((Art. 65 bis Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno 1. Al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi - La legge 16 dicembre 1923, n. 3195 (Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1924. - Si riporta l'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario). - (Omissis). 9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero e' prorogata fino al 31 agosto 2031.».