Art. 55 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7,  nei  concorsi  interni
per l'accesso al ruolo degli ispettori, le  categorie  di  titoli  da
ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna
di esse, sono stabilite come segue: 
    A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino  a  punti  13,  suddivisa
nelle seguenti sotto-categorie: 
      1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 
      2) rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  biennio
anteriore, fino a punti 2; 
      3) incarichi e servizi di particolare rilevanza  conferiti  con
provvedimento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,  ovvero
di  altre  amministrazioni  a  seguito  di  specifica  autorizzazione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 
      4) corsi del Settore aereo individuati  con  decreto  del  Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche'  i
corsi disciplinati  dal  decreto  del  Capo  della  polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza  adottato  ai  sensi  dell'articolo
46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di
formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento  e  dei  seminari,
fino a punti 2; 
      5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai
titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero
4), fino a punti 0,5; 
      6) lavori originali elaborati per il servizio che il  candidato
ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni  o  per  speciali
incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o  da  quella
presso cui presta servizio  e  che  vertono  su  problemi  giuridici,
amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare  rilievo
attinenti ai servizi dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,
fino a punti 1,5; 
      7) ricompense al valor militare, al  valor  civile,  al  merito
civile,  per   meriti   straordinari   e   speciali,   per   lodevole
comportamento  e  le  onorificenze  dell'Ordine  «Al   Merito   della
Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. 
    B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7,  suddivisa  nelle
seguenti sotto-categorie: 
      1)  diploma  di  laurea,   conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, ulteriore rispetto a quello  propedeutico  al  conseguimento
della laurea magistrale, specialistica  ed  equipollenti  di  cui  al
numero 2, fino a punti 1; 
      2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita
presso  un'istituzione  universitaria  statale  o   riconosciuta   in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 
      3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 
      4)   abilitazioni   all'insegnamento   o    all'esercizio    di
professioni, fino a punti 0,5; 
      5) master universitari di primo o di secondo  livello,  fino  a
punti 1; 
      6)  dottorato  di  ricerca,  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 1; 
      7) attestati di  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento,  di
qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da  un
ente pubblico o da un istituto riconosciuto  dallo  Stato,  attinenti
all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in
considerazione i corsi che non si sono conclusi con  un  giudizio  di
merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 
      8) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di Enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      9)  conoscenza  certificata  delle  procedure  e  dei   sistemi
informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino  a
punti 0,5. 
 
          Note all'art. 55: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  46-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,   n.   335
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia), si veda nelle  note  all'art.
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