((Art. 66 bis 
 
                Modifiche a disposizioni legislative 
 
  1. Al primo periodo del comma 2  dell'articolo  5  della  legge  15
dicembre 1990, n.  395,  le  parole:  «individuate  con  decreto  del
Ministro» sono soppresse. 
  2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con  decreto  del
Ministro della giustizia» fino a: «che  assicurano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «E' assicurata». 
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
abrogato. 
  4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, secondo  le  modalita'  definite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare»  sono
soppresse. 
  5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e' abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il  quarto
periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato. 
  7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n.  154,
e' abrogato. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, e' abrogato. 
  9.  La  lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata. 
  10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato. 
  11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo  21  maggio
2018, n. 74, e' abrogato. 
  12. Il comma 20-ter dell'articolo 83  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' abrogato. 
  13.  Il  comma  13  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  7
settembre 2018, n. 114, e' abrogato. 
  14.  Il  secondo  periodo  del  comma  2   dell'articolo   15   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso. 
  15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo  6  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato. 
  16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' soppresso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della
          legge 15 dicembre  1990,  n.  395,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Compiti istituzionali). -  2.  Il  Corpo  di
          polizia penitenziaria attende  ad  assicurare  l'esecuzione
          dei provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale;
          garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli
          istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della
          giustizia ;  partecipa,  anche  nell'ambito  di  gruppi  di
          lavoro, alle attivita' di  osservazione  e  di  trattamento
          rieducativo dei detenuti  e  degli  internati;  espleta  il
          servizio di traduzione dei  detenuti  ed  internati  ed  il
          servizio  di  piantonamento  dei  detenuti   ed   internati
          ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le  modalita'
          ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare
          il rispetto delle prescrizioni previste  dai  provvedimenti
          della  magistratura  di  sorveglianza.  Collabora  con   la
          magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale
          e  Ufficio  di  sorveglianza;  assiste  il  magistrato  del
          pubblico  ministero  presso  gli   uffici   di   esecuzione
          istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso
          il Tribunale del capoluogo  del  distretto,  nonche'  delle
          Procure generali presso le Corti di appello.». 
               - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 56
          del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 56 (Accertamenti medico-legali). - (omissis). 
                1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per
          ragioni di salute non ritenga di essere  in  condizione  di
          prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica
          al capo dell'ufficio, reparto o istituto  da  cui  dipende,
          trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il  certificato
          medico  recante  la  prognosi,  nonche',  alla   competente
          articolazione  sanitaria,  il  certificato  medico  da  cui
          risultano sia  la  prognosi  che  la  diagnosi,  affinche',
          nell'esercizio delle funzioni previste dalla  legge,  venga
          verificata la persistenza  dell'idoneita'  psico-fisica  ad
          attivita' istituzionali connesse alla detenzione o  all'uso
          delle  armi,  ovvero  comunque  connotate  da   rischio   o
          controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del
          sistema del doppio certificato, in modo che quello  recante
          la  diagnosi  sia  destinato  unicamente  all'articolazione
          sanitaria  competente  e  non  confluisca   nel   fascicolo
          personale del dipendente, restando salva  e  impregiudicata
          la facolta'  dell'Amministrazione  di  effettuare,  tramite
          l'articolazione  sanitaria   competente,   le   visite   di
          controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
          in vigore. 
              (omissis).». 
               - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 64
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati  in  rete  dalle  pubbliche   amministrazioni).   -
          (omissis). 
                3-bis. (abrogato). 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo del comma 4-octies  dell'articolo
          241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 241-bis (Aree Militari). 
              4-octies.  Ferme  restando   le   competenze   di   cui
          all'articolo 9 del decreto del  Ministro  della  difesa  22
          ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          15  aprile  2010,  l'ISPRA  provvede  alle   attivita'   di
          vigilanza  sul  rispetto  della   normativa   sui   rifiuti
          avvalendosi delle ARPA.». 
               - Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, e' stato abrogato dalla presente legge. 
               - Si riporta  il  testo  del  comma  38  e  comma  937
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «(omissis). 
              38.  Gli  agenti  di  assicurazione   persone   fisiche
          iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi
          e  riassicurativi  (RUI),  Sezione  A,  su  richiesta  sono
          iscritti  nell'albo  di  cui  al  comma  37  del   presente
          articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati
          all'offerta fuori sede, purche' in  possesso  dei  medesimi
          requisiti di onorabilita' e professionalita'  previsti  per
          questi ultimi. A tal fine l'organismo di  cui  all'articolo
          31, comma 4, del decreto legislativo n. 58  del  1998,  con
          propria delibera, definisce,  in  coerenza  con  il  quadro
          normativo europeo e nazionale di riferimento, il  contenuto
          di una prova valutativa semplificata che i soggetti di  cui
          al primo periodo del presente  comma  devono  sostenere  in
          considerazione  dei  requisiti  di  professionalita'   gia'
          posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di
          cui al comma 36 e gli agenti di  assicurazione  di  cui  al
          presente  comma  sono  soggetti  alle  regole  di  condotta
          vigenti per i consulenti finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede.» 
              (omissis). 
                937. (abrogato). 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  28
          luglio 2016, n. 154, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   19    (Disposizioni    per    agevolare    la
          partecipazione  ai  programmi  di  aiuto  europei).  -   1.
          All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
          99, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
                    «7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate,
          tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli  enti
          locali, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente,  forniscono
          a titolo gratuito  ai  soggetti  richiedenti  i  contributi
          europei  le   informazioni   e   l'assistenza   necessarie,
          promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle
          nuove istanze che agevolano  la  fruizione  degli  aiuti  e
          predispongono  le  circolari  esplicative   e   applicative
          correlate»; 
                  b)  al  comma  8,  secondo  periodo,   la   parola:
          «prioritariamente» e' soppressa. 
                2. Al fine di assicurare che la produzione  di  latte
          sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un
          miglior approccio collettivo  di  filiera  nell'ambito  dei
          piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori
          costituite da  produttori  del  settore  del  latte  e  dei
          prodotti  lattiero-caseari   di   cui   all'articolo   152,
          paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.   1308/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,
          sono rese disponibili le informazioni  relative  ai  propri
          soci contenute nel fascicolo aziendale  e  nella  banca  di
          dati  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica  utilizzando  le
          funzionalita' disponibili del Sistema informativo  agricolo
          nazionale e del sistema informativo veterinario. 
