((Art. 66 quinquies Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalita' di protezione civile 1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - (Omissis). 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agliarticoli 186, 186-bis e187e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato.».