Art. 164. Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a carico complessivo dello Stato, della Provincia e del Comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.