                3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da
          parte delle organizzazioni di  produttori  riconosciute  e'
          consentito  limitatamente  alle  informazioni  utili   allo
          svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi  della
          normativa  europea  e  su  espresso   mandato   del   socio
          produttore. 
                4. (abrogato). 
                5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e  3
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 17 (Banche dati in  materia  di  politiche  del
          lavoro). - 1. All'articolo 8 del  decreto-legge  28  giugno
          2013 n. 76, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto   2013,   n.   99   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 2,  dopo  le  parole  «opportunita'  di
          impiego»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «nonche'   le
          informazioni relative agli incentivi, ai datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati,  ai  collaboratori  e  ai  lavoratori
          autonomi,  agli   studenti   e   ai   cittadini   stranieri
          regolarmente soggiornanti in Italia per motivi  di  lavoro.
          Nell'ambito  della  Banca  dati  di  cui  al  comma  1   e'
          costituita  un'apposita   sezione   denominata   "Fascicolo
          dell'azienda"  che  contiene   le   informazioni   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608»; 
                  b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale
          di  previdenza  sociale,»  sono   inserite   le   seguenti:
          «l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro.». 
                2. (abrogato). 
                3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
          sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione
          dei dati personali  di  cui  all'articolo  39  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003. 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie   gia'
          disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».  
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3.  (Disposizioni  comuni  per  la  Polizia  di
          Stato) 
                4. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
          presente Capo, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                  a) soppressa; 
                  b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento
          alla revisione delle funzioni di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  anche  in
          attuazione  dell'articolo  18,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 7 agosto 2016, n. 177.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 78 del  codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n. 117, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending). - 1.  I
          soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo  44,
          comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano,  sui  redditi
          di capitale corrisposti  a  persone  fisiche  per  il  loro
          tramite, una ritenuta alla fonte  a  titolo  d'imposta  con
          l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel  caso  in  cui  i
          prestiti erogati  attraverso  le  piattaforme  siano  stati
          destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di
          cui all'articolo 5. 
                2. 
                3. (abrogato).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Al
          fine   di    assicurare    la    continuita'    dell'azione
          amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  resta  in
          carica fino alla scadenza del suo mandato. 
                2. Il Direttore dell'Agenzia, entro  sessanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          propone lo statuto dell'Agenzia. 
                3. (abrogato). 
                4. Sino all'adozione del decreto di cui  all'articolo
          6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
          marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106  del
          7 maggio 2008. 
              5. Qualora la normativa vigente  faccia  riferimento  a
          disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di
          abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende
          effettuato alle corrispondenti  disposizioni  del  presente
          decreto.».  
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   83   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  83  (Nuove  misure  urgenti  per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia civile, penale,  tributaria
          e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al  15  aprile  2020  le
          udienze dei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso
          tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a  data
          successiva al 15 aprile 2020. 
                2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il
          decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
          procedimenti  civili  e  penali.  Si   intendono   pertanto
          sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti  per  la
          fase  delle  indagini  preliminari,   per   l'adozione   di
          provvedimenti giudiziari  e  per  il  deposito  della  loro
          motivazione, per la proposizione  degli  atti  introduttivi
          del  giudizio  e  dei  procedimenti   esecutivi,   per   le
          impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
          il decorso del termine abbia inizio durante il  periodo  di
          sospensione, l'inizio stesso  e'  differito  alla  fine  di
          detto periodo. Quando il termine e' computato a  ritroso  e
          ricade in tutto o in parte nel periodo di  sospensione,  e'
          differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
          in modo da consentirne il rispetto. Si  intendono  altresi'
          sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
          termini per la notifica del ricorso in primo grado  innanzi
          alle  Commissioni  tributarie   e   il   termine   di   cui
          all'articolo 17-bis, comma 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992 n. 546. Per il  periodo  compreso  tra  il  9
          marzo 2020 e l'11  maggio  2020  si  considera  sospeso  il
          decorso del termine di  cui  all'articolo  124  del  codice
          penale. 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  operano
          nei seguenti casi: 
                  a)  cause  di  competenza  del  tribunale   per   i
          minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita',  ai
          minori stranieri non accompagnati e ai  minori  allontanati
          dalla famiglia quando dal ritardo puo'  derivare  un  grave
          pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente  e
          indifferibile  la  tutela  di  diritti  fondamentali  della
          persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni,
          al diritto all'assegno di  mantenimento,  agli  alimenti  e
          all'assegno  divorzile   o   ad   obbligazioni   alimentari
          derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,   di
          matrimonio o di affinita', nei soli  casi  in  cui  vi  sia
          pregiudizio  per   la   tutela   di   bisogni   essenziali;
          procedimenti cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di
          diritti  fondamentali  della  persona;   procedimenti   per
          l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di  tutela,  di
          amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione   e   di
          inabilitazione nei soli  casi  in  cui  viene  dedotta  una
          motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
          con l'adozione di provvedimenti  provvisori  e  sempre  che
          l'esame   diretto   della   persona    del    beneficiario,
          dell'interdicendo   e   dell'inabilitando    non    risulti
          incompatibile con le  sue  condizioni  di  eta'  e  salute;
          procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833; procedimenti di  cui  all'articolo  12  della
          legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti  per  l'adozione
          di  ordini  di  protezione  contro  gli  abusi   familiari;
          procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
          trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione
          europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351  e  373
          del codice di procedura civile, procedimenti elettorali  di
          cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti  i  procedimenti
          la  cui   ritardata   trattazione   puo'   produrre   grave
          pregiudizio  alle   parti.   In   quest'ultimo   caso,   la
          dichiarazione di urgenza e'  fatta  dal  capo  dell'ufficio
          giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
          ricorso, con decreto non impugnabile e, per le  cause  gia'
          iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore  o  del
          presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 
                  b) procedimenti di  convalida  dell'arresto  o  del
          fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla  casa
          familiare,  procedimenti   nei   quali   nel   periodo   di
          sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini  di
          cui all'articolo 304, comma  6,  del  codice  di  procedura
          penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un
          condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile  2005,
          n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui  al
          capo I del titolo II del libro XI del codice  di  procedura
          penale,  procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure  di
          sicurezza  detentive  o  e'  pendente   la   richiesta   di
          applicazione di misure di sicurezza detentive e,  quando  i
          detenuti, gli imputati,  i  proposti  o  i  loro  difensori
          espressamente  richiedono  che  si  proceda,   altresi'   i
          seguenti: 
                    1) procedimenti a  carico  di  persone  detenute,
          salvo  i  casi  di  sospensione  cautelativa  delle  misure
          alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della  legge  26
          luglio 1975, n. 354; 
                    2) procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure
          cautelari o di sicurezza; 
                    3) procedimenti per l'applicazione di  misure  di
          prevenzione  o  nei   quali   sono   disposte   misure   di
          prevenzione; 
                  c)  procedimenti  che   presentano   carattere   di
          urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili,
          nei casi di cui all'articolo 392 del  codice  di  procedura
          penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice  o
          dal presidente del collegio, su  richiesta  di  parte,  con
          provvedimento motivato e non impugnabile. 
