(Regolamento-art. 167)
 
                              Art. 167. 
 
  Per la ripartizione delle spese  di  bonifica  del  territorio  non
demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a
norma dell'art. 4 della legge 7  luglio  1902,  n.  333,  valgono  le
disposizioni del presente regolamento.