ART. 64 
 
(Semplificazione delle  procedure  di  valutazione  dei  progetti  di
ricerca ed ulteriori  misure  attuative  del  PNRR  nel  campo  della
                              ricerca) 
 
  1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le  parole
"tramite appositi comitati, " e ",tenendo conto  in  particolare  dei
principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse. 
  2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito
dal seguente: 
    "Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 
    1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca  e  assicurare
il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR).  Il  CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o  stranieri,  di  elevata
qualificazione  scientifica  internazionale,   appartenenti   a   una
pluralita' di aree disciplinari, nominati con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra i quali dieci  componenti  sono
scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del
principio della parita' di genere e gli altri cinque sono  designati,
uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal
presidente  dell'European   Research   Council   e   dal   presidente
dell'European  Science  Foundation.  Il  Comitato   e'   regolarmente
costituito con almeno dieci componenti. 
    2. Il CNVR, in particolare: 
      a) indica i criteri generali per le attivita'  di  selezione  e
valutazione dei  progetti  di  ricerca,  nel  rispetto  dei  principi
indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui  all'articolo  20,   tenendo   in   massima   considerazione   le
raccomandazioni  approvate  da  organizzazioni   internazionali   cui
l'Italia e' parte; 
      b)  nomina  i  componenti  dei  comitati  di  valutazione,  ove
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
cui all'articolo 20; 
      c) provvede allo svolgimento, anche parziale,  delle  procedure
di selezione dei progetti o  programmi  di  ricerca  di  altri  enti,
pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; 
      d) definisce i criteri per la individuazione e  l'aggiornamento
di  liste  di  esperti  tecnico-scientifici   e   professionali   per
l'affidamento di incarichi  di  valutazione  tecnico-scientifica  dei
progetti   di   ricerca,   istituite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
      e) predispone rapporti specifici sull'attivita'  svolta  e  una
relazione annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca,  che
trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 
    3. Il CNVR  definisce  le  proprie  regole  di  organizzazione  e
funzionamento  ed  elegge  al  proprio  interno  il   presidente,   a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti  pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la  durata  del  mandato.
L'incarico di componente del CNVR  e'  di  durata  quinquennale,  non
rinnovabile. In caso di  cessazione  di  un  componente  prima  della
scadenza del proprio mandato, il componente  che  viene  nominato  in
sostituzione resta in carica per la durata residua  del  mandato.  Il
compenso dei componenti del Comitato  e'  stabilito  nel  decreto  di
nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
    4. Nell'esercizio delle sue funzioni  il  CNVR  si  avvale  delle
risorse   umane,   strumentali   e    finanziarie    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca.". 
  3. In sede di prima applicazione,  il  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  della  ricerca  di  cui  al  comma  2  e'  composto  dai
componenti del Comitato nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca  in
carica alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  ed  e'
integrato nella sua piena composizione dal Ministro  dell'universita'
e della ricerca nel rispetto del principio della parita'  di  genere.
Sono fatti salvi gli atti  inerenti  alle  procedure  valutative  del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale
dei  garanti  della  ricerca"  devono  intendersi  riferite,  ovunque
ricorrano, al "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca". 
  4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole "Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la  ricerca"  sono
sostituite dalle seguenti: "Comitato  nazionale  per  la  valutazione
della ricerca". 
  5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
la lettera b) e' soppressa. 
  6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di  selezione  e
valutazione  dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca   connessi
all'attuazione  del  PNRR,  il  Fondo  per  la   valutazione   e   la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e'  incrementato  di  5
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al  presente  comma  e  le  somme
eventualmente non impiegate per l'attivazione  delle  convenzioni  di
cui al primo periodo dell'articolo  1,  comma  550,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere  l'attivita'  di
valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali,  anche
in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma  551,  della  legge  n.  178  del  2020,
nonche'  alla  stipula  di  accordi  o  convenzioni   con   enti   ed
istituzioni, anche  esteri,  di  riconosciuto  prestigio  nell'ambito
della valutazione  della  ricerca,  in  ordine  allo  svolgimento  di
attivita' di supporto specialistico  e  di  analisi,  di  valutazione
economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e  controllo
sugli  interventi  nel  settore  della   ricerca,   con   particolare
riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, relativamente alla quota destinata  ai  compiti  dell'Agenzia
Nazionale della ricerca in materia  di  valutazione  dell'impatto  di
attivita' di ricerca. 
  7. Al fine di realizzare  interventi  di  investimento  finalizzati
alla rigenerazione delle periferie  urbane  disagiate  attraverso  la
realizzazione di nuove sedi delle istituzioni  dell'alta  formazione,
artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela  di  strutture  di
particolare  rilievo  storico  ed   architettonico   delle   medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  l'anno
2021 da assegnare alle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica
musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi  di
cui  al  presente  comma.  Agli   oneri   previsti   dalla   presente
disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
    - quanto a 8 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131,  legge
30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata  dall'articolo  1,  comma
14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    - quanto a 4 milioni  di  euro  mediante  utilizzo  delle  somme,
conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1,  comma  131,
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  rifinanziata  dall'articolo  1,
comma  14,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2,
la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75". 
  9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri  sono  a
carico delle risorse previste per l'attuazione di  progetti  compresi
nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR  da
parte del Consiglio dell'Unione europea.