                3-bis. La  richiesta  che  si  proceda  da  parte  di
          detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3,  lettera
          b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla  Corte
          di cassazione,  puo'  essere  avanzata  solo  a  mezzo  del
          difensore  che  li  rappresenta  dinanzi  alla  Corte.  Nei
          procedimenti pendenti dinanzi alla Corte  di  cassazione  e
          pervenuti alla cancelleria della Corte nel  periodo  dal  9
          marzo  al  30  giugno  2020  il  decorso  del  termine   di
          prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata
          per la trattazione  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  il  31
          dicembre 2020. 
                4.  Nei  procedimenti  penali   in   cui   opera   la
          sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono  altresi'
          sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione
          e i termini di cui agli articoli 303 e 308  del  codice  di
          procedura penale. 
                5.  Nel  periodo  di  sospensione   dei   termini   e
          limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
          degli uffici giudiziari possono adottare le misure  di  cui
          al comma 7, lettere da a) a f) e h). 
                6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento  dell'attivita'  giudiziaria,  per  il  periodo
          compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi  degli
          uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale,
          per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e
          il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
          organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
          giudiziari, necessarie per  consentire  il  rispetto  delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con  le  Regioni,  dal  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,   dal   Ministero   della   giustizia   e   delle
          prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
          del  Consiglio   dei   ministri,   al   fine   di   evitare
          assembramenti  all'interno   dell'ufficio   giudiziario   e
          contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi
          dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura  generale
          presso la Corte di  cassazione,  le  misure  sono  adottate
          d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e  con  il
          Procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  Corte
          d'appello dei rispettivi distretti. 
                7. Per assicurare le finalita' di cui al comma  6,  i
          capi degli uffici giudiziari possono adottare  le  seguenti
          misure: 
                  a) la limitazione dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici  giudiziari,  garantendo  comunque  l'accesso   alle
          persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                  b)   la   limitazione,   sentito    il    dirigente
          amministrativo, dell'orario di apertura al  pubblico  degli
          uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo  162
          della legge  23  ottobre  1960,  n.  1196  ovvero,  in  via
          residuale e solo per gli uffici  che  non  erogano  servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                  c) la  regolamentazione  dell'accesso  ai  servizi,
          previa prenotazione, anche tramite mezzi  di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche'  l'adozione
          di ogni misura ritenuta necessaria  per  evitare  forme  di
          assembramento; 
                  d) l'adozione di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze; 
                  e)  la  celebrazione  a  porte  chiuse,  ai   sensi
          dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,
          di tutte le udienze penali pubbliche o di  singole  udienze
          e, ai sensi  dell'articolo  128  del  codice  di  procedura
          civile, delle udienze civili pubbliche; 
                  f) la previsione dello  svolgimento  delle  udienze
          civili che non richiedono la presenza di  soggetti  diversi
          dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari  del  giudice,
          anche se finalizzate all'assunzione di informazioni  presso
          la  pubblica  amministrazione,  mediante  collegamenti   da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. Lo svolgimento  dell'udienza
          deve  in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti;  il  luogo  posto  nell'ufficio
          giudiziario  da  cui  il  magistrato  si  collega  con  gli
          avvocati, le parti ed il personale addetto  e'  considerato
          aula  d'udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   Prima
          dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori  delle
          parti e al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la  sua
          partecipazione, giorno, ora e  modalita'  di  collegamento.
          All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'
          con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
          e, ove trattasi di parti, della loro  libera  volonta'.  Di
          tutte le ulteriori operazioni e'  dato  atto  nel  processo
          verbale; 
                  g) la previsione del rinvio delle  udienze  a  data
          successiva al 30 giugno  2020  nei  procedimenti  civili  e
          penali, con le eccezioni indicate al comma 3; 
                  h) lo svolgimento  delle  udienze  civili  che  non
          richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori
          delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
          di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
          la successiva adozione fuori udienza del provvedimento  del
          giudice; 
                  h-bis)   lo   svolgimento   dell'attivita'    degli
          ausiliari del giudice con collegamenti da  remoto  tali  da
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. 
                7-bis. Fermo quanto disposto  per  gli  incontri  tra
          genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza  di
          operatori del servizio  socio-assistenziale,  disposti  con
          provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo  tale
          data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti
          tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale  per  i
          minorenni   per   tutti   i   servizi   residenziali,   non
          residenziali e semiresidenziali per  i  minorenni,  nonche'
          negli spazi neutri, favorendo le condizioni che  consentono
          le misure di distanziamento sociale. La  sospensione  degli
          incontri, nel caso in cui non sia  possibile  assicurare  i
          collegamenti da remoto, puo'  protrarsi  esclusivamente  in
          caso di taluno dei delitti di  cui  alla  legge  19  luglio
          2019, n. 69. 
