Articolo 102.
Impegni dell'operatore economico.
1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti,
tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli
operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilita' occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e
territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto
dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' garantire le
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto
rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro
irregolare;
c) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica
nell'offerta le modalita' con le quali intende adempiere quegli
impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilita' degli
impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalita'
di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta
dell'aggiudicatario.