Art. 46
Diritti e garanzie per le persone minori di eta'
1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che
coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta', le
disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono
applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze del
minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che
coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta' sono assegnati
mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla
formazione e alle competenze acquisite.
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, paragrafo 1,
della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989):
"Art. 3. - 1. In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorita' amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.".