                8. Per il periodo di efficacia dei  provvedimenti  di
          cui al  comma  7  che  precludano  la  presentazione  della
          domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini  di
          prescrizione e decadenza dei  diritti  che  possono  essere
          esercitati  esclusivamente  mediante  il  compimento  delle
          attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
                9.   Nei   procedimenti   penali   il   corso   della
          prescrizione e i termini di cui  agli  articoli  303,  308,
          309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e  324,  comma  7,  del
          codice di procedura penale e agli articoli 24, comma  2,  e
          27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159 rimangono sospesi per il tempo in cui  il  procedimento
          e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g),  e,  in  ogni
          caso, non oltre il 30 giugno 2020. 
                10. Ai fini del computo di cui all'articolo  2  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89,  nei  procedimenti  rinviati  a
          norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo
          compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 
                11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli  uffici
          che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di  deposito
          telematico anche gli atti e documenti di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,  n.  221,  sono  depositati  esclusivamente  con   le
          modalita' previste dal comma 1 del medesimo  articolo.  Gli
          obblighi di  pagamento  del  contributo  unificato  di  cui
          all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria
          di cui all'articolo 30 del medesimo  decreto,  connessi  al
          deposito degli atti con le modalita' previste  dal  periodo
          precedente,  sono  assolti  con   sistemi   telematici   di
          pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
                11.1. Dal  9  marzo  2020  al  31  luglio  2020,  nei
          procedimenti   civili,   contenziosi   o   di    volontaria
          giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello,
          il  deposito   degli   atti   del   magistrato   ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. E' comunque consentito  il  deposito
          degli atti di cui al periodo precedente con  modalita'  non
          telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del   dominio
          giustizia non sono funzionanti. 
                11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
          cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli  atti
          e dei documenti da parte degli avvocati  puo'  avvenire  in
          modalita' telematica nel  rispetto  della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.
          L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento
          del  direttore   generale   dei   sistemi   informativi   e
          automatizzati del Ministero  della  giustizia  che  accerta
          l'installazione   e    l'idoneita'    delle    attrezzature
          informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi  di
          comunicazione dei documenti informatici.  Gli  obblighi  di
          pagamento del contributo unificato di cui  all'articolo  14
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'  l'anticipazione
          forfettaria di cui all'articolo 30  del  medesimo  decreto,
          connessi al deposito telematico degli atti di  costituzione
          in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con
          sistemi  telematici   di   pagamento   anche   tramite   la
          piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
          codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma  3,
          del codice di procedura penale, dal  9  marzo  2020  al  30
          giugno 2020, la partecipazione a  qualsiasi  udienza  delle
          persone  detenute,  internate  o  in  stato   di   custodia
          cautelare   e'   assicurata,   ove   possibile,    mediante
          videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e
          regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia,   applicate,   in   quanto    compatibili,    le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
          delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del  codice  di  procedura  penale,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
                12-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  12,  dal  9
          marzo 2020 al 30 giugno 2020  le  udienze  penali  che  non
          richiedono  la  partecipazione  di  soggetti  diversi   dal
          pubblico ministero, dalle parti private  e  dai  rispettivi
          difensori, dagli ausiliari  del  giudice,  da  ufficiali  o
          agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti  o
          periti  possono  essere  tenute  mediante  collegamenti  da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. Lo svolgimento  dell'udienza
          avviene   con   modalita'   idonee   a   salvaguardare   il
          contraddittorio e l'effettiva partecipazione  delle  parti.
          Prima dell'udienza il giudice fa  comunicare  ai  difensori
          delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di
          cui e' prevista la partecipazione giorno, ora  e  modalita'
          del collegamento. I  difensori  attestano  l'identita'  dei
          soggetti assistiti, i  quali,  se  liberi  o  sottoposti  a
          misure  cautelari  diverse  dalla  custodia   in   carcere,
          partecipano all'udienza solo dalla medesima  postazione  da
          cui  si  collega  il  difensore.  In   caso   di   custodia
          dell'arrestato o del fermato in  uno  dei  luoghi  indicati
          dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale,
          la persona arrestata  o  fermata  e  il  difensore  possono
          partecipare all'udienza di convalida da  remoto  anche  dal
          piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
          per la videoconferenza, quando disponibile.  In  tal  caso,
          l'identita' della persona arrestata o formata e'  accertata
          dall'ufficiale    di    polizia    giudiziaria    presente.
          L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio
          giudiziario  e  da'  atto  nel  verbale   d'udienza   delle
          modalita'  di  collegamento  da  remoto  utilizzate,  delle
          modalita' con  cui  si  accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti e di tutte le  ulteriori  operazioni,  nonche'
          dell'impossibilita' dei soggetti non  presenti  fisicamente
          di sottoscrivere il verbale, ai  sensi  dell'articolo  137,
          comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo,  ai
          sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice  di  procedura
          penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni
          di cui al presente comma non si  applicano,  salvo  che  le
          parti vi acconsentano, alle udienze di discussione  finale,
          in pubblica udienza o in camera di  consiglio  e  a  quelle
          nelle  quali  devono  essere  esaminati  testimoni,  parti,
          consulenti o periti. 
