((Art. 64 quater Fruizione delle aree naturali protette 1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.))
Riferimenti normativi - Il testo della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.