((Art. 66 quinquies 
 
Destinazione di parte  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie per violazioni del codice  della  strada  all'acquisto  di
mezzi per finalita' di protezione civile 
  1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto  di  automezzi,  mezzi  e
attrezzature  per  finalita'  di  protezione  civile  di   competenza
dell'ente interessato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 208, comma 5-bis,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 208  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie). - (Omissis). 
                5-bis. La quota dei proventi di cui alla  lettera  c)
          del comma 4  puo'  anche  essere  destinata  ad  assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agliarticoli 186, 186-bis e187e all'acquisto di  automezzi,
          mezzi e attrezzature dei Corpi e  dei  servizi  di  polizia
          provinciale e di polizia municipale  di  cui  alle  lettere
          d-bis) ed e) del comma 1  dell'articolo  12,  destinati  al
          potenziamento dei servizi  di  controllo  finalizzati  alla
          sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o  all'acquisto
          di  automezzi,  mezzi  e  attrezzature  per  finalita'   di
          protezione civile di competenza dell'ente interessato.».