ART. 48
(Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni)
1. Il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e
EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di
energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo le
seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi,
intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi
complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili,
secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto
anche dei trasferimenti statistici tra Stati membri;
b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi,
intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali per
riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche
rinnovabili e calore di scarto, nonche' il raggiungimento complessivo
degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei
trasporti;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta
di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi
parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti
energetiche rinnovabili, garantendone uniformita' e coerenza con il
dato nazionale;
d) assicurare la produzione e l'informazione statistica sui
consumi finali di energia attraverso la loro disaggregazione
territoriale, settoriale e funzionale, in coerenza con le linee del
sistema statistico europeo, anche al fine di monitorare i fenomeni
della mobilita' sostenibile e della poverta' energetica
e) assicurare il monitoraggio degli interventi oggetto d'obbligo
di incorporazione di fonti di energia rinnovabile in edifici nuovi o
ristrutturati.
2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio di
cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE, ISPRA e l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (di seguito anche: ENEA), individuano modalita' per la
condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da
essi gestiti.
3. Su proposta del GSE, il Ministero della transizione ecologica
approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, assicurando
continuita' con le analoghe metodologie approvate con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio
2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio
2015.
4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio,
anche attraverso interfacce informatiche, al fine di:
a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul
territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto
l'autorizzazione, nonche' i tempi dei procedimenti;
b) monitorare gli investimenti, le ricadute industriali,
economiche, sociali, occupazionali, dello sviluppo del sistema
energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione;
c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i costi di
produzione dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed
ISPRA per le rispettive attivita' di ricerca e scenariali;
d) valutare con continuita' i costi, l'efficacia, l'efficienza
delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori,
confrontato con quello di altri Paesi europei;
e) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti
rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione
delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornire elementi di
input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli
adempimenti in capo a ISPRA;
f) elaborare le informazioni necessarie per la predisposizione
delle relazioni periodiche di monitoraggio, ivi incluse quelle
rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999.
5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE realizza
un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di
monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonche' i dati necessari per
attuare quanto disposto all'articolo 21.
6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC
di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza
energetica dei settori industriali e terziario, l'ISTAT effettua
negli anni 2023 e 2028 una rilevazione statistica campionaria dei
consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori
di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al regolamento (CE)
n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008 relativo alle statistiche dell'energia, assicurandone la
rappresentativita' statistica a livello regionale ed utilizzando
anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo
con Acquirente Unico S.p.A..
7. Al fine di migliorare la qualita' delle statistiche di base
necessarie alla elaborazione del bilancio energetico nazionale, a
partire dal 2022 ed entro il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente
Unico S.p.A., sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo
Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, fornisce al Ministero della transizione ecologica i
consumi annuali di energia elettrica e gas naturale relativi all'anno
precedente per ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonche'
le informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di governo che si
rendano di volta in volta necessari. Acquirente Unico S.p.A.
pubblica, sul proprio sito internet, dati aggregati di consumo di gas
ed elettricita' di interesse generale, nel rispetto dei principi di
riservatezza statistica disciplinati dal Sistema Statistico
Nazionale, con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA.
8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di
raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto
legislativo, RSE elabora e aggiorna con continuita' scenari
tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico
nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti
dall'attivita' svolta dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti
dell'attivita' sono periodicamente trasmessi al Ministero della
transizione ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle
relazioni di cui al comma 4, lettera f).
9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8, il GSE elabora
con continuita' scenari di lungo termine sul fabbisogno di
incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, con particolare
riguardo alla componente degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I
predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE e sulla
piattaforma di cui al comma 5.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 40 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
abrogato.
Note all'art. 48:
- Il Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (relativo alle
statistiche dell'energia) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
novembre 2008, n. L 304.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
14 gennaio 2012 (Approvazione della metodologia che,
nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di
energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di
elettricita', energia per il riscaldamento e il
raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti
energetiche rinnovabili) e' pubblicato nella G.U.R.I. 14
febbraio 2012, n. 37.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015
(Approvazione della metodologia che, nell'ambito del
sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i
dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma
5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 15 luglio 2015, n. 162.
- Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), e'
riportato nelle note all'articolo 36.
- Il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto
legislativo n. 79 del 1999, e' riportato nelle note
all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 40 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale,
relazioni e aggiornamenti). - 1. Nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo
economico provvede ad integrare il sistema statistico in
materia di energia perseguendo le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote
dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il
riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti,
coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri
di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,
tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti
statistici tra Stati membri;
b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui
alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla
lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e
provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei
consumi energetici coperti da fonti energetiche
rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in
attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto
conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT,
organizza e gestisce un sistema nazionale per il
monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti
rinnovabili, idoneo a:
a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato
di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in
ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei
medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia
autonoma;
b) stimare i risultati connessi alla diffusione
delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.
3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed applicare
metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:
a) stime delle ricadute industriali ed
occupazionali connesse alla diffusione delle fonti
rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica;
b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di
sostegno, confrontati con i principali Stati dell'Unione
europea.
4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,
entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo
economico approva la metodologia che, nell'ambito del
sistema statistico nazionale in materia di energia, e'
applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini
delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali.
5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,
entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti
inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia
che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, e'
applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado
di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in
attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
6. Anche sulla base delle attivita' di monitoraggio
di cui ai precedenti commi:
a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo
economico lo schema di relazione sui progressi realizzati
nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, di cui all'articolo 22 della direttiva
2009/28/CE;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione
europea della relazione di cui all'articolo 22 della
direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da
fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella
necessaria al rispetto della progressione temporale di cui
all'articolo 3, comma 3, all'aggiornamento del Piano di
azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui
all'articolo 4 della medesima direttiva.
7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni
due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo
economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle
tecnologie per la produzione di energia elettrica, di
calore e di biocarburanti, nonche' lo stato e le
prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di
efficienza energetica, con riguardo particolare a
disponibilita', costi commerciali, sistemi innovativi non
ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili e di efficienza energetica.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA,
non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle
attivita' svolte ai sensi del presente decreto.».