(Regolamento-art. 166)
 
                              Art. 166. 
 
  Delle cave di prestito lungo le  ferrovie  e  le  strade  ordinarie
nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi  dall'ufficio
del genio civile. 
 
  In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le  notifica
ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave prefiggendo il
termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento. 
 
  Quando e' stata presentata domanda di  sussidio  giusta  l'art.  3,
capoverso ultimo, della legge 7 luglio 1902, il termine decorre dalla
relativa decisione del  Ministero,  e  il  sussidio  accordato  viene
corrisposto in base a certificato del Genio  civile  che  attesta  il
completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione. 
 
  Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione  dei
lavori, il prefetto puo' provvedere d'ufficio.