Art. 64 
 
Semplificazione  delle  procedure  di  valutazione  dei  progetti  di
  ricerca ed ulteriori misure attuative  del  PNRR  nel  campo  della
  ricerca 
 
  1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le  parole
«tramite appositi comitati,» e «, tenendo conto  in  particolare  dei
principi della tecnica di valutazione tra pari» sono soppresse. 
  2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 21  -  ( ((Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della
ricerca ))). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della  ricerca  e
assicurare il buon funzionamento delle procedure di  valutazione,  e'
istituito il Comitato nazionale  per  la  valutazione  della  ricerca
(CNVR).  Il  CNVR  e'  composto  da  quindici  studiosi,  italiani  o
stranieri,  di  elevata  qualificazione  scientifica  internazionale,
appartenenti a una pluralita'  di  aree  disciplinari,  nominati  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, ((tra i  quali
tre componenti sono scelti  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  altri  dodici  sono  designati,  due  ciascuno  e  nel
rispetto  del  principio  della  parita'  di  genere,  dal  Consiglio
universitario  nazionale,  dalla   Conferenza   dei   rettori   delle
universita'  italiane,  dalla  Consulta  dei  presidenti  degli  enti
pubblici di ricerca, dall'European Research Council e  dall'Accademia
nazionale  dei  lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla  European   Science
Foundation  e  dal  Consiglio  nazionale  dei   ricercatori   e   dei
tecnologi.)) Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno  dieci
componenti. 
    2. Il CNVR, in particolare: 
      a) indica i criteri generali per le attivita'  di  selezione  e
valutazione dei  progetti  di  ricerca,  nel  rispetto  dei  principi
indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui  all'articolo  20,   tenendo   in   massima   considerazione   le
raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali  ((di  cui
l'Italia e' parte)); 
      b)  nomina  i  componenti  dei  comitati  di  valutazione,  ove
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui all'articolo 20; 
      c) provvede allo svolgimento, anche parziale,  delle  procedure
di selezione dei progetti o  programmi  di  ricerca  di  altri  enti,
pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; 
      d) definisce i criteri per la individuazione e  l'aggiornamento
di  liste  di  esperti  tecnico-scientifici   e   professionali   per
l'affidamento di incarichi  di  valutazione  tecnico-scientifica  dei
progetti   di   ricerca,   istituite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
      e) predispone rapporti specifici sull'attivita'  svolta  e  una
relazione annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca,  che
trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 
    3. Il CNVR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del  mandato.
L'incarico di componente del CNVR  e'  di  durata  quinquennale,  non
rinnovabile. In caso di  cessazione  di  un  componente  prima  della
scadenza del proprio mandato, il componente  che  viene  nominato  in
sostituzione resta in carica per la durata residua  del  mandato.  Il
compenso dei componenti del Comitato  e'  stabilito  nel  decreto  di
nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
    4. Nell'esercizio delle sue funzioni  il  CNVR  si  avvale  delle
risorse   umane,   strumentali   e    finanziarie    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca.». 
  3. In sede di prima applicazione,  il  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  della  ricerca  di  cui  al  comma  2  e'  composto  dai
componenti del Comitato nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca  in
carica alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  ed  e'
integrato nella sua piena composizione dal Ministro  dell'universita'
e della ricerca nel rispetto del principio della parita'  di  genere.
Sono fatti salvi gli atti  inerenti  alle  procedure  valutative  del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale
dei  garanti  della  ricerca»  devono  intendersi  riferite,  ovunque
ricorrano, al «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca». 
  4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca»  sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato  nazionale  per  la  valutazione
della ricerca». 
  5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera b) ((e' abrogata)). 