                12-ter. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  sino  al
          30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si  procede  anche  con  le
          modalita' di cui al  comma  12-quinquies;  non  si  applica
          l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura  penale  e
          il dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal difensore abilitato  a  norma  dell'articolo
          613  del  codice  di  procedura  penale  entro  il  termine
          perentorio di venticinque giorni liberi prima  dell'udienza
          e presentata, a mezzo  di  posta  elettronica  certificata,
          alla cancelleria. Le udienze fissate in data  anteriore  al
          venticinquesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          rinviate in modo da  consentire  il  rispetto  del  termine
          previsto per la  richiesta  di  discussione  orale.  Se  la
          richiesta e' formulata  dal  difensore  del  ricorrente,  i
          termini  di  prescrizione  e  di  custodia  cautelare  sono
          sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 
                12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30  giugno  2020,  nel
          corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il
          giudice  possono  avvalersi  di  collegamenti  da   remoto,
          individuati e  regolati  con  provvedimento  del  direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono
          la partecipazione della persona sottoposta  alle  indagini,
          della persona offesa,  del  difensore,  di  consulenti,  di
          esperti o di altre persone, nei casi  in  cui  la  presenza
          fisica di costoro non puo' essere assicurata senza  mettere
          a rischio le esigenze di contenimento della diffusione  del
          virus COVID-19. La partecipazione delle  persone  detenute,
          internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
          con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate  a
          partecipare  all'atto  sono  tempestivamente   invitate   a
          presentarsi  presso  il  piu'  vicino  ufficio  di  polizia
          giudiziaria, che abbia in  dotazione  strumenti  idonei  ad
          assicurare il collegamento da remoto. Presso  tale  ufficio
          le persone partecipano al compimento dell'atto in  presenza
          di un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria,  che
          procede alla loro identificazione. Il compimento  dell'atto
          avviene  con  modalita'  idonee   a   salvaguardarne,   ove
          necessario, la segretezza e ad assicurare  la  possibilita'
          per la persona  sottoposta  alle  indagini  di  consultarsi
          riservatamente  con  il  proprio  difensore.  Il  difensore
          partecipa da  remoto  mediante  collegamento  dallo  studio
          legale, salvo che decida di essere presente nel  luogo  ove
          si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige
          il  verbale  da'  atto  nello  stesso  delle  modalita'  di
          collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con  cui
          si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
          le ulteriori operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
          soggetti  non  presenti  fisicamente  di  sottoscrivere  il
          verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di
          procedura penale. 
                12-quater.1 Sino al 31 luglio 2020, con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  della  giustizia  non  aventi  natura
          regolamentare,  presso   ciascun   ufficio   del   pubblico
          ministero  che  ne  faccia  richiesta  a  norma  del  terzo
          periodo,  e'  autorizzato   il   deposito   con   modalita'
          telematica  di  memorie,  documenti,  richieste  e  istanze
          indicate dall'articolo 415-bis,  comma  3,  del  codice  di
          procedura penale, secondo  le  disposizioni  stabilite  con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          anche in deroga alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai
          sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito  degli  atti  si
          intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta  di
          accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo  le
          modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale  di  cui
          al primo periodo. I decreti di cui al  primo  periodo  sono
          adottati su richiesta degli uffici del pubblico  ministero,
          previo accertamento da parte  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia della funzionalita' dei servizi di  comunicazione
          dei documenti informatici. 
                12-quater.2 Sino al 31 luglio 2020, con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro  della  giustizia  non  aventi  natura
          regolamentare,  presso   ciascun   ufficio   del   pubblico
          ministero  che  ne  faccia  richiesta  a  norma  del  terzo
          periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono
          autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero
          atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
          disposizioni  stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia, anche in deroga alle  previsioni
          del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,  n.  24.  La
          comunicazione di cui al  periodo  che  precede  si  intende
          eseguita  al  momento  del  rilascio  della   ricevuta   di
          accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo  le
          modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale  di  cui
          al periodo che precede. I decreti di cui al  primo  periodo
          sono  adottati  su  richiesta  degli  uffici  del  pubblico
          ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia della funzionalita'  dei  servizi
          di comunicazione dei documenti informatici. 
                12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei
          procedimenti civili e penali non sospesi, le  deliberazioni
          collegiali in camera di' consiglio possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel fascicolo il  prima  possibile  e,  in
          ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza
          sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di  cui
          al presente  comma  non  si  applicano  alle  deliberazioni
          conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica
          udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
          collegamento da remoto. 
                13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
          avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti  penali
          ai sensi del presente articolo,  nonche'  dell'articolo  10
          del decreto-legge 2  marzo  2020,  n.  9,  sono  effettuate
          attraverso il  Sistema  di  notificazioni  e  comunicazioni
          telematiche  penali   ai   sensi   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  o
          attraverso sistemi telematici individuati  e  regolati  con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
                14. Le comunicazioni e le notificazioni degli  avvisi
          e dei provvedimenti indicati al comma 13  agli  imputati  e
          alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di sistema  del  difensore
          di fiducia, ferme restando le notifiche che  per  legge  si
          effettuano presso il difensore d'ufficio. 
                15. Tutti  gli  uffici  giudiziari  sono  autorizzati
          all'utilizzo del Sistema di notificazioni  e  comunicazioni
          telematiche penali per le comunicazioni e le  notificazioni
          di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14,  senza
          necessita' di ulteriore  verifica  o  accertamento  di  cui
          all'articolo 16, comma 10,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221. 
                16. Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti
          penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020  e  sino
          alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i  congiunti  o
          con altre persone  cui  hanno  diritto  i  condannati,  gli
          internati e gli imputati a norma degli  articoli  18  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19  del  decreto
          legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
          mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti  di
          cui dispone l'amministrazione penitenziaria  e  minorile  o
          mediante  corrispondenza  telefonica,   che   puo'   essere
          autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2,
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230
          del  2000  e  all'articolo  19,  comma   1,   del   decreto
          legislativo n. 121 del 2018. 
                17.  Tenuto  conto   delle   evidenze   rappresentate
          dall'autorita' sanitaria, la magistratura  di  sorveglianza
          puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9  marzo  2020
          ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
          cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
          e del regime di  semiliberta'  ai  sensi  dell'articolo  48
          della medesima legge e del decreto  legislativo  2  ottobre
          2018, n. 121. 
                18. Le sessioni delle Corti di assise e  delle  Corti
          di assise di appello di cui all'articolo 7 della  legge  10
          aprile 1951, n. 287, in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla  data
          del 30 giugno 2020. 
                19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno
          2020  le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  componenti   del
          consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
          di cassazione si svolgono la prima domenica  e  il  lunedi'
          successivo del mese di ottobre. 
                20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresi'
          sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
          nei  procedimenti  di  mediazione  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  nei  procedimenti  di
          negoziazione  assistita  ai  sensi  del  decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche'  in  tutti  i
          procedimenti   di    risoluzione    stragiudiziale    delle
          controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando  i
          predetti procedimenti siano stati  introdotti  o  risultino
          gia' pendenti a far data dal 9  marzo  fino  all'11  maggio
          2020. Sono conseguentemente sospesi  i  termini  di  durata
          massima dei medesimi procedimenti. 
