((Art. 64 bis 
 
Misure di semplificazione nonche' prime misure attuative del PNRR  in
     materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
 
  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia
di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 102 e' sostituito dal seguente: 
  «102. Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione
artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea
magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello  rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del  sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'
appartenenti alle seguenti classi  di  corsi  di  laurea  di  cui  al
decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
  a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per
le industrie artistiche; 
  b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da  istituzioni  diverse  da
quelle di cui alla lettera a)»; 
  b) al comma 104, dopo  le  parole:  «o  di  specializzazione»  sono
inserite le seguenti: «nonche' a  borse  di  studio,  ad  assegni  di
ricerca e ad ogni altro bando per attivita'  di  formazione,  studio,
ricerca o perfezionamento». 
  3. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.
508,  possono  reclutare,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate,  personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1  ed  EP/2
con procedure  concorsuali  svolte  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  pari
al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma  654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  autorizzate  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Il reclutamento  di  docenti  nelle  accademie  di  belle  arti,
accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o  di  istituto,
per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28  di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per  gli  insegnamenti  ABPR72,
ABPR73, ABPR74, ABPR75 e  ABPR76  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30  dicembre  2010,
n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti  del  corpo  docente
individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  nonche'  all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo
182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
in  uno  o  piu'  settori  di  competenza  coerenti  con  il  settore
artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento. 
  6.  Al  primo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  3-quater  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma 5, del medesimo  regolamento,  che  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico 2021/2022». 
  7.  Gli   organi   delle   istituzioni   dell'alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale previsti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2003, n.  132,  possono  essere  rimossi,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previa  diffida,  nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti  violazioni  di  legge;  b)
quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento  degli
organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in  caso  di
dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione
non consenta  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai  debiti  liquidi
ed esigibili nei confronti dei  terzi.  Con  il  decreto  di  cui  al
presente comma  si  provvede  alla  nomina  di  un  commissario,  che
esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi  rimossi  nonche'
gli   ulteriori   eventuali   compiti   finalizzati   al   ripristino
dell'ordinata gestione dell'istituzione. 
  8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo  parere
favorevole  dell'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata  l'istituzione
di corsi di studio delle istituzioni statali di cui  all'articolo  2,
comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi  diverse  dalla
loro sede legale, senza oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  su
proposta  dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario  e  della  ricerca,  sono  definiti  le  procedure  per
l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma
e i requisiti di idoneita' delle strutture, di  sostenibilita'  e  di
adeguatezza delle risorse  finanziarie  nonche'  di  conformita'  dei
servizi che sono assicurati nelle  predette  sedi  decentrate,  ferme
restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro  dodici  mesi
dalla data di adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma, le istituzioni statali di cui al citato  articolo  2,
comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in
sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,
ove non  gia'  autorizzati  sulla  base  di  specifiche  disposizioni
normative. Dopo il termine di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni  assicurano  agli
studenti il completamento dei  corsi  presso  le  sedi  legali  delle
medesime  istituzioni  ovvero  presso   un'altra   istituzione,   con
applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e i titoli  di  studio  rilasciati  presso  sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 
  9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, si interpreta nel senso che le  procedure  di  cui  al  medesimo
comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate
a  coloro  che  hanno  maturato  il  requisito,  riferito  agli  anni
accademici di insegnamento, nelle istituzioni di  alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale statali italiane. 
  10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: «di validita'» sono sostituite dalle seguenti: «di
conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 102 e 104 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «(omissis). 
                102. Al fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta
          formazione artistica e musicale e favorire la crescita  del
          Paese e  al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il  possesso
          nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea   magistrale
          istituiti dalle universita', i diplomi accademici di  primo
          livello rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del
          sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  21
          dicembre 1999, n.  508,  sono  equipollenti  ai  titoli  di
          laurea  rilasciati  dalle  universita'  appartenenti   alle
          seguenti classi di  corsi  di  laurea  di  cui  al  decreto
          ministeriale 16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
                  a)  classe  L-4  per  i  diplomi  rilasciati  dagli
          istituti superiori per le industrie artistiche; 
                  b)  classe  L-3  per  i   diplomi   rilasciati   da
          istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a). 
              (omissis). 
                104.  I  diplomi  accademici   di   secondo   livello
          rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo  2,  comma
          1, della legge  21  dicembre  1999,  n.  508  costituiscono
          titolo di accesso ai concorsi  di  ammissione  ai  corsi  o
          scuole  di  dottorato  di  ricerca  o  di  specializzazione
          nonche' a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad  ogni
          altro bando per attivita' di formazione, studio, ricerca  o
          perfezionamento    in    ambito    artistico,     musicale,
          storico-artistico  o   storico-musicale   istituiti   dalle
          universita'. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 7 dell'articolo 1 e
          2 della legge 21  dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati). 
                «Art. 1 (Finalita' della legge).  -  1.  La  presente
          legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di  musica
          e degli Istituti musicali pareggiati.» 
                «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale). - 1. Le Accademie di belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo  33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
              (omissis). 
