Art. 46 
 
          Diritti e garanzie per le persone minori di eta' 
 
  1. Nello svolgimento dei  programmi  di  giustizia  riparativa  che
coinvolgono  a  qualsiasi  titolo  persone   minori   di   eta',   le
disposizioni  del  presente  decreto,  in  quanto  compatibili,  sono
applicate in modo adeguato alla  personalita'  e  alle  esigenze  del
minorenne,  tenuto  in  considerazione  il  suo  superiore  interesse
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo  1,  della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  2. Allo svolgimento  dei  programmi  di  giustizia  riparativa  che
coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta' sono  assegnati
mediatori  dotati  di  specifiche  attitudini,  avuto  riguardo  alla
formazione e alle competenze acquisite. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  paragrafo  1,
          della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed  esecuzione
          della convenzione sui diritti del fanciullo,  fatta  a  New
          York il 20 novembre 1989):  
                "Art. 3. - 1.  In  tutte  le  decisioni  relative  ai
          fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche  o
          private  di  assistenza  sociale,  dei   tribunali,   delle
          autorita'  amministrative  o  degli   organi   legislativi,
          l'interesse  superiore  del  fanciullo  deve   essere   una
          considerazione preminente.".