Art. 66 
 
        Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali 
 
  ((01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «delle  attivita'  di  cui
all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle  eventuali
attivita' diverse di cui all'articolo 6»; 
  b) sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I  beni  che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente  riconosciuti  rispondono  nei  limiti  del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  ai
citati articoli 5 e 6». 
  02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale  di
cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali  e
provinciali di protezione civile».)) 
  1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole:  «31  maggio
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022». 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti
religiosi  civilmente  riconosciuti   rispondono   nei   limiti   del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
citato articolo 2».)) 
  2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Esclusivamente  per
le   medesime   finalita',   l'INPS   ((consente    alle    pubbliche
amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela
delle  persone  con  disabilita'   maggiormente   rappresentative   e
capillarmente diffuse a livello  territoriale,  che  erogano  beni  o
servizi  in  favore  delle  persone   con   disabilita',   l'accesso,
temporaneo e  limitato  al  solo  disbrigo  delle  pratiche  connesse
all'erogazione   di   detti   beni   o    servizi,    su    richiesta
dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute
nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o  disabilita'
in tutti i casi stabiliti  dalla  legge)),  attraverso  lo  strumento
della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, individua la tipologia di dati soggetti al  trattamento  e
le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento  della  Carta  e
all'accesso alle predette informazioni nonche' le  misure  necessarie
alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  del  codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n. 117, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore. 
                2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima. 
              3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
          del  presente  decreto  si  applicano  limitatamente   allo
          svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5,  nonche'
          delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo  6  a
          condizione che per tali attivita' adottino un  regolamento,
          in forma di atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
          che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni  caso  nel
          rispetto della struttura e della finalita'  di  tali  enti,
          recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
          Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.   Per   lo
          svolgimento di tali attivita'  deve  essere  costituito  un
          patrimonio destinato e devono essere  tenute  separatamente
          le scritture contabili di cui all'articolo 13. I  beni  che
          compongono  il  patrimonio  destinato  sono  indicati   nel
          regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.  Per
          le obbligazioni contratte in relazione  alle  attivita'  di
          cui agli articoli 5 e  6,  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti   rispondono   nei   limiti   del   patrimonio
          destinato.  Gli   altri   creditori   dell'ente   religioso
          civilmente  riconosciuto  non  possono  far  valere   alcun
          diritto sul patrimonio  destinato  allo  svolgimento  delle
          attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6.».  
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6  del  codice
          del Terzo settore, di cui al decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 117. 
              «Art. 5 (Attivita' di interesse  generale).  -  1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali  e
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281; 
                  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                  g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                  h) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale; 
                  i)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          culturali, artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,
          incluse  attivita',  anche  editoriali,  di  promozione   e
          diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
          delle attivita' di interesse generale di  cui  al  presente
          articolo; 
                  j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,
          ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, e successive modificazioni; 
                  k)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
                  l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e  al
          contrasto della poverta' educativa; 
                  m) servizi strumentali ad enti  del  Terzo  settore
          resi da enti composti in misura non inferiore  al  settanta
          per cento da enti del Terzo settore; 
                  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                  o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
          e  informazione,  di  promozione,  di  rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del  produttore  al  mercato  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                  p)  servizi  finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo recante revisione della disciplina  in  materia
          di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
                  q) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministero  delle  infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e
          successive modificazioni, nonche' ogni altra  attivita'  di
          carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare
          bisogni   sociali,   sanitari,   culturali,   formativi   o
          lavorativi; 
                  r) accoglienza umanitaria ed  integrazione  sociale
          dei migranti; 
                  s) agricoltura sociale, ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  18  agosto  2015,  n.   141,   e   successive
          modificazioni; 
                  t) organizzazione e gestione di attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                  u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,   cessione
          gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
          2016, n. 166, e successive modificazioni, o  erogazione  di
          denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
          di attivita' di interesse generale  a  norma  del  presente
          articolo; 
                  v) promozione della cultura della legalita',  della
          pace tra i popoli, della nonviolenza  e  della  difesa  non
          armata; 
                  w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,
          sociali e politici, nonche' dei diritti dei  consumatori  e
          degli utenti delle attivita' di interesse generale  di  cui
          al presente articolo, promozione delle pari opportunita'  e
          delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche  dei
          tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo  2000,  n.
