al Ministero dell'interno  e  al  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 104: 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,
          recante attuazione della direttiva  2003/4/CE  sull'accesso
          del pubblico  all'informazione  ambientale,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il testo dell'articolo 42 della legge 3 agosto  2007,
          n. 124, recante "Sistema di informazione per  la  sicurezza
          della  Repubblica  e   nuova   disciplina   del   segreto",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187,
          cosi' recita: 
              «Art.  42  (Classifiche  di  segretezza).   -   1.   Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose ai soli soggetti che abbiano necessita'  di  accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 
              1-bis. Per la trattazione di informazioni  classificate
          segretissimo,  segreto  e  riservatissimo   e'   necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 
              2. La classifica  di  segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
              3.  Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
              4. Chi appone la classifica  di  segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
          rispetto  delle  norme  in  materia   di   classifiche   di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
              8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini  l'esibizione
          di documenti classificati per i quali non  sia  opposto  il
          segreto di Stato, gli atti  sono  consegnati  all'autorita'
          giudiziaria richiedente, che ne cura la  conservazione  con
          modalita' che ne tutelino la  riservatezza,  garantendo  il
          diritto delle parti nel procedimento  a  prenderne  visione
          senza estrarne copia. 
              9. Chiunque illegittimamente  distrugge  documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.».