(Regolamento-art. 163)
 
                              Art. 163. 
 
  Gli  assistenti  assunti  in  servizio  dal  Ministero  dei  Lavori
Pubblici per la durata dei singoli lavori  di  bonifica,  a'  termini
dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333,  sono  retribuiti  con
l'assegno di L. 150 mensili. 
 
  Ricevono pure una indennita' mensile, variabile da lire 30  a  lire
60, quando risiedono in localita'  isolate  o  malariche,  o  debbono
percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per  andare  sui
lavori e tornare alla residenza nel luogo  fissato  dall'ufficio  del
Genio civile.