Art. 50
Abrogazioni
1. All'articolo 76, comma 1, lettera a- bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «e
individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di
statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi
dell'articolo 514 del codice di procedura civile».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per
l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le
seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale,».
3. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' abrogato.
4. All'articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
comma 1 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
i commi 1 e 2-bis sono abrogati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Ferma la
facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del
codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico
immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle
abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo
e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno
specifico paniere di beni definiti "beni essenziali"
individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera
a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se
l'importo complessivo del credito per cui procede supera
centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata
se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e
sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il
debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie
aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e'
inferiore all'importo indicato nel comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (Attuazione della
direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Tavolo tecnico permanente per la
fatturazione elettronica). - 1. Per l'attuazione degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 e' istituito
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico
permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti
finalita':
a) aggiornamento delle regole tecniche e delle
modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle
stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica
amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori
economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di
definizione, di tutte le iniziative legislative ed
applicative in materia di fatturazione e appalti
elettronici.
2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione
elettronica e' composto da un componente indicato
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati
dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, due componenti indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, due componenti indicati
dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del
tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di
alcun genere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-quater del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 41-quater (Disciplina dell'utilizzo del
pastazzo). - 1. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Misure urgenti per
il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per la definizione di una
politica strategica nazionale per il contrasto ai
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita'
dell'aria). - 1. (abrogato).
2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, conforma le attivita' di propria competenza al
raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti
climatici e miglioramento della qualita' dell'aria.
2-bis.».