Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7 Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Note all'allegato A: - Per il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma 1. Note all'allegato A, lettera a): - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237. - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224. Note all'allegato A, lettera b): - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento ordinario. Note all'allegato A, lettera c): - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario. Si riportano gli allegati numeri 4 e 5: "Allegato n. 4-5: TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA ----> vedere allegato da pag. 54 a pag. 60 del S.O. <----