  6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di  selezione  e
valutazione  dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca   connessi
all'attuazione  del  PNRR,  il  Fondo  per  la   valutazione   e   la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e'  incrementato  di  5
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro  ((annui))  a
decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni
di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere  l'attivita'  di
valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali,  anche
in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma  551,  della  legge  n.  178  del  2020,
nonche'  alla  stipula  di  accordi  o  convenzioni   con   enti   ed
istituzioni, anche  esteri,  di  riconosciuto  prestigio  nell'ambito
della valutazione  della  ricerca,  in  ordine  allo  svolgimento  di
attivita' di supporto specialistico  e  di  analisi,  di  valutazione
economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e  controllo
sugli  interventi  nel  settore  della   ricerca,   con   particolare
riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 20 milioni di euro ((annui))  a  decorrere  dall'anno
2022    si     provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai
compiti  dell'Agenzia  Nazionale  della   ricerca   in   materia   di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. 
  ((6-bis. Anche al  fine  di  supportare  l'attivita'  del  Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca  di  cui  all'articolo  21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della  dotazione
organica e  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le  procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
938, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sessantanove  unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III,  posizione  F1,  del  comparto
Funzioni centrali,  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui  al  quarto  periodo
dell'articolo 1,  comma  939,  della  legge  n.  178  del  2020.  Per
l'espletamento delle  procedure  concorsuali  previste  dal  presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli
oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  euro
100.000 per  l'anno  2021  e  a  euro  2.760.845  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di  cui
al  presente  decreto,  la  dotazione  complessiva  del   contingente
previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,
e' incrementata, nei limiti della dotazione  organica  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di  cui  al
primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al  citato  articolo
9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito  un  posto
di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle  dirette
dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili  per
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno  2021  e
di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al  2027.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61
euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e  messa  a
regime  dei  sistemi  e  delle  nuove  funzionalita'  strumentali  di
gestione  amministrativa  e  contabile  finalizzate  a  rendere  piu'
efficiente ed efficace l'azione amministrativa e  per  potenziare  le
attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure  di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e  di  supportare
gli  enti  locali  nell'attuazione  degli  interventi   di   edilizia
scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  assumere,
nel  biennio   2021-2022,   in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali,  un  contingente  di  alta  professionalita'   pari   a
cinquanta unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
F3. Per il reclutamento del suddetto  contingente  di  personale,  il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza  il  previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure
concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della  lingua  inglese,  anche  di  dottorato  di  ricerca
pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi  di  selezione
stabiliscono i titoli da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,  lo
svolgimento  di  un  esame  orale  da  parte  del  candidato,   anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua  inglese  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  «Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi
e  secondo  le  modalita'  indicate  dall'amministrazione  anche  con
l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali,  nel  rispetto  dei
principi  inerenti  allo  svolgimento  in  modalita'   decentrata   e
telematica delle procedure concorsuali, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita' e  le  modalita'  di  composizione  delle  commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste
dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro
100.000. 
  6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma   6-quater   e'
autorizzata la spesa di euro  100.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero
dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero,
apportando modifiche  ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e
prevedendo l'istituzione di tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica  dei  dirigenti  di
prima fascia e' corrispondentemente  incrementata.  Per  le  medesime
finalita'  la  dotazione  finanziaria  per  gli  uffici  di   diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021  e  di
800.000  euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2022.   Ai   fini
dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200
annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385,  lettera
h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della  Fondazione
«I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei  Lincei  e'
prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  7. Al fine di realizzare  interventi  di  investimento  finalizzati
alla rigenerazione delle periferie  urbane  disagiate  attraverso  la
realizzazione di nuove sedi delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela  di  strutture  di
particolare  rilievo  storico  ed   architettonico   delle   medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  l'anno
2021 da assegnare alle istituzioni dell'((alta formazione)) artistica
musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi  di
cui al presente comma. 
  ((7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7)), pari a 12  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede: 
  ((a) quanto a 8 milioni)) di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  ((131,
della  legge))  30  dicembre  2004,   n.   311,   come   rifinanziata
dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  ((b) quanto a 4 milioni)) di euro mediante  utilizzo  delle  somme,
conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma ((131,
della  legge))  30  dicembre  2004,   n.   311,   come   rifinanziata
dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2,
la parola «50» e' sostituita dalla seguente «75». 
  9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri  sono  a
carico delle risorse previste per l'attuazione di  progetti  compresi
nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR  da
parte del Consiglio dell'Unione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  20  e  21  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). -  1.
