((Art. 64 quinquies 
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica 
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  16,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«l'attivita' ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la  ricerca
clinica, la comunicazione al paziente»; 
  b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo,  dopo  le  parole:
«alla medicina di genere e  all'eta'  pediatrica»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16  e  primo  comma
          dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n. 421), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Formazione). - 1. La formazione  medica  di
          cui all'articolo 6,  comma  2,  implica  la  partecipazione
          guidata o diretta alla totalita' delle  attivita'  mediche,
          ivi  comprese   la   medicina   preventiva,   le   guardie,
          l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita'  ambulatoriale,
          la  ricerca  clinica,  la  comunicazione  al   paziente   e
          l'attivita'  operatoria  per  le  discipline   chirurgiche,
          nonche' la graduale assunzione di compiti  assistenziali  e
          l'esecuzione di interventi  con  autonomia  vincolata  alle
          direttive   ricevute   dal   medico   responsabile    della
          formazione.  La  formazione  comporta  l'assunzione   delle
          responsabilita' connesse all'attivita' svolta.  Durante  il
          periodo di formazione  e'  obbligatoria  la  partecipazione
          attiva   a   riunioni   periodiche,   seminari   e    corsi
          teorico-pratici nella disciplina.». 
                «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
          presente  decreto,   la   formazione   continua   comprende
          l'aggiornamento professionale e la  formazione  permanente.
          L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva  al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare, formazione specifica in  medicina  generale,
          diretta  ad  adeguare   per   tutto   l'arco   della   vita
          professionale le conoscenze  professionali.  La  formazione
          permanente comprende le attivita' finalizzate a  migliorare
          le  competenze  e  le   abilita'   cliniche,   tecniche   e
          manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari  al
          progresso scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo  di
          garantire   efficacia,   appropriatezza,    sicurezza    ed
          efficienza alla assistenza prestata dal Servizio  sanitario
          nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
          presso le strutture sanitarie e  socio-sanitarie  impegnato
          nella sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato
          attraverso il conseguimento di appositi  crediti  formativi
          su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali  sia
          data rilevanza anche alla medicina  di  genere  e  all'eta'
          pediatrica nonche' alla comunicazione tra il  medico  e  il
          paziente,  e   multiprofessionali   nonche'   su   percorsi
          formativi di partecipazione diretta a programmi di  ricerca
          clinica multicentrici. 
              Omissis.».