Art. 166. Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del genio civile. In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento. Quando e' stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3, capoverso ultimo, della legge 7 luglio 1902, il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione. Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il prefetto puo' provvedere d'ufficio.