Art. 105 
 
Relazioni e revisioni tra pari. (decreto legislativo 17  marzo  1995,
                   n. 230, articolo 58-quinquies) 
 
  1. Entro il 22 luglio 2020 e, successivamente, ogni tre anni, sulla
base dei  dati  atti  a  descrivere  lo  stato  di  attuazione  della
direttiva   2009/71/Euratom,   come   modificata   dalla    direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni  prima  del
predetto  termine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea. 
  2. In qualunque circostanza  sia  ritenuto  opportuno,  e  comunque
almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo  economico  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
consultano l'ISIN  per  una  valutazione  della  legislazione,  della
regolamentazione  e  del  quadro  organizzativo  nazionale   vigenti,
tenendo  conto  dell'esperienza  operativa  e  degli  sviluppi  della
tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare. 
  3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2,  l'ISIN  richiede
un esame internazionale inter pares,  al  fine  di  concorrere  a  un
continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'ISIN trasmette  le
risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico  e  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
  4. Entro il 23 agosto 2021 e, successivamente, ogni tre anni, sulla
base dei dati forniti dall'ISIN, almeno  sessanta  giorni  prima  del
termine  utile,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare  e  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico
trasmettono alla Commissione europea  una  relazione  sull'attuazione
della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli  di  riesame
previsti dalla Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997, ratificata con legge 16 dicembre 2005, n.
282. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentito  l'ISIN,
organizzano  ogni  dieci  anni  valutazioni  del  quadro   nazionale,
dell'attivita' dell'ISIN, del Programma nazionale di cui all'articolo
7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 e richiedono su  tali  temi
una verifica inter pares internazionale, al  fine  di  garantire  che
siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella  gestione  sicura
del combustibile esaurito e  dei  rifiuti  radioattivi.  I  risultati
delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e
agli altri Stati membri e sono resi accessibili al  pubblico  qualora
non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza. 
  6. In aggiunta a quanto  previsto  al  comma  3,  l'ISIN,  su  base
coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione  europea,  provvede
a: 
    a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno  specifico
tema  correlato  alla  sicurezza  nucleare  dei  pertinenti  impianti
nucleari presenti nel territorio; 
    b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione  europea,  e
la Commissione europea in qualita' di osservatore,  a  effettuare  un
esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a); 
    c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare appropriate misure  per  dar
seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares; 
    d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo  di
esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili; 
    e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati  membri,  nonche'
alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale. 
  7. Le attivita' di cui al comma 6, avviate nel 2017, e i successivi
esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni. 
  8. In caso di incidente all'origine di  situazioni  che  richiedono
misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della
popolazione, l'esame inter pares di cui al  comma  6  e'  organizzato
senza indebito ritardo. 
 
          Note all'art. 105: 
              - La direttiva  2009/71/Euratomdel  Consiglio,  del  25
          giugno 2009, che istituisce un quadro  comunitario  per  la
          sicurezza nucleare degli impianti nucleari,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. L 172/18 del 2 luglio 2009. 
              - La direttiva 2014//87/Euratom, del  Consiglio  dell'8
          luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari, e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  L
          219/42 del 25 luglio 2014. 
              - La direttiva 2011/70/EURATOM  del  Consiglio  del  19
          luglio 2011, che istituisce un quadro  comunitario  per  la
          gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare
          esaurito e dei rifiuti  radioattivi,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. L 199/48 del 2 agosto 2011. 
              - La legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante  "Ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  congiunta  in  materia  di
          sicurezza della gestione del combustibile  esaurito  e  dei
          rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5  settembre  1997",
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio  2006,
          n. 5, S.O. 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo n. 45 del 2014, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Programma  nazionale).  -  1.  Entro  il  31
          dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
          e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza
          unificata e l'autorita' di regolamentazione competente,  e'
          definito  il  programma  nazionale  per  la  gestione   del
          combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma
          nazionale»), comprendente  tutti  i  tipi  di  combustibile
          esaurito   e   di   rifiuti   radioattivi   soggetti   alla
          giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione  del
          combustibile esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi,  dalla
          generazione allo smaltimento.  I  contenuti  del  Programma
          nazionale  sono  stabiliti  nell'articolo  8  del  presente
          decreto. 
              2.  Il   Programma   nazionale   e'   sottoposto   alla
          valutazione per l'eventuale aggiornamento dello  stesso  da
          parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentita l'autorita' di  regolamentazione  competente,
          ogni 3 anni, tenendo  conto  dei  progressi  scientifici  e
          tecnici, nonche'  delle  raccomandazioni,  buone  prassi  e
          insegnamenti   tratti   dalle   verifiche    inter    pares
          internazionali. A  seguito  di  tale  valutazione,  ove  ne
          ricorrano  le  condizioni,  il   Programma   nazionale   e'
          aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al
          comma 1. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita   l'autorita'   di   regolamentazione   competente,
          trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale
          entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro  il
          termine del 23  agosto  2015  e  informano  la  Commissione
          stessa di ogni successiva modifica. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico assicurano le necessarie occasioni  di  effettiva
          partecipazione  da   parte   del   pubblico   ai   processi
          decisionali  concernenti  la  gestione   del   combustibile
          nucleare esaurito e dei  rifiuti  radioattivi  mediante  la
          pubblicazione  sui  propri  siti  web  istituzionali  dello
          schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il
          pubblico  possa  esprimere  le  proprie   osservazioni   al
          riguardo e che delle  stesse  si  tenga  debitamente  conto
          nella redazione del testo finale del Programma nazionale.».