Articolo 101.
Soccorso istruttorio.
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo
virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un
termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni
per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa
alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle
offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con
il documento di gara unico europeo, con esclusione della
documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di
avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in
caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e'
sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine
fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda
di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni
altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la
partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della
documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita' che
rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente.
2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della
stazione appaltante nel termine stabilito e' escluso dalla procedura
di gara.
3. La stazione appaltante puo' sempre richiedere chiarimenti sui
contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni
loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel
termine fissato dalla stazione appaltante, che non puo' essere
inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti
resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore
economico, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione, puo' richiedere la rettifica di un errore materiale
contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia
avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a
condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una
nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti
comunque assicurato l'anonimato.