                20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al  30  giugno  2020,
          gli incontri di mediazione in ogni caso  possono  svolgersi
          in via telematica con il preventivo consenso  di  tutte  le
          parti coinvolte nel procedimento. Anche  successivamente  a
          tale periodo gli incontri potranno essere  svolti,  con  il
          preventivo  consenso  di  tutte  le  parti  coinvolte   nel
          procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 4, del decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,
          mediante sistemi di videoconferenza. In caso  di  procedura
          telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma  digitale,
          puo' dichiarare autografa  la  sottoscrizione  del  proprio
          cliente collegato da remoto ed apposta in calce al  verbale
          ed all'accordo di conciliazione.  Il  verbale  relativo  al
          procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica
          e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle  parti
          con firma digitale ai fini  dell'esecutivita'  dell'accordo
          prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo  4  marzo
          2010,   n.   28.   Il   mediatore,   apposta   la   propria
          sottoscrizione   digitale,    trasmette    tramite    posta
          elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo
          cosi' formato. In  tali  casi  l'istanza  di  notificazione
          dell'accordo   di   mediazione   puo'   essere    trasmessa
          all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un  messaggio
          di posta elettronica certificata.  L'ufficiale  giudiziario
          estrae dall'allegato del  messaggio  di  posta  elettronica
          ricevuto  le  copie  analogiche  necessarie  ed  esegue  la
          notificazione ai sensi degli articoli 137  e  seguenti  del
          codice di procedura  civile,  mediante  consegna  di  copia
          analogica   dell'atto   da    lui    dichiarata    conforme
          all'originale ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                20-ter. (Abrogato). 
                21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto
          compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
          alle giurisdizioni speciali non  contemplate  dal  presente
          decreto-legge, agli  arbitrati  rituali,  alle  commissioni
          tributarie e alla magistratura militare. 
                22.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2018, n. 114, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 19 (Organismo di  classificazione).  -  1.  Gli
          organismi  di  classificazione  esercitano   sulle   unita'
          navali, sui  galleggianti  e  sugli  impianti  galleggianti
          addetti  alla  navigazione  interna  compiti  di  controllo
          tecnico rientranti nel campo di applicazione  del  presente
          decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n.  22,
          anche finalizzati al rilascio dei certificati di  cui  agli
          articoli 8, 9 e 12, fermo restando il  potere  di  rilascio
          dei relativi certificati da parte dell'autorita' competente
          di cui all'allegato VI. 
                2.  Per  eseguire  i  compiti  di  cui  al  comma  1,
          l'organismo,  stabilito  nel  territorio  nazionale,   deve
          essere  autorizzato  con  decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea. 
                3.  L'organismo  di   classificazione,   per   essere
          autorizzato ai sensi del comma 2, deve  presentare  domanda
          di autorizzazione all'amministrazione, corredata  da  tutte
          le  informazioni  e  la   documentazione   necessaria   per
          verificare che esso sia conforme alle prescrizioni  di  cui
          all'allegato  IX.   L'amministrazione   avvia   l'attivita'
          istruttoria e  adotta  i  provvedimenti  di  autorizzazione
          entro  il  termine  di  novanta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento dell'istanza. 
                4.  L'amministrazione   presenta   alla   Commissione
          europea la  domanda  di  riconoscimento  dell'organismo  di
          classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di
          cui al comma 3. Entro dieci giorni  dal  riconoscimento  da
          parte   della   Commissione   europea,    l'amministrazione
          trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione
          di cui al comma 3  e  il  provvedimento  di  riconoscimento
          della Commissione europea. 
                5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  stabilisce  le
          modalita' per il rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
          comma 2 e per la presentazione delle prove  documentali  di
          cui al comma 3. 
                6. L'amministrazione verifica che  gli  organismi  di
          classificazione svolgono  efficacemente  i  compiti  per  i
          quali sono stati autorizzati. 
                7. Ai  fini  delle  verifiche  di  cui  al  comma  6,
          l'amministrazione: 
                  a) svolge visite  di  sorveglianza  periodica,  con
          cadenza almeno biennale; 
                  b) decide sull'opportunita' di procedere,  in  ogni
          momento, di propria iniziativa o a seguito di  segnalazioni
          esterne, al controllo degli  organismi  per  verificare  le
          condizioni in base alle quali  gli  stessi  hanno  ottenuto
          l'autorizzazione,  il  mantenimento   dei   requisiti,   il
          regolare svolgimento delle procedure  e  l'adempimento  dei
          propri obblighi; 
                  c) valuta le informazioni acquisite  ai  sensi  del
          comma 9. 
                8.  L'amministrazione  trasmette   alla   Commissione
          europea e agli altri Stati membri dell'Unione  europea  una
          relazione sui risultati delle verifiche  effettuate,  entro
          il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  in  cui  queste
          sono state realizzate. 
                9. Ai  fini  delle  verifiche  di  cui  al  comma  6,
          l'organismo autorizzato trasmette all'amministrazione: 
                  a) ogni certificato o attestato rilasciato; 
                  b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate  nelle
          unita'  navali,  galleggianti   e   impianti   galleggianti
          certificati; 
                  c)  l'elenco  degli   ispettori   autorizzati   che
          svolgono i servizi di attestazione e di certificazione alle
          proprie esclusive dipendenze; 
                  d) gli aggiornamenti relativi  alla  documentazione
          di cui al comma 3. 
                10. Nel caso di violazioni in merito al possesso  dei
          requisiti di cui all'allegato IX, al  regolare  svolgimento
          delle procedure o all'adempimento dei  propri  obblighi  da
          parte dell'organismo autorizzato, l'amministrazione limita,
          sospende o ritira l'autorizzazione di cui  al  comma  3,  a
          seconda dei casi, in funzione della  gravita'  del  mancato
          rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di  tali
          obblighi,  e  ne  informa  immediatamente  la   Commissione
          europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea.  La
          misura puo' consistere in: 
                  a) richiamo scritto; 
                  b)     sospensione      parziale      o      totale
          dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi  a
          un anno,  in  relazione  alla  gravita'  dell'irregolarita'
          rilevata; 
                  c) revoca dell'autorizzazione. 
