Articolo 104. 
 
                            Avvalimento. 
 
  1. L'avvalimento e' il contratto con il quale una  o  piu'  imprese
ausiliarie si obbligano a mettere  a  disposizione  di  un  operatore
economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche  e
risorse umane e strumentali per  tutta  la  durata  dell'appalto.  Il
contratto di avvalimento e' concluso  in  forma  scritta  a  pena  di
nullita' con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione
dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento e'  normalmente
oneroso,  salvo  che  risponda  anche  a  un  interesse  dell'impresa
ausiliaria,  e  puo'  essere  concluso  a  prescindere  dalla  natura
giuridica dei legami tra le parti. 
  2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso  per  acquisire
un requisito  necessario  alla  partecipazione  a  una  procedura  di
aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore  a
euro 150.000, o di un appalto di servizi e  forniture,  esso  ha  per
oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che  avrebbero  consentito
all'operatore economico di ottenere l'attestazione di  qualificazione
richiesta. 
  3. Qualora il contratto di avvalimento sia  stipulato  con  impresa
ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro  titolo  abilitativo
richiesto per la partecipazione alla procedura di  aggiudicazione  ai
sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto  in  possesso  di
titoli di  studio  o  professionali  necessari  all'esecuzione  della
prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono  eseguiti
direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in
materia di subappalto. 
  4. L'operatore economico allega alla domanda di  partecipazione  il
contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando
se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un  requisito
di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega,  nel
caso di cui al comma 2, la  certificazione  rilasciata  dalla  SOA  o
dall'ANAC. L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare alla  stazione
appaltante: 
  a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
Capo II del presente Titolo; 
  b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100  per
i servizi e le forniture; 
  c) di impegnarsi verso l'operatore  economico  e  verso  la  stessa
stazione appaltante a mettere a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 
  5.  L'impresa  ausiliaria  trasmette  la  propria  attestazione  di
qualificazione nel caso di avvalimento  finalizzato  all'acquisizione
del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione  di
lavori.  In   caso   di   dichiarazioni   mendaci,   fermo   restando
l'applicazione  dell'articolo  96,  comma  15,  nei   confronti   dei
sottoscrittori,  la   stazione   appaltante   assegna   all'operatore
economico concorrente un termine, non superiore a dieci  giorni,  per
indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purche' la  sostituzione
dell'impresa  ausiliaria  non  conduca  a  una  modifica  sostanziale
dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di  mancato  rispetto
del termine assegnato, la  stazione  appaltante  esclude  l'operatore
economico. 
  6. La stazione appaltante verifica se l'impresa  ausiliaria  e'  in
possesso dei requisiti  dichiarati  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova  e  al
registro online, e se sussistono cause di  esclusione  ai  sensi  del
Capo  II  del  presente  Titolo.  La  stazione  appaltante   consente
all'operatore economico di sostituire i soggetti che  non  soddisfano
un pertinente criterio di selezione o per i quali  sussistono  motivi
di esclusione. 
  7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria  sono  responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in  relazione  alle
prestazioni  oggetto  del  contratto.  Gli  obblighi  previsti  dalla
normativa antimafia a carico dell'operatore  economico  si  applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo
dell'appalto posto a base di gara. 
  8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa
alla gara, alla quale e' rilasciato  il  certificato  di  esecuzione,
salvo quanto previsto dal comma 3. 
  9. In relazione a ciascun affidamento  la  stazione  appaltante  in
corso  d'esecuzione   effettua   le   verifiche   sostanziali   circa
l'effettivo  possesso  dei  requisiti   e   delle   risorse   oggetto
dell'avvalimento   da   parte   dell'impresa   ausiliaria,    nonche'
l'effettivo   impiego   delle   risorse   medesime    nell'esecuzione
dell'appalto. A tal fine il RUP  accerta  in  corso  d'opera  che  le
prestazioni oggetto di  contratto  siano  svolte  direttamente  dalle
risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che  il  titolare
del contratto utilizza in adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
contratto di  avvalimento.  Ha,  inoltre,  l'obbligo  di  inviare  ad
entrambe le parti del contratto di avvalimento  le  comunicazioni  ai
sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione  dei  lavori.
La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per  l'esercizio
della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'. 
  10. L'avvalimento  non  e'  ammesso  per  soddisfare  il  requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale  dei  gestori  ambientali  di  cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  11. Nel caso  di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di  servizi  e
operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un  appalto
di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei  documenti
di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere  per  le
quali sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto
tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture,
impianti e opere speciali, siano direttamente  svolti  dall'offerente
o,  nel  caso  di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
  12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare
l'offerta, non e'  consentito  che  partecipino  alla  medesima  gara
l'impresa ausiliaria e quella che si avvale  delle  risorse  da  essa
messe a disposizione.