(Regolamento-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
  I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di  pesca  o  di
altro nei comprensori delle bonificazioni da  eseguire  a  norma  del
testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati,
cessano, di diritto, alle loro scadenze  naturali  od  alla  scadenza
delle proroghe convenute o tacite  in  corso  al  giorno  in  cui  e'
entrato in vigore il presente regolamento. 
 
  Nei nuovi contratti si deve sempre apporre,  e  s'intende  in  ogni
caso apposta, la condizione che il contratto cessa di pieno diritto: 
 
    a)  nel  giorno  in  cui  abbia  luogo  la  consegna  dei  lavori
all'appaltatore  a  cui  sia  stata  affidata  la  riscossione  delle
rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione  della
bonifica provvede lo Stato direttamente; 
 
    b) nel giorno in cui venga emanato  il  decreto  di  concessione,
quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione:  da
tale giorno  le  rendite  spettano  al  concessionario  agli  effetti
dell'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.