(Regolamento-art. 164)
 
                              Art. 164. 
 
  Le   disposizioni   del   presente   regolamento   relative    alla
determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione  ed
alla riscossione dei contributi valgono  per  il  riparto  di  quelle
spese che, ai termini del testo unico della legge 22 marzo  1900,  n.
195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333,  debbono  essere  a  carico
complessivo dello Stato, della Provincia e del Comune di Roma  e  dei
proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.