                7. Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                  a)  i  requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                  b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                  c) le modalita' di trasformazione di cui  al  comma
          2; 
                  d) i possibili accorpamenti e fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                  e) le procedure di reclutamento del personale; 
                  f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti
          di   autonomia    e    per    l'esercizio    dell'autonomia
          regolamentare; 
                  g) le procedure, i tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                  h)  i  criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, per gli  ordinamenti  didattici  e
          per la programmazione degli accessi; 
                  i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni
          di cui all'articolo 1. 
              (omissis).». 
              - Il testo del decreto del Ministero dell'universita' e
          della ricerca 16 marzo 2007  (Determinazione  delle  classi
          delle lauree universitarie), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.  
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le  procedure  e
          le modalita' per la programmazione e  il  reclutamento  del
          personale docente e del personale amministrativo e  tecnico
          del comparto AFAM), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 16 dicembre 2019, n. 294. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.); 
                «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis; 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca. In tali casi, le procedure individuano  tra  le
          aree dei settori  scientifico-disciplinari  individuate  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 99,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, afferenti al titolo di  dottore  di  ricerca,
          quelle pertinenti alla tipologia del profilo o  livello  di
          inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta  il  testo  del  comma  654  e  comma  655
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 
              «(omissis). 
                654. A decorrere dall'anno accademico  2018-2019,  il
          turn over del personale delle istituzioni di cui  al  comma
          653 e' pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle
          cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente,  a
          cui si aggiunge,  per  il  triennio  accademico  2018/2019,
          2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al  10  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016-2017
          per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
          con contratti a tempo determinato. Il predetto  importo  e'
          ripartito  con  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della   ricerca.   Nell'ambito   delle
          procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento  cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, e'  destinata  una  quota,  pari  ad
          almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento,  al
          reclutamento di docenti di prima fascia  cui  concorrono  i
          soli  docenti  di  seconda  fascia  in  servizio  a   tempo
          indeterminato  da  almeno   tre   anni   accademici.   Fino
          all'applicazione   delle    disposizioni    del    predetto
          regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia
          riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a  tempo
          indeterminato sono attuate nell'ambito delle  procedure  di
          reclutamento e sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto,  nei
          limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
          accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere
          la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
          cattedre di prima fascia. La quota residua  delle  predette
          risorse,  in  seguito  alla  trasformazione  di  tutte   le
          cattedre, puo' essere destinata, con decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  al   reclutamento   di
          direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
          653 nonche' alla  determinazione  e  all'ampliamento  delle
          dotazioni  organiche  dell'Istituto  superiore   di   studi
          musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori
          per le industrie artistiche (ISIA). 
                655. Il personale docente che non sia  gia'  titolare
          di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
          al comma 653 che abbia superato un  concorso  selettivo  ai
          fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia
          maturato,  fino  all'anno  accademico  2020/2021   incluso,
          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una
          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi
          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in
          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione
          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e
          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie
          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei
          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'
          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  29,  e
          dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): 
                «Art. 29 (Conservazione). - (omissis). 
                9. L'insegnamento del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione. 
              (omissis).» 
                «Art. 182 (Disposizioni transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria, agli effetti indicati all'articolo  29,  comma
          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti
          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia
          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito
          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici
          decorate dei beni architettonici. 
                1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione
          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta
          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente
          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di
          coloro  i  quali   conseguono   la   qualifica   ai   sensi
          dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
                1-ter. La procedura di  selezione  pubblica,  indetta
          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei
          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei
          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.
          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono
          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura
          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni
          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La
          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita
          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi
          indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
          del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il  punteggio  previsto
          dalla tabella 1 dell'allegato B  spetta  per  i  titoli  di
          studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
          quelli conseguiti entro la data del  31  dicembre  2014  da
          coloro i quali risultino iscritti ai  relativi  corsi  alla
          data del  30  giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla
          tabella 2  dell'allegato  B  spetta  per  la  posizione  di
          inquadramento formalizzata entro  la  data  del  30  giugno
          2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
          spetta per l'attivita' di restauro  presa  in  carico  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e
          conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 
                1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei  punteggi
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B: 
                  a) e' considerata attivita'  di  restauro  di  beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di
          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo
          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
                  b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in
          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro
          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o
          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla
          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione
          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione
          pubblica; 
                  c) l'attivita' svolta deve  risultare  da  atti  di
          data   certa   emanati,   ricevuti   o   anche    custoditi
          dall'autorita' preposta alla tutela del  bene  oggetto  dei
          lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati  in  occasione
          dell'affidamento  dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al
          momento della conclusione dell'appalto, ivi  compresi  atti
          concernenti  l'organizzazione  ed  i  rapporti  di   lavoro
          dell'impresa appaltatrice; 
                  d)  la  durata  dell'attivita'   di   restauro   e'
          documentata dai termini di consegna e di completamento  dei
          lavori, con possibilita' di  cumulare  la  durata  di  piu'
          lavori eseguiti nello stesso periodo. 
