Art. 86 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  attuativi  previsti  dal
presente decreto, continuano a trovare applicazione  le  disposizioni
previgenti se non confliggenti con il presente decreto. 
  2. E' consentita, fino al 31 dicembre 2022, la  commercializzazione
di materiali di moltiplicazione e di  piante  da  frutto  prodotti  a
partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate  o  da
materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che  sono  stati
ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni  per  essere
qualificati come materiali CAC anteriormente  al  31  dicembre  2022.
Quando sono commercializzati, tali  materiali  di  moltiplicazione  e
piante  da  frutto  sono   identificati   mediante   un   riferimento
all'articolo  32  della  direttiva  di  esecuzione  2014/98/UE  della
Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul  documento  di
accompagnamento o del fornitore. 
  3.  Il  CIVI-Italia  mantiene  le  funzioni  di  Soggetto  Gestore,
attribuite  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali 19 giugno 2020,  a  condizione  che  invii  al
Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo  69,
comma 1. 
  4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute  idonee
ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019  sono  riconosciute
idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino  le
norme tecniche prescritte dalla normativa vigente. 
  5. Le strutture gia' riconosciute idonee come  CCP,  CP  e  CM,  ai
sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneita'. 
  6. Le strutture gia' riconosciute idonee come  CCP,  CP  e  CM,  ai
sensi del decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono  il  riconoscimento
di idoneita'. 
  7. Le strutture gia' individuate per le prove di coltivazione delle
varieta' di piante da frutto ai  fini  dell'iscrizione  nel  Registro
nazionale e al rilascio di titoli di protezione  per  nuove  varieta'
idonee come CCP e  CP,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  23  maggio
2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'. 
 
          Note all'art. 86: 
              -  Per  i  rifermenti  della  direttiva  di  esecuzione
          2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, si  veda
          nelle note alle premesse.