Art. 162. I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui e' entrato in vigore il presente regolamento. Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta, la condizione che il contratto cessa di pieno diritto: a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente; b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.