((Art. 66 ter 
 
Misure di semplificazione per l'erogazione  dell'assegno  sostitutivo
                    dell'accompagnatore militare 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n.
288, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nelle more dell'adozione del  decreto  annuale  di  cui  al
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a  erogare  l'assegno
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  288,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  1  (Assegno  sostitutivo   dell'accompagnatore
          militare). - 1. (omissis). 
                2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli  enti
          preposti non siano in grado di  procedere,  entro  sessanta
          giorni dalla ricezione  della  richiesta,  all'assegnazione
          degli accompagnatori di cui al secondo comma  dell'articolo
          21 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come  sostituito
          dal comma 1  del  presente  articolo,  ai  grandi  invalidi
          affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
          2), 3) e 4),  secondo  comma,  e  A-bis)  della  tabella  E
          allegata al medesimo testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
          di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di  un
          accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva  o
          di  un  accompagnatore  del  servizio  civile  compete,  in
          sostituzione, un assegno mensile esente da imposte  di  878
          euro per dodici mensilita', nei limiti  dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. 
                3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore  di  cui
          al comma 2 puo' essere adeguato con  apposito  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  delle
          risorse del fondo di cui all'articolo 2. 
                4. Entro il 30 aprile 2003, e  successivamente  entro
          il 30 aprile di ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, si procede all'accertamento  del  numero
          degli assegni  corrisposti  a  tale  data  in  sostituzione
          dell'accompagnatore e, fatta salva  l'applicazione  in  via
          prioritaria della  disposizione  di  cui  al  comma  2,  si
          provvede, nell'ambito delle risorse  disponibili  e  previa
          definizione   delle   procedure   da   seguire    per    la
          corresponsione dei benefici economici, alla  determinazione
          del numero degli  assegni  che  potranno,  a  tale  titolo,
          essere  liquidati  agli  altri  aventi  diritto,  dando  la
          precedenza  a  coloro  che  abbiano  fatto  richiesta   del
          servizio di accompagnamento almeno una volta  nel  triennio
          precedente la data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge e ai quali gli enti  preposti  non  siano  stati  ne'
          siano in grado di assicurarlo. Ove  spettante,  nell'ambito
          delle risorse disponibili, in favore  dei  grandi  invalidi
          affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
          2), 3) e  4),  secondo  comma  e  A-bis)  della  tabella  E
          allegata al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 915 del  1978,  verra'  corrisposto  un
          assegno sostitutivo mensile esente da imposte  pari  a  878
          euro per dodici mensilita'; per i soggetti  con  infermita'
          di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
          della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
          misura ridotta al 50 per cento. 
                4-bis. Nelle more dell'adozione del  decreto  annuale
          di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a
          erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del  decreto
          emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                5.  Alla  liquidazione  degli  assegni  di  cui  alla
          presente legge provvedono le  amministrazioni  e  gli  enti
          gia'   competenti   alla   liquidazione   dei   trattamenti
          pensionistici agli aventi diritto.». 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  17
          della legge 31 dicembre 2009, n. 19. 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (omissis). 
                12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              (omissis).».