          I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di
          tipo strategico finanziati  a  carico  del  Fondo  per  gli
          investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui
          all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  sono  assoggettati  a  valutazione,  secondo  criteri
          stabiliti  con   decreto   ministeriale   di   natura   non
          regolamentare. Una percentuale di almeno il dieci per cento
          del Fondo e' destinata ad interventi in favore  di  giovani
          ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le  attivita'  del
          presente  comma  sono  svolte  a   valere   sulle   risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.». 
                «Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione della
          ricerca). - 1. Al fine  di  promuovere  la  qualita'  della
          ricerca e assicurare il buon funzionamento delle  procedure
          di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale  per  la
          valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR  e'  composto  da
          quindici  studiosi,  italiani  o  stranieri,   di   elevata
          qualificazione scientifica internazionale,  appartenenti  a
          una pluralita' di aree disciplinari, nominati  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i  quali
          tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita'  e
          della ricerca  e  gli  altri  dodici  sono  designati,  due
          ciascuno e nel rispetto  del  principio  della  parita'  di
          genere,  dal  Consiglio  universitario   nazionale,   dalla
          Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane,  dalla
          Consulta dei presidenti degli  enti  pubblici  di  ricerca,
          dall'European Research Council e  dall'Accademia  nazionale
          dei  lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla   European   Science
          Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e  dei
          tecnologi.  Il  Comitato  e'  regolarmente  costituito  con
          almeno dieci componenti. 
                2. Il CNVR, in particolare: 
                  a) indica i criteri generali per  le  attivita'  di
          selezione  e  valutazione  dei  progetti  di  ricerca,  nel
          rispetto dei principi indicati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca di  cui  all'articolo  20,
          tenendo  in  massima  considerazione   le   raccomandazioni
          approvate da organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte; 
                  b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
          ove previsti dal decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca di cui all'articolo 20; 
                  c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
          procedure di selezione dei progetti o programmi di  ricerca
          di  altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
          convenzione con essi; 
                  d) definisce i  criteri  per  la  individuazione  e
          l'aggiornamento di liste di esperti  tecnico-scientifici  e
          professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
          tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
                  e)  predispone  rapporti  specifici  sull'attivita'
          svolta e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura  la
          pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti   e   delle
          relazioni del CNVR. 
                3.  Il  CNVR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata  del  mandato.  L'incarico  di
          componente  del  CNVR  e'  di  durata   quinquennale,   non
          rinnovabile. In caso di cessazione di un  componente  prima
          della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua  del  mandato.  Il  compenso  dei  componenti   del
          Comitato e' stabilito nel decreto  di  nomina,  nel  limite
          previsto  dall'articolo  1,  comma  551,  della  legge   30
          dicembre 2020, n. 178. 
                4. Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  il  CNVR  si
          avvale delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.».  
              - Si riporta il testo dei commi 550,  551,  938  e  939
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),
          come modificato dalla presente legge: 
              «(omissis). 
                550. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
          puo'   avvalersi,   con   modalita'    definite    mediante
          convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa  Spa-Invitalia  per  i
          servizi  di  supporto  specialistico  e  le  attivita'   di
          analisi, di valutazione economica e finanziaria nonche' per
          la verifica, il monitoraggio e il controllo  connessi  agli
          interventi  nel  settore  della  ricerca,  con  particolare
          riferimento alla programmazione  strategica  del  Programma
          nazionale per la ricerca  e  dei  progetti  finanziati  con
          risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite  il  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione. Per le finalita' di  cui  al
          presente comma e' istituito, nello stato di previsione  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la
          valutazione e la valorizzazione dei  progetti  di  ricerca,
          con una dotazione di 10 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
                551. Al fine di  semplificare  lo  svolgimento  delle
          attivita' di selezione e di valutazione dei programmi e dei
          progetti di ricerca nonche' di valutazione  dell'attuazione
          e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'universita'
          e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici  e
          professionali, individuati singolarmente od organizzati  in
          comitati o in commissioni,  per  le  attivita'  di  analisi
          tecnico-scientifiche,             finanziarie             e
          amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita'  di
          verifica, monitoraggio e  controllo.  Gli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre
          2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7
          per cento, delle risorse  destinate  al  finanziamento  dei
          programmi e dei progetti di ricerca.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  si  applicano  anche  alle  spese  per  il
          funzionamento e per i compensi relativi alle  procedure  di
          selezione e di valutazione  dei  progetti  di  ricerca  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  Sono
          soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: 
                  a) l'articolo 5,  comma  2,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
                  b) l'articolo 32,  comma  3,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35; 
                  c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30  dicembre
          2010, n. 240. 