          53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo  1,
          comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                  x) cura di procedure di adozione internazionale  ai
          sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
                  y)  protezione  civile  ai  sensi  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
                  z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
                2.   Tenuto   conto    delle    finalita'    civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
          comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,  nonche'  delle
          finalita' e dei principi di cui agli articoli  1  e  2  del
          presente Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di  interesse
          generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni
          parlamentari competenti,  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del  decreto,  decorsi  i
          quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.». 
                «Art. 6 (Attivita' diverse). - 1. Gli enti del  Terzo
          settore possono esercitare attivita' diverse da  quelle  di
          cui all'articolo 5, a condizione che l'atto  costitutivo  o
          lo statuto lo consentano e siano secondarie  e  strumentali
          rispetto alle  attivita'  di  interesse  generale,  secondo
          criteri e limiti definiti  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sentita  la  Cabina  di   regia   di   cui
          all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle  risorse,
          anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in
          rapporto all'insieme  delle  risorse,  anche  volontarie  e
          gratuite,   impiegate   nelle   attivita'   di    interesse
          generale.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 del  codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n. 117, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Organizzazioni di volontariato).  -  1.  Le
          organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo  settore
          costituiti in forma di  associazione,  riconosciuta  o  non
          riconosciuta, da un numero non inferiore  a  sette  persone
          fisiche o a tre  organizzazioni  di  volontariato,  per  lo
          svolgimento prevalentemente in favore di  terzi  di  una  o
          piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi  in  modo
          prevalente  dell'attivita'  di  volontariato   dei   propri
          associati o delle persone aderenti agli enti associati. 
                1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
          degli associati diviene inferiore a  quello  stabilito  nel
          comma  1,  esso  deve  essere  integrato  entro  un   anno,
          trascorso il  quale  l'organizzazione  di  volontariato  e'
          cancellata dal Registro unico nazionale del  Terzo  settore
          se non formula richiesta di iscrizione in un'altra  sezione
          del medesimo. 
                2.  Gli  atti  costitutivi  delle  organizzazioni  di
          volontariato possono prevedere l'ammissione come  associati
          di altri enti del Terzo settore o senza scopo di  lucro,  a
          condizione  che  il  loro  numero  non  sia  superiore   al
          cinquanta per cento  del  numero  delle  organizzazioni  di
          volontariato. 
                3.   La   denominazione   sociale   deve    contenere
          l'indicazione   di   organizzazione   di   volontariato   o
          l'acronimo  ODV.   L'indicazione   di   organizzazione   di
          volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni
          equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata   da
          soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 
              4. Alle organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono
          l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y),  le
          norme del presente capo si  applicano  nel  rispetto  delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile  e   alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della  legge
          16 marzo 2017, n. 30.  Ai  fini  del  calcolo  della  quota
          percentuale di cui al comma 2 non sono computati  i  gruppi
          comunali,  intercomunali  e   provinciali   di   protezione
          civile.».   
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del
          codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 101 (Norme  transitorie  e  di  attuazione).  -
          (omissis). 
                2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo
          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le
          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea ordinaria al fine di  adeguarli  alle  nuove
          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che
          escludono l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili
          mediante specifica clausola statutaria. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  1  e
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          11,2 come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa  sociale).  -
          (omissis). 
                2. Non possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa
          sociale le societa' costituite da un  unico  socio  persona
          fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi
          limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei
          servizi in favore dei soli soci o associati. 
