ART. 65 
 
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e  delle
               infrastrutture stradali e autostradali) 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali,  direttamente  sulla  base  del  programma  annuale  di
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle  forme  e  secondo  le
modalita' indicate nei commi da 3 a 5."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4.  Con  riferimento  alla  sicurezza   delle   infrastrutture
stradali  e  autostradali  e  fermi   restando   i   compiti   e   le
responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche  avvalendosi
degli altri soggetti pubblici che operano  in  materia  di  sicurezza
delle infrastrutture: 
      a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla  verifica
dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi
risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero
delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   ed   alla
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  5  ottobre
2006, n. 264; 
      b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza  per  le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; 
      c) propone al Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'adozione, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del  decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35; 
      d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',  contenuti
e documenti costituenti la valutazione  di  impatto  sulla  sicurezza
stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo  3  del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
      e)  cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che   possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4  del  citato  decreto
legislativo  n.35  del  2011  nonche'  la   relativa   attivita'   di
formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
medesimo decreto; 
      f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti   ad   elevata
concentrazione  di  incidenti  nonche'  alla  classificazione   della
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche  al  fine  di
definire,  con  proprio  provvedimento,  criteri  e   modalita'   per
l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal  medesimo
decreto; 
      g) effettua, in attuazione del programma annuale  di  attivita'
di cui  al  comma  5-bis  e  comunque  ogni  qual  volta  ne  ravvisi
l'opportunita' anche sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  di
altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di  sicurezza  previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche
compiendo verifiche sulle attivita'  di  controllo  gia'  svolte  dai
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; 
      h) adotta le misure di sicurezza  temporanee  da  applicare  ai
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali,  fissando  le
modalita' di svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad  assicurare  la
corretta applicazione delle stesse; 
      i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto  previsto
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
      l) propone al Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste  dall'articolo  10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
      m) svolge attivita' di studio,  ricerca  e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  "5-bis.  L'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia  sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da espletarsi nel corso dell'anno successivo,  dandone  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ed
alla Commissione di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e'  adottato  entro  il  31  agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibile  e  alle
competenti Commissioni parlamentari  una  relazione  sulle  attivita'
previste  dai  commi  da  3  a  5  e  svolte  nel   corso   dell'anno
precedente.".