((Art. 66 quater 
 
Semplificazione delle segnalazioni  relative  a  banconote  e  monete
                        sospette di falsita' 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 152, dopo  le  parole:  «sospette  di  falsita',»  sono
inserite le seguenti: «non oltre il  quindicesimo  giorno  lavorativo
successivo all'individuazione delle stesse,»; 
  b) al comma 153, le parole: «fino ad euro  5.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la  gravita'  della
violazione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 152 e 153 dell'articolo
          2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Misure in materia di riscossione).  -  1.  -
          151. Omissis. 
                152. I gestori  del  contante  trasmettono,  per  via
          telematica, al Ministero dell'Economia e  delle  finanze  o
          agli enti gestori i dati  e  le  informazioni  relativi  al
          ritiro  dalla  circolazione  di  banconote  e   di   monete
          metalliche in euro  sospette  di  falsita',  non  oltre  il
          quindicesimo       giorno       lavorativo       successivo
          all'individuazione delle stesse,  secondo  le  disposizioni
          applicative stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze  con  provvedimento   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana. 
                153. In caso di violazione del comma 152 del presente
          articolo o  delle  disposizioni  applicative  del  medesimo
          comma, al gestore del contante responsabile e'  applicabile
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  300  a  euro
          5.000 secondo la gravita' della violazione.  La  competenza
          ad applicare la sanzione spetta al Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. 
              Omissis.».