                11. La misura della sospensione parziale o totale  di
          cui  al  comma  10,  si  applica  quando   l'organismo   di
          classificazione autorizzato: 
                  a)   non   ottempera   alle    disposizioni    date
          dall'amministrazione, nonostante il richiamo scritto; 
                  b) viola norme  legislative  e  amministrative  che
          regolano l'attivita' di controllo tecnico della conformita'
          delle unita' navali,  dei  galleggianti  e  degli  impianti
          galleggianti addetti alla navigazione interna; 
                  c) non comunica o non trasmette le informazioni o i
          documenti richiesti da parte dell'amministrazione. 
                12. La misura  della  revoca  dell'autorizzazione  e'
          sempre  disposta  quando  l'organismo  di   classificazione
          autorizzato: 
                  a)  ha  ricevuto  almeno   due   provvedimenti   di
          sospensione nel quinquennio; 
                  b) e' inattivo per oltre un anno  salvo  comprovati
          motivi; 
                  c)  continua  a  commettere  una  violazione   gia'
          sanzionata con la sospensione a norma del comma 11. 
                13. (abrogato). 
                14. Nel caso in cui la Commissione  europea  richieda
          informazioni  sulla   competenza   di   un   organismo   di
          classificazione autorizzato o  sulla  sua  ottemperanza  ai
          requisiti e alle  responsabilita'  cui  e'  sottoposto,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce
          tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica
          immediatamente alla Commissione europea e agli altri  Stati
          membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e
          di  revoca  di  cui  ai  commi  11  e  12,  indicandone  le
          motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca
          del riconoscimento. 
                15. Il Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti,
          con decreto di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela   del   territorio   e   del   mare,   revoca
          l'autorizzazione in caso di revoca  del  riconoscimento  da
          parte della Commissione europea. 
                16.   Gli   organismi   di    classificazione    gia'
          riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita'
          della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi
          del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le
          disposizioni recate dal presente articolo. 
              17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea
          qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi  degli
          organismi di classificazione per i quali  ha  richiesto  il
          riconoscimento.».  
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 15  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge : 
                «Art. 15 (Assunzione di personale presso il Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti). - (omissis). 
                2. Le assunzioni di cui al comma 1  sono  effettuate,
          nell'ambito dell'attuale dotazione  organica,  in  aggiunta
          alle percentuali di assunzione  previste  dall'articolo  1,
          comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno
          2019. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334). - 1. Al decreto legislativo 5 ottobre  2000,
          n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso
          di assenza  o  impedimento.»  sono  aggiunte  le  seguenti:
          «Nella  sostituzione  del   dirigente   dei   Commissariati
          distaccati,  i  commissari   capo   esercitano   anche   le
          attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza»; 
                  b) all'articolo 2-bis, le parole: «,  riservato  al
          personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse; 
                  c) all'articolo 3: 
                    1) - 1.2) (soppressi). 
                    2) al comma 3: 
                    1.1) al primo periodo, le  parole:  «decreto  del
          capo della  polizia -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del
          Ministro dell'interno, da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
                    1.2) al  secondo  periodo,  le  parole:  «Con  il
          medesimo decreto sono, altresi', previste» sono  sostituite
          dalle seguenti:  «Con  decreto  del  capo  della  polizia -
          direttore generale della pubblica sicurezza  sono  previste
          le tipologie e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  e
          delle relative prove e fasi  concorsuali,  tra  cui»  e  le
          parole: «le modalita' di svolgimento  del  concorso,»  sono
          soppresse; 
                    3) al comma 4, primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «nel decreto» sono inserite le seguenti:  «del  capo  della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; 
                  d) all'articolo 4: 
                    1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di
          Polizia»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «la  Scuola
          Superiore di Polizia»; 
                    2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore
          di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della  Scuola
          Superiore di Polizia»; 
                    3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle
          sedi  indicate  dall'Amministrazione»,  sono  aggiunte   le
          seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e  di
          provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»; 
                  e) all'articolo 5: 
                    1) al comma 1,  lettera  b),  sono  inserite,  in
          fine, le seguenti parole «a seguito della  ripetizione  del
          corso di cui al comma 1-bis»; 
                    2) al comma 1,  lettera  c),  sono  inserite,  in
          fine, le seguenti parole «a seguito della  ripetizione  del
          corso di cui al comma 1-bis»; 
                    3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
                    «1-bis.  I  commissari  che  non   ottengono   il
          giudizio di idoneita' previsto al termine del  primo  ciclo
          del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio  di
          polizia,  che  non  superano  le  prove,  ovvero  che   non
          conseguono  nei  tempi  stabiliti,  tutti   gli   obiettivi
          formativi previsti per il primo ciclo ed il  secondo  ciclo
          del corso sono ammessi a partecipare, per una  sola  volta,
          al primo corso successivo.»; 
                  f) all'articolo 5-bis: 
                    1) al  comma  1,  le  parole:  «del  ruolo  degli
          ispettori  in  possesso  della  laurea  triennale  di   cui
          all'articolo 3,  comma  2,  con  un'eta'  non  superiore  a
          trentacinque anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
          possesso della  laurea  triennale  o  laurea  magistrale  o
          specialistica, di cui  all'articolo  3,  comma  2,»,  e  le
          parole: «di cui il venti per cento riservato  ai  sostituti
          commissari.», sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  il
          venti per cento riservato  al  personale  dei  ruoli  degli
          agenti e assistenti e dei sovrintendenti con  un'anzianita'
          di servizio non inferiore a cinque anni e con  un'eta'  non
          superiore  a  trentacinque  anni,  e  l'ottanta  per  cento
          riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il
          venti per cento  riservato  ai  sostituti  commissari,  con
          un'eta' non superiore a cinquantacinque anni.»; 
                    2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto»  sono
          inserite le seguenti: «del capo della  polizia -  direttore
          generale della pubblica sicurezza»; 
                  g) all'articolo 5-ter, comma  6,  dopo  le  parole:
          «nell'ambito  delle  sedi  disponibili»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e  di
          provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»; 
                  h) all'articolo 11, comma  2,  le  parole:  «e  dai
          prefetti provenienti dai ruoli della Polizia  di  Stato  in
          servizio presso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «e  dai  prefetti  e  dai
          dirigenti generali  di  pubblica  sicurezza  preposti  alle
          direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»; 
