ART. 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni) 1. Il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo le seguenti finalita': a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati membri; b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto, nonche' il raggiungimento complessivo degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei trasporti; c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, garantendone uniformita' e coerenza con il dato nazionale; d) assicurare la produzione e l'informazione statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche al fine di monitorare i fenomeni della mobilita' sostenibile e della poverta' energetica e) assicurare il monitoraggio degli interventi oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati. 2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE, ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito anche: ENEA), individuano modalita' per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi gestiti. 3. Su proposta del GSE, il Ministero della transizione ecologica approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015. 4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine di: a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonche' i tempi dei procedimenti; b) monitorare gli investimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello sviluppo del sistema energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione; c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i costi di produzione dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attivita' di ricerca e scenariali; d) valutare con continuita' i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei; e) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornire elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in capo a ISPRA; f) elaborare le informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio, ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999. 5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE realizza un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonche' i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo 21. 6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza energetica dei settori industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e 2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, assicurandone la rappresentativita' statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo con Acquirente Unico S.p.A.. 7. Al fine di migliorare la qualita' delle statistiche di base necessarie alla elaborazione del bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A., sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al Ministero della transizione ecologica i consumi annuali di energia elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonche' le informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di governo che si rendano di volta in volta necessari. Acquirente Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati aggregati di consumo di gas ed elettricita' di interesse generale, nel rispetto dei principi di riservatezza statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale, con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA. 8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna con continuita' scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti dall'attivita' svolta dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono periodicamente trasmessi al Ministero della transizione ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle relazioni di cui al comma 4, lettera f). 9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8, il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul fabbisogno di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE e sulla piattaforma di cui al comma 5. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 40 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' abrogato.
Note all'art. 48: - Il Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (relativo alle statistiche dell'energia) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2008, n. L 304. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2012 (Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili) e' pubblicato nella G.U.R.I. 14 febbraio 2012, n. 37. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015 (Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) e' pubblicato nella G.U.R.I. 15 luglio 2015, n. 162. - Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), e' riportato nelle note all'articolo 36. - Il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, e' riportato nelle note all'articolo 5. - Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo n. 28 del 2011: «Art. 40 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti). - 1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia perseguendo le seguenti finalita': a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri; b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale; c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a: a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia autonoma; b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed applicare metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale: a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica; b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno, confrontati con i principali Stati dell'Unione europea. 4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali. 5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Anche sulla base delle attivita' di monitoraggio di cui ai precedenti commi: a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE; b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3, all'aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all'articolo 4 della medesima direttiva. 7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonche' lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare a disponibilita', costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attivita' svolte ai sensi del presente decreto.».