(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                         (Articolo 5 del decreto del Presidente della 
                                Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) 
 
               ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI 
                    E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7 
 
    Il divieto di cui all'art. 7, primo comma,  del  testo  unico  si
intende riferito al trasporto, sia a braccia  e  a  spalle,  sia  con
carretti a ruote su strada o su guida, e al  sollevamento  dei  pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 
    I lavori faticosi, pericolosi  ed  insalubri,  vietati  ai  sensi
dello stesso articolo, sono i seguenti: 
      A) quelli previsti dal decreto legislativo 4  agosto  1999,  n.
345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; 
      B) quelli  indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i  quali  vige
l'obbligo delle visite mediche preventive e  periodiche:  durante  la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
      C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,  nonche'
alle altre malattie professionali di cui  agli  allegati  4  e  5  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi  dopo
il parto; 
      D)  i  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
      E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante  la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
      F) i lavori di manovalanza pesante:  durante  la  gestazione  e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
      G) i lavori che comportano una stazione in piedi  per  piu'  di
meta' dell'orario o che obbligano ad  una  posizione  particolarmente
affaticante, durante la gestazione e fino al termine del  periodo  di
interdizione dal lavoro; 
      H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a  pedale,
quando il ritmo del movimento sia  frequente,  o  esiga  un  notevole
sforzo: durante la gestazione  e  fino  al  termine  del  periodo  di
interdizione dal lavoro; 
      I)  i  lavori  con  macchine  scuotenti  o  con  utensili   che
trasmettono intense vibrazioni:  durante  la  gestazione  e  fino  al
termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
      L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei  sanatori  e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e  mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
      M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso  di
sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del  terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto; 
      N)  i  lavori  di  monda  e  trapianto  del  riso:  durante  la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
      O) i lavori a bordo delle navi, degli  aerei,  dei  treni,  dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in  moto:  durante  la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
 
          Note all'allegato A:
              - Per il titolo del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma
          1.
          Note all'allegato A, lettera a):
              - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante
          "Attuazione   della   direttiva   94/33/CE   relativa  alla
          protezione  dei  giovani  sul  lavoro", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.
              - Il   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  262,
          recante  "Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione
          dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della
          legge 24 aprile 1998, n. 128", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224.
          Note all'allegato A, lettera b):
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo
          1956,  n.  303,  recante  "Norme  generali per l'igiene del
          lavoro",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
          Note all'allegato A, lettera c):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965,  n.  1124, e successive modificazioni, recante "Testo
          unico  delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 ottobre   1965,   n.   257,  supplemento  ordinario.  Si
          riportano gli allegati numeri 4 e 5:
                                                    "Allegato n. 4-5:
         TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
        TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
      ----> vedere allegato da pag. 54 a pag. 60 del S.O. <----