Art. 163. Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei Lavori Pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di L. 150 mensili. Ricevono pure una indennita' mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in localita' isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.