((Art. 66 quater Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsita' 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 152, dopo le parole: «sospette di falsita',» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,»; b) al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della violazione».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 152 e 153 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1. - 151. Omissis. 152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze o agli enti gestori i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita', non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della violazione. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Omissis.».