                3. Agli enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le
          norme del presente decreto si applicano limitatamente  allo
          svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  a
          condizione che per tali attivita' adottino un  regolamento,
          in forma di atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
          che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni  caso  nel
          rispetto della struttura e delle finalita'  di  tali  enti,
          recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento
          di tali attivita'  deve  essere  costituito  un  patrimonio
          destinato e devono essere tenute separatamente le scritture
          contabili di cui all'articolo 9. I beni che  compongono  il
          patrimonio destinato sono indicati nel  regolamento,  anche
          con atto distinto ad esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
          contratte in relazione alle attivita' di  cui  all'articolo
          2, gli enti religiosi  civilmente  riconosciuti  rispondono
          nei limiti del patrimonio destinato.  Gli  altri  creditori
          dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far
          valere  alcun  diritto  sul   patrimonio   destinato   allo
          svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2. 
              (omissis).». 
                «Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse  generale).
          - 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
          una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
          perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
          utilita'  sociale.  Ai  fini  del  presente   decreto,   si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' d'impresa aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, ed interventi,  servizi
          e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e
          successive modificazioni, e di cui  alla  legge  22  giugno
          2016, n. 112, e successive modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri del  14  febbraio
          2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6
          giugno 2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi; 
                  f)  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   del
          patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni; 
                  g) formazione universitaria e post-universitaria; 
                  h) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale; 
                  i)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          culturali, artistiche o ricreative  di  interesse  sociale,
          incluse  attivita',  anche  editoriali,  di  promozione   e
          diffusione della cultura e della pratica del  volontariato,
          e delle attivita' di interesse generale di cui al  presente
          articolo; 
                  j) radiodiffusione sonora a carattere  comunitario,
          ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, e successive modificazioni; 
                  k)   organizzazione   e   gestione   di   attivita'
          turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
                  l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla
          prevenzione della  dispersione  scolastica  e  al  successo
          scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
          contrasto della poverta' educativa; 
                  m) servizi strumentali alle imprese  sociali  o  ad
          altri enti del Terzo  settore  resi  da  enti  composti  in
          misura non inferiore  al  settanta  per  cento  da  imprese
          sociali o da altri enti del Terzo settore; 
                  n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
          11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
                  o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
          e  informazione,  di  promozione,  di  rappresentanza,   di
          concessione in licenza di marchi di certificazione,  svolte
          nell'ambito o a favore di  filiere  del  commercio  equo  e
          solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
          produttore  operante  in  un'area  economica   svantaggiata
          situata, di norma, in un Paese in via  di  sviluppo,  sulla
          base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
          l'accesso del produttore  al  mercato,  e  che  preveda  il
          pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo  in  favore
          del produttore e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire
          condizioni di lavoro sicure, nel rispetto  delle  normative
          nazionali ed  internazionali,  in  modo  da  permettere  ai
          lavoratori di condurre un'esistenza libera e  dignitosa,  e
          di rispettare i diritti sindacali,  nonche'  di  impegnarsi
          per il contrasto del lavoro infantile; 
                  p)  servizi  finalizzati   all'inserimento   o   al
          reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
          persone di cui al comma 4; 
                  q) alloggio  sociale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e  successive
          modificazioni nonche' ogni  altra  attivita'  di  carattere
          residenziale  temporaneo  diretta  a   soddisfare   bisogni
          sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
                  r) accoglienza umanitaria ed  integrazione  sociale
          dei migranti; 
                  s) microcredito, ai  sensi  dell'articolo  111  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni; 
                  t) agricoltura sociale, ai  sensi  dell'articolo  2
          della  legge  18  agosto  2015,  n.   141,   e   successive