                  i) alla  rubrica  del  titolo  II  le  parole:  «di
          polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia  di
          Stato»; 
                  l) all'articolo 29, comma 2, le parole:  «direttore
          tecnico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «commissario
          tecnico» e le parole: «direttore tecnico  principale»  sono
          sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; 
                  m) all'articolo 30, comma 2,  le  parole:  «fino  a
          direttore  tecnico  principale»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e  le  parole:
          «Ai direttori tecnici e ai  direttori  tecnici  principali»
          sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai
          commissari capo tecnici»; 
                  n) all'articolo 31: 
                    1) al comma 3: 
                    1.1) al primo periodo, le parole:  «Con  decreto»
          sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento»  e  le
          parole: «sono stabilite le modalita' di effettuazione delle
          prove  di  efficienza  fisica,  i  requisiti  di  idoneita'
          fisica, psichica e  attitudinale»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneita'  fisica,
          psichica e attitudinale»; 
                    1.2) al  secondo  periodo,  le  parole:  «Con  il
          medesimo decreto sono, altresi', previste» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Con  decreto  del  capo  della  polizia  -
          direttore  generale  della  pubblica   sicurezza   di   cui
          all'articolo 3, comma 3, sono previste le  tipologie  e  le
          modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle  relative
          prove e  fasi  concorsuali,  tra  cui»  e  le  parole:  «le
          modalita' di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse; 
                    2) al comma 4, primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «dal decreto» sono inserite le seguenti:  «del  capo  della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; 
                  o) all'articolo 32: 
                    1) al comma 1, le parole: «i  direttori  tecnici»
          sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»; 
                    2) al comma 4, le parole: «I  direttori  tecnici»
          sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e  le
          parole:  «di   direttore   tecnico   principale»,   ovunque
          ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di  commissario
          capo tecnico»; 
                  p) all'articolo 33,  comma  1,  le  parole:  «nella
          qualifica di direttore tecnico principale» sono  sostituite
          dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»; 
                  q) alla rubrica  del  titolo  III  le  parole:  «di
          polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia  di
          Stato»; 
                  r)  all'articolo  45,  comma  1,  e'  aggiunto   il
          seguente  periodo:  «Gli  stessi  possono  essere  altresi'
          componenti delle  commissioni  medico  legali,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
          461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31  marzo  2005,
          n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
          2005, n. 89.»; 
                  s) all'articolo 46: 
                    1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «dei
          requisiti  previsti  dal  decreto»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»; 
                    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con  il
          decreto»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Con   il
          regolamento» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «Con  il
          medesimo decreto sono, altresi', previste» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Con il decreto del  capo  della  polizia -
          direttore  generale  della  pubblica   sicurezza   di   cui
          all'articolo 3, comma 3, sono previste le  tipologie  e  le
          modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle  relative
          prove e  fasi  concorsuali,  tra  cui»  e  le  parole:  «le
          modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse; 
                    3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                    «2-bis. Il venti per cento dei posti  disponibili
          per  l'accesso  alla  qualifica  di  medico  e  di   medico
          veterinario,  determinati  con  modalita'   stabilite   nel
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica sicurezza di cui  al  comma  2,  e'  riservato  al
          personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti
          diploma di  laurea  e  specializzazione  e  dell'iscrizione
          all'albo  professionale  e  con  un'eta'  non  superiore  a
          quaranta anni, per la meta' dei posti a  quello  del  ruolo
          degli ispettori tecnici-settore sanitario,  e  per  l'altra
          meta', al restante personale con un'anzianita' di  servizio
          effettivo non inferiore a  cinque  anni,  in  possesso,  in
          entrambi i casi, dei requisiti attitudinali  richiesti.  Il
          predetto personale non deve aver riportato,  nei  tre  anni
          precedenti, la sanzione disciplinare della pena  pecuniaria
          o altra sanzione piu' grave e deve  aver  riportato,  nello
          stesso periodo, un giudizio  complessivo  non  inferiore  a
          "ottimo".»; 
                  t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno»
          sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei  mesi»
          e le parole  «,  finalizzato  anche  al  conseguimento  del
          master universitario di  secondo  livello,  sulle  basi  di
          programmi e modalita' coerenti  con  le  norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse; 
                  u)  all'articolo  48,  comma  1,  le  parole   «non
          inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non  superiore»
          e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono  sostituite
          dalle seguenti: «con almeno tre anni e  sei  mesi  e  sette
          anni e sei mesi»; 
                  v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la
          parola: «provvede» e' inserita la seguente: «anche»; 
                  z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e  composta
          dal vice direttore generale della  pubblica  sicurezza  con
          funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della
          Polizia di Stato in servizio presso il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
          composta  dai  vice  direttori  generali   della   pubblica
          sicurezza e  dai  prefetti  e  dai  dirigenti  generali  di
          pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di  pari
          livello  nell'ambito  del   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2,  primo  periodo,
          con esclusione delle lettere i)  ed  n),  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2001,  n.  398,
          nonche' della direzione centrale anticrimine della  Polizia
          di Stato,  della  direzione  centrale  dell'immigrazione  e
          della  polizia  delle  frontiere  e  dell'ufficio  centrale
          interforze per la sicurezza personale»; 
                  aa) all'articolo 63, comma 1: 
                    1)  al  secondo  periodo,  le  parole   «Per   il
          conferimento delle promozioni per merito straordinario alle
          qualifiche di primo dirigente e  di  dirigente  superiore,»
          sono  soppresse  e  la  parola  «la»  e'  sostituita  dalla
          seguente: «La»; 
                    2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
          «Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario
          alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e
          qualifiche  equiparate  il  funzionario  che   riporti   un
          punteggio inferiore al sessanta per cento del  coefficiente
          totale massimo  attribuibile  al  personale  scrutinato  ai
          sensi dei vigenti criteri di massima.». 
              - Si riporta il testo del  comma  373  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
          presente legge: 
              «(omissis). 
                373.  Le  assunzioni  di  cui  al  comma   372   sono
          effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in
          aggiunta  alle  percentuali  di   assunzione   previste   a
          normativa vigente. 
              (omissis).».