                1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'articolo 29, comma 9-bis,  previo  superamento
          di una prova di idoneita' con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-sexies. Nelle  more  dell'attuazione  dell'articolo
          29, comma 10,  acquisisce  la  qualifica  di  collaboratore
          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita
          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31
          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione
          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
                  a) abbia  conseguito  la  laurea  specialistica  in
          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico
          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e
          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di
          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato
          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
                  b) abbia conseguito la  laurea  in  Beni  culturali
          (L1)  ovvero  in  Tecnologie  per  la  conservazione  e  il
          restauro dei beni culturali (L43); 
                  c) abbia conseguito un diploma in  Restauro  presso
          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
                  d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica
          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
                  e)   risulti    inquadrato    nei    ruoli    delle
          amministrazioni pubbliche preposte  alla  tutela  dei  beni
          culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
          relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; 
                  f) abbia  svolto  attivita'  di  restauro  di  beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici, per non meno di quattro anni, con  regolare
          esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura   di
          selezione  pubblica.  L'attivita'  svolta   e'   dimostrata
          mediante  dichiarazione  del  datore  di   lavoro,   ovvero
          autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                1-septies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo
          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno
          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti
          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo
          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 
                1-octies. La qualifica di collaboratore  restauratore
          di beni  culturali  e'  attribuita  con  provvedimenti  del
          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito
          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla
          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-novies. I titoli di studio di cui alla  sezione  I,
          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella
          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni. 
                2. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  29,
          comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di  cui
          ai commi 8 e 9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro  per  la
          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria
          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via
          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con
          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un
          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione
          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e
          seguenti dello stesso  articolo  29.  Il  decreto  predetto
          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base
          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi
          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                3. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di
          adeguamento alla  prescrizione  di  cui  all'articolo  103,
          comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero  procede  in
          via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,
          della Costituzione. 
                3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo  146,
          comma  4,  secondo  periodo  sono  conclusi  dall'autorita'
          competente  alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico   i
          procedimenti  relativi  alle  domande   di   autorizzazione
          paesaggistica in sanatoria presentate entro  il  30  aprile
          2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
          presente  comma,  ovvero  definiti  con  determinazione  di
          improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
          senza   pronuncia   nel   merito    della    compatibilita'
          paesaggistica  dell'intervento.   In   tale   ultimo   caso
          l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
          interessata, a riaprire il procedimento  ed  a  concluderlo
          con atto motivato nei termini di  legge.  Si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai
          sensi dell'articolo 1,  commi  37  e  39,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308, ferma  restando  la  quantificazione
          della sanzione pecuniaria ivi stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
          15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
                3-quater.  Agli  accertamenti  della   compatibilita'
          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, ai  sensi  dell'articolo  181,
          comma  1-quater,  si   applicano   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 167, comma 5.». 
              - Il testo del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n.  302,
          relativo all'istituzione,  presso  le  accademie  di  belle
          arti, del corso di diploma accademico di secondo livello di
          durata quinquennale in restauro abilitante alla professione
          di «restauratore di beni  culturali»,  e'  pubblicato,  per
          comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del 5  febbraio  2011,
          n. 29. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  del  dell'articolo
          3-quater  decreto-legge  9  gennaio  2020,   n.   1,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.    3-quater    (Disposizioni    urgenti     per
          l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
          dell'universita' e della ricerca). - 1. Le disposizioni del
          regolamento recante le procedure  e  le  modalita'  per  la
          programmazione e il reclutamento del  personale  docente  e
          del personale amministrativo e tecnico del  comparto  AFAM,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto
          2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico
          2022/2023. In sede di prima  attuazione  la  programmazione
          del reclutamento del personale di cui  all'articolo  2  del
          medesimo  regolamento  e'  approvata   dal   consiglio   di
          amministrazione su proposta del consiglio accademico  entro
          il 31 dicembre 2021 ad esclusione delle disposizioni di cui
          all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento,  che  si
          applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  8  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.
          143; 
                «Art.   8   (Disposizioni   finali,   transitorie   e
          abrogazioni). -(omissis). 
              5. All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  il  comma  7  e'
          sostituito dal seguente: «7. La  definizione  dell'organico
          del personale di cui al comma 6, lettera d),  e'  approvata
          con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132
          (Regolamento recante criteri  per  l'autonomia  statutaria,
          regolamentare e organizzativa delle istituzioni  artistiche
          e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508); 
                «Art. 4 (Organi). - 1. Sono  organi  necessari  delle
          istituzioni: 
                  a) il presidente; 
                  b) il direttore; 
                  c) il consiglio di amministrazione; 
                  d) il consiglio accademico; 
                  e) il collegio dei revisori; 
                  f) il nucleo di valutazione; 
                  g) il collegio dei professori; 
                  h) la consulta degli studenti. 
                2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione  per
          il collegio dei professori, durano in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
          cui al comma 1.».  
              - Si riporta il testo del comma 107-bis dell'articolo 8
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge  di  stabilita'
          2013); 
              «(omissis). 
                107-bis. Il  termine  ultimo  di  validita'  ai  fini
          dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi  finali
          rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui  al  comma  102  e'
          prorogato al 31 dicembre 2021. 
              (omissis).».