              (omissis). 
                938. Le procedure concorsuali di  cui  al  comma  937
          sono  rivolte  a  soggetti  in  possesso   di   qualificata
          professionalita' nelle discipline scientifiche,  economiche
          e giuridiche.  Per  la  partecipazione  sono  richiesti  la
          laurea magistrale o specialistica nonche' uno dei  seguenti
          titoli:  dottorato  di  ricerca;  master  universitario  di
          secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post
          universitaria.  Le  procedure,   da   svolgere   in   forma
          telematica  e  decentrata,  anche  in   deroga   al   comma
          3-quinquies dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, nonche'  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e anche con  l'avvalimento  delle  universita'  e  del
          consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, si articolano  nelle
          seguenti fasi: 
                  a) valutazione dei titoli; 
                  b) prova orale; 
                  c) attivita' di lavoro e formazione; 
                  d) prova scritta. 
                
                939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera
          a)  del  comma  938  sono  valorizzati   il   possesso   di
          abilitazioni professionali e lo  svolgimento  di  attivita'
          lavorativa nei  settori  attinenti  ai  profili  ricercati.
          Nella prova orale di cui alla lettera b) del  citato  comma
          938 e'  valorizzato  il  possesso  di  adeguate  conoscenze
          informatiche e digitali nonche' di  un'adeguata  conoscenza
          di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione
          delle fasi di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma
          938, sulla base dei  punteggi  conseguiti  e'  formata  una
          graduatoria provvisoria, alla quale  si  applica  il  primo
          periodo  del  comma  5-ter  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  i  candidati  che
          risultano utilmente  collocati  sono  assunti,  nel  limite
          massimo di 56 unita', nell'Area  III,  posizione  economica
          F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro
          subordinato a tempo determinato della durata di  centoventi
          giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di  lavoro
          e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la
          data di conclusione  del  contratto,  si  svolge  la  prova
          scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che  consiste
          nella  soluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,   con
          predeterminazione dei  relativi  punteggi.  La  graduatoria
          definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in
          ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui  rispettive
          proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando. 
              (omissis).». 
               -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   240   e   242
          dell'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),
          come modificato dalla presente legge: 
              «(omissis). 
                240. Al fine  di  potenziare  la  ricerca  svolta  da
          universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
          e' autorizzata la spesa di 25 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  300
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  da
          iscrivere su apposito fondo dello stato di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, di cui 0,3 milioni di  euro  nell'anno  2020  e  4
          milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021  per  il
          funzionamento e per il personale  dell'agenzia  di  cui  al
          comma 241. 
              (omissis). 
                242. L'ANR, in particolare: 
                  a) promuove  e  finanzia  progetti  di  ricerca  da
          realizzare in  Italia  ad  opera  di  soggetti  pubblici  e
          privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo
          sostenibile e l'inclusione sociale,  fortemente  integrati,
          innovativi e capaci di  aggregare  iniziative  promosse  in
          contesti  di  svantaggio   economico-sociale,   selezionati
          secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche
          internazionali; 
                  b) (abrogata); 
                  c) definisce  un  piano  di  semplificazione  delle
          procedure amministrative e contabili relative  ai  progetti
          di  ricerca  per  l'adozione  delle  misure  legislative  e
          amministrative di attuazione. 
              (omissis).». 
               - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
          settembre   2020,   n.   165    (Regolamento    concernente
          l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
          Ministro dell'universita' e della ricerca); 
                «Art.  9   (Personale   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          Uffici   di    diretta    collaborazione    e'    stabilito
          complessivamente in sessanta unita'. Entro tale  limite  il
          Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti
          da  inserire  nel   decreto   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione,   scegliendoli   prioritariamente   tra   i
          dipendenti del Ministero ovvero  di  altre  amministrazioni
          pubbliche. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   5   marzo   2020,   n.   12
          (Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca); 
                «Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione  e
          del  Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca).   -
          (omissis). 
                3.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per  l'anno  2020  e
          2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei  quali
          327.500 euro  per  l'anno  2020  e  393.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021 per il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca. Per  le  medesime  finalita'  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020  e  di
          euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».  
              - Si riporta il testo del  comma  385  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di  stabilita'
          2016); 
              «(omissis). 
                385. A favore degli italiani nel mondo sono  disposti
          i seguenti interventi: 
                  a) per un ammontare pari a 150.000 euro per  l'anno
          2016, per il funzionamento  del  Consiglio  generale  degli
          italiani all'estero; 
                  b) per un ammontare pari a 100.000 euro per  l'anno
          2016, per il  funzionamento  dei  Comitati  degli  italiani
          all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti; 
                  c) per un  ammontare  pari  a  3.400.000  euro  per
          l'anno 2016  per  la  promozione  della  lingua  e  cultura
          italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di
          corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 
                  d) per un ammontare pari a 500.000 euro per  l'anno
          2016, per l'incremento della  dotazione  finanziaria  degli
          istituti italiani di cultura di cui alla legge 22  dicembre
          1990, n. 401; 
                  e) per un ammontare pari a 650.000 euro per  l'anno
          2016, ad integrazione della  dotazione  finanziaria  per  i
          contributi  diretti  in  favore   della   stampa   italiana
          all'estero di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  18
          maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 luglio 2012, n. 103; 
                  f) per un ammontare pari a 100.000 euro per  l'anno
          2016, in favore delle agenzie specializzate per  i  servizi
          stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 
                  g) per un ammontare pari a 150.000 euro per  l'anno
          2016,  per  promuovere  l'attrattivita'  delle  universita'
          attraverso la  diffusione  dei  corsi  di  lingua  italiana
          online  e  avviare  campagne   informative   di   carattere
          didattico,  amministrativo   e   logistico   per   favorire
          l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; 
                  h)  per  un  ammontare  pari  a  100.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018  in  favore  della
          societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
          sue  iniziative  di  promozione  del  patrimonio  culturale
          italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in  favore  della
          Fondazione «I Lincei  per  la  scuola»  presso  l'Accademia
          nazionale dei Lincei; 
                  i) per un ammontare pari a 1 milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi  alle
          scuole italiane non statali paritarie all'estero. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo del  comma  131  dell'articolo  1
          della legge 20 dicembre 2004, n.  311,  (legge  finanziaria
          2005); 
              «(omissis) 
                131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e
          per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
          di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di  cui
          all'articolo 1 della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  e'
          autorizzata a decorrere  dall'anno  2005  la  spesa  di  10
          milioni di euro. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  14  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 
              «(omissis). 
                14.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  435  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
          milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni  di  euro
          per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno  2024,
          di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513  milioni
          di euro per l'anno 2026,  di  1.672  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          legge 14 novembre  2000,  n.  338,  come  modificato  dalla
          presente legge : 
                «Art.  1  (Disposizioni  in  materia  di  alloggi   e
          residenze per studenti universitari). - (omissis) 
                2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma
          1 attraverso un contributo non superiore al  75  per  cento
          del   costo   totale   previsto   da   progetti   esecutivi
          immediatamente  realizzabili.  Le  regioni,   le   province
          autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di
          cui al comma 1 e gli  altri  soggetti  che  partecipano  al
          finanziamento degli interventi non possono  utilizzare  per
          la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate
          negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai
          finanziamenti statali per l'edilizia residenziale  pubblica
          possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a
          carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore  al
          sessanta per cento. 
              (omissis).».