Art. 84 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione e  dall'articolo  40,  comma  3,  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  le  disposizioni  del   presente   decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano si  applicano,  a  decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa
dell'Unione europea,  nell'esercizio  del  potere  sostitutivo  dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle  Province
autonome nelle quali non sia ancora stata adottata  la  normativa  di
attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla
data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
  2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione
della normativa in materia di piante  da  frutto  e  piantine  ortive
prima dell'entrata in vigore del  presente  decreto  purche'  non  in
contrasto con lo stesso. 
 
          Note all'art. 84: 
              - Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note
          alla premesse. 
              - Il testo dell'art. 40 della citata legge 24  dicembre
          2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art. 40  (Recepimento  delle  direttive  europee  da
          parte delle regioni e delle province  autonome).  -  1.  Le
          regioni e le province autonome, nelle  materie  di  propria
          competenza,  provvedono  al  recepimento  delle   direttive
          europee. 
                2. I provvedimenti adottati  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome per recepire le direttive  europee  nelle
          materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il
          numero  identificativo  della  direttiva  recepita  e  sono
          immediatamente  trasmessi  per   posta   certificata   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche europee, fermo restando quanto previsto  all'art.
          29, comma 7, lettera f). 
                3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, le disposizioni  legislative  adottate  dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti   dal
          diritto dell'Unione europea, nelle  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e  delle  province  autonome,  si
          applicano, per le regioni e per le province autonome,  alle
          condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 41  della
          presente legge. 
                4. Per le direttive europee,  nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo
          indica i criteri e formula le direttive ai quali si  devono
          attenere le regioni e le  province  autonome  ai  fini  del
          soddisfacimento di  esigenze  di  carattere  unitario,  del
          perseguimento   degli   obiettivi   della    programmazione
          economica e del  rispetto  degli  impegni  derivanti  dagli
          obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei  casi  in
          cui sia esercitata con legge o con  atto  avente  forza  di
          legge o, sulla base della legge europea, con i  regolamenti
          previsti dall'art. 35 della presente legge,  e'  esercitata
          mediante  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per gli affari europei, d'intesa  con  i  Ministri
          competenti secondo le modalita' di  cui  all'art.  8  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                5. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei ogni sei  mesi  informa  le
          Camere sullo stato di recepimento delle  direttive  europee
          da parte delle regioni  e  delle  province  autonome  nelle
          materie  di   loro   competenza,   secondo   modalita'   di
          individuazione di tali direttive da definire con accordo in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
          tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche europee  convoca  annualmente
          le  regioni  e  le  province  autonome  nell'ambito   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          nella sessione europea dedicata  alla  predisposizione  del
          disegno di legge di delegazione europea e  del  disegno  di
          legge europea di cui all'art. 29.».