          modificazioni; 
                  u) organizzazione e gestione di attivita'  sportive
          dilettantistiche; 
                  v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
          di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 
                2.   Tenuto   conto    delle    finalita'    civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
          comma 1,  della  legge  n.  106  del  2016,  nonche'  delle
          finalita' e dei principi di cui agli articoli  1  e  2  del
          codice del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attivita' d'impresa  di
          interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da
          adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
          parlamentari competenti,  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione del  decreto,  decorsi  i
          quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato. (4) 
                3. Ai fini di cui al comma 1, si  intende  svolta  in
          via principale l'attivita' per la quale i  relativi  ricavi
          siano  superiori  al  settanta   per   cento   dei   ricavi
          complessivi  dell'impresa  sociale,  secondo   criteri   di
          computo definiti con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                4.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si   considera
          comunque di interesse generale, indipendentemente  dal  suo
          oggetto,  l'attivita'  d'impresa  nella   quale,   per   il
          perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
          utilita' sociale, sono occupati: 
                  a)   lavoratori   molto   svantaggiati   ai   sensi
          dell'articolo  2,  numero  99),  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014  della  Commissione,  del  17   giugno   2014,   e
          successive modificazioni; 
                  b) persone svantaggiate o con disabilita' ai  sensi
          dell'articolo 112, comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          persone beneficiarie di protezione internazionale ai  sensi
          del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e
          successive modificazioni,  e  persone  senza  fissa  dimora
          iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto  comma,
          della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino  in
          una condizione di poverta' tale da  non  poter  reperire  e
          mantenere un'abitazione in autonomia. 
                5. Ai fini di  cui  al  comma  4,  l'impresa  sociale
          impiega alle sue dipendenze un numero  di  persone  di  cui
          alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento  dei
          lavoratori. Ai  fini  del  computo  di  questa  percentuale
          minima, i lavoratori di cui alla  lettera  a)  non  possono
          contare per piu' di un terzo e  per  piu'  di  ventiquattro
          mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori  di  cui
          al comma 4 deve essere attestata ai sensi  della  normativa
          vigente. 
                6. Per gli enti di cui all'articolo 1,  comma  3,  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e   5   si   applicano
          limitatamente allo svolgimento delle attivita'  di  cui  al
          presente articolo.».  
              - Si riporta il testo del  comma  563  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
          presente legge: 
              «(omissis). 
                563. Al  fine  di  agevolare  l'accesso  a  benefici,
          supporti ed opportunita' utili alla promozione dei  diritti
          delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
          la famiglia e le disabilita', di concerto  con  i  Ministri
          del lavoro e delle politiche sociali, delle  infrastrutture
          e dei trasporti e per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definiti i  criteri  per  il  rilascio
          della Carta europea della  disabilita'  in  Italia  e  sono
          determinate le modalita' per l'individuazione degli  aventi
          diritto e per la realizzazione  e  la  distribuzione  della
          stessa a cura dell'INPS.  Esclusivamente  per  le  medesime
          finalita', l'INPS consente alle pubbliche  amministrazioni,
          agli enti territoriali e alle associazioni di tutela  delle
          persone  con  disabilita'  maggiormente  rappresentative  e
          capillarmente diffuse a livello territoriale,  che  erogano
          beni o servizi in favore  delle  persone  con  disabilita',
          l'accesso, temporaneo e limitato  al  solo  disbrigo  delle
          pratiche connesse all'erogazione di detti beni  o  servizi,
          su   richiesta    dell'interessato,    alle    informazioni
          strettamente   necessarie   contenute   nei   verbali    di
          accertamento dello stato di invalidita'  o  disabilita'  in
          tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento
          della Carta. L'INPS, sentito il Garante per  la  protezione
          dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti
          al trattamento e le  operazioni  eseguibili  necessarie  al
          funziona mento della  Carta  e  all'accesso  alle  predette
          informazioni nonche' le misure necessarie alla  tutela  dei
          diritti fondamentali dell'interessato.  Le  caratteristiche
          tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi
          alle  indicazioni  operative  elaborate  dalla  Commissione
          europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di
          disabilita' dei cittadini negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2019, 2020 e 